§ 10.1.69 – Regolamento 16 novembre 2004, n. 2028.
Regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.1 questioni generali
Data:16/11/2004
Numero:2028


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 10.1.69 – Regolamento 16 novembre 2004, n. 2028.

Regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

(G.U.U.E. 27 novembre 2004, n. L 352).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 279, paragrafo 2,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

     vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere della Corte dei conti,

     considerando quanto segue:

     (1) Il Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999 ha formulato una serie di conclusioni riguardanti il sistema delle risorse proprie delle Comunità, che hanno dato luogo all'adozione della decisione 2000/597/CE, Euratom.

     (2) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom, la percentuale trattenuta dagli Stati membri, a titolo di spese di riscossione, dovrebbe essere fissata al 25 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), di detta decisione che sono stabiliti dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione degli importi che, in conformità della normativa in materia di risorse proprie, avrebbero dovuto essere messi a disposizione delle Comunità anteriormente al 28 febbraio 2001, per i quali dovrebbe continuare ad essere applicato il tasso del 10 %.

     (3) Secondo quanto deciso dal Consiglio europeo di Berlino, in occasione della ripartizione dell'onere finanziario a carico degli altri Stati membri, per la correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito, la parte dell'Austria, della Germania, dei Paesi Bassi e della Svezia dovrebbe essere adeguata in modo da limitare il contributo finanziario di tali Stati ad un quarto del loro contributo normale.

     (4) In conformità del trattato di Amsterdam e dei protocolli 4 e 5 ad esso allegati, la Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda possono non partecipare a misure che rientrano nel titolo IV del trattato CE e non sono dunque tenuti a sostenere le conseguenze finanziarie che ne derivano diverse dai costi amministrativi. Essi possono pertanto beneficiare di una rettifica delle risorse proprie versate per ogni esercizio a cui non partecipano.

     (5) Dato che gli Stati membri sono tutti soggetti ad un identico obbligo di versare interessi di mora in caso d'iscrizione tardiva delle risorse proprie nei conti e che attualmente la determinazione dei tassi di interesse da applicare incontra talune difficoltà che, in pratica, si traducono in differenze difficilmente giustificabili tra i tassi comunicati dagli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria, è opportuno uniformare i tassi di riferimento per questi Stati in base al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, tasso che è comparabile con quelli proposti come tassi di riferimento per gli Stati membri fuori della zona euro.

     (6) Il sistema di una doppia contabilità, introdotto nel 1989, mirava a stabilire una distinzione tra diritti recuperati e diritti in sospeso. Questo sistema ha risposto soltanto parzialmente ai suoi obiettivi quanto al meccanismo di appuramento della contabilità separata. I controlli della Corte dei conti europea e della Commissione hanno evidenziato anomalie ricorrenti nella tenuta della contabilità separata, che impediscono a detta contabilità di riflettere la situazione reale in materia di recupero. Occorrerebbe eliminare dalla contabilità separata gli importi il cui recupero risulta improbabile al termine di un determinato periodo ed il cui mantenimento falsa il saldo. Inoltre, in termini di costo/efficacia, gli Stati membri saranno liberati dalle spese amministrative collegate con il monitoraggio di tali importi.

     (7) La Commissione dovrebbe agire in stretta cooperazione con gli Stati membri. In particolare, essa dovrebbe avere la possibilità di trasmettere le proprie osservazioni allo Stato membro interessato.

     (8) Tenuto conto della necessità di trovare una soluzione temporanea a talune difficoltà amministrative, è opportuno prevedere alcune disposizioni transitorie.

     (9) In risposta ad una richiesta della Corte dei conti e affinché la contabilità separata rifletta meglio la realtà del bilancio, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione, con l'ultimo estratto trimestrale riservato ad un determinato esercizio, una stima della somma totale dei diritti iscritti nella contabilità separata il cui recupero risulta improbabile.

     (10) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2000/597/CE, Euratom, ai fini dell'applicazione di tale decisione, per «PNL» si intende il RNL dell'anno ai prezzi di mercato fornito dalla Commissione in applicazione del SEC 95, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità. Inoltre, il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, stabilisce norme sull'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato.

     (11) Ai sensi della decisione 2000/597/CE, Euratom, anteriormente al 1° gennaio 2006 la Commissione avvia un riesame generale del sistema delle risorse proprie. Le nuove proposte presentate dalla Commissione alla luce di tale riesame dovrebbero tener particolarmente conto dell'articolo 2, paragrafo 3, nonché degli articoli 4 e 5 di detta decisione.

     (12) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 andrebbe pertanto modificato di conseguenza,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è modificato come segue:

     1) nel titolo, all'articolo 1, all'articolo 2 e all'articolo 5:

     a) i riferimenti alla «decisione 94/728/CE, Euratom» sono sostituiti da «decisione 2000/597/CE, Euratom»;

     b) all'articolo 1, il nuovo riferimento alla decisione 2000/597/CE, Euratom è accompagnato dalla nota seguente:

     «(*) GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.»;

     2) all'articolo 6:

     a) il paragrafo 3, lettera c), è sostituito dal seguente:

     «c) Tuttavia, le risorse IVA e la risorsa complementare, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio, sono iscritte nella contabilità di cui alla lettera a):

     — il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all'articolo 10, paragrafo 3,

     — annualmente per quanto riguarda i saldi di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 7, e le rettifiche di cui all'articolo 10, paragrafi 6 e 8, ad eccezione delle rettifiche particolari previste dall'articolo 10, paragrafo 6, primo trattino, le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.»;

     b) alla fine del paragrafo 4, lettera b), è aggiunto il testo seguente:

     «Gli Stati membri trasmettono, con l'ultimo estratto trimestrale relativo ad un determinato esercizio, una stima della somma totale dei diritti iscritti nella contabilità separata alla data del 31 dicembre del suddetto esercizio ed il cui recupero risulta improbabile.»;

     3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 7

     Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, la somma degli estratti mensili trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), e relativa a tale esercizio, non è più rettificata, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione sia dallo Stato membro interessato.»;

     4) all'articolo 9:

     a) è inserito il paragrafo seguente:

     «1 bis. La Commissione riceve dagli Stati membri o dagli organi da essi designati, con ogni mezzo appropriato, di preferenza elettronico, di norma il giorno stesso dell'iscrizione e comunque entro il terzo giorno feriale, un estratto conto che riprende le iscrizioni delle risorse proprie.»;

     b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le somme iscritte sono contabilizzate in euro ai sensi del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e delle relative modalità d'esecuzione.»;

     5. all'articolo 10:

     a) il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:

     «1. Dopo la deduzione delle spese di riscossione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, l'iscrizione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata decisione ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato accertato a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.»;

     b) il paragrafo 3, primo e secondo comma, è sostituito dal seguente:

     «3. L'iscrizione delle risorse IVA e della risorsa complementare, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio, esclusa la riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti e alla riserva per gli aiuti d'urgenza, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

     Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del FEAOG, sezione «garanzia», a titolo del regolamento (CEE) n. 1765/92 e in funzione della tesoreria comunitaria, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di uno o due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio di bilancio, l'iscrizione di un dodicesimo o di una frazione di dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo delle risorse IVA e/o delle risorse complementari, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio, escluse tuttavia le risorse proprie destinate alla riserva relativa alle operazioni di garanzia sui prestiti e alla riserva per gli aiuti d'urgenza.»;

     c) il paragrafo 3, sesto comma, è sostituito dal seguente:

     «L'iscrizione relativa alla riserva monetaria FEAOG di cui all'articolo 6 della decisione 2000/597/CE, Euratom, alla riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti e alla riserva per gli aiuti d'urgenza, istituite con la decisione 94/729/CE, viene effettuata il primo giorno feriale del mese successivo a quello dell'iscrizione in bilancio delle spese interessate, in misura corrispondente all'importo di dette spese, qualora l'iscrizione abbia luogo prima del 16 del mese. In caso contrario l'iscrizione ha luogo il primo giorno feriale del secondo mese successivo all'iscrizione in bilancio.»;

     d) nel paragrafo 3, settimo comma, il testo «all'articolo 6 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in appresso denominato “regolamento finanziario”» è sostituita con «all'articolo 8 del regolamento finanziario.»;

     e) il paragrafo 3, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo comma, è sostituito dal seguente:

     «Ogni modifica del tasso uniforme delle risorse IVA, del tasso della risorsa complementare e della correzione a favore del Regno Unito per gli squilibri di bilancio e del suo finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 della decisione 2000/597/CE, Euratom, dev'essere motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a ritocchi dei dodicesimi iscritti dopo l'inizio dell'esercizio.

     Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 8 del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo in questione.

     I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme previste dal progetto di bilancio di cui all'articolo 272, paragrafo 3, del trattato CE e all'articolo 177, paragrafo 3, del trattato CEEA, convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario. La regolarizzazione di tali importi è effettuata in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo.

     Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente prima dell'inizio dell'esercizio, il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi previsti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato a titolo delle risorse IVA e della risorsa complementare, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione a favore del Regno Unito per gli squilibri di bilancio. La regolarizzazione viene effettuata al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio.»;

     f) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Sulla base dell'estratto annuo della base delle risorse IVA di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, a ciascuno Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione ai dati che figurano in detto estratto del tasso uniforme adottato per l'esercizio precedente e sono accreditati i dodici pagamenti effettuati nel corso di detto esercizio. Tuttavia, la base delle risorse IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale, determinata all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom, del suo PNL di cui al paragrafo 7, prima frase, del presente articolo. La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.»; [1]

     g) il paragrafo 5 è soppresso;

     h) il paragrafo 6, primo comma, è sostituito dal seguente:

     «6. Le eventuali rettifiche della base delle risorse IVA di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non superi le percentuali fissate agli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 10, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2000/597/CE, Euratom, tenuto conto di queste rettifiche …» (il seguito rimane invariato);

     i) il paragrafo 6, secondo comma, prima frase, è sostituito dal seguente:

     «Le modifiche del PNL di cui al paragrafo 8 del presente articolo danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di ogni Stato membro la cui base, tenuto conto delle rettifiche, si riduca alle percentuali fissate agli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 10, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2000/597/CE, Euratom»;

     j) è aggiunto il paragrafo seguente:

     «10. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2000/597/CE, Euratom, ai fini dell'applicazione di tale decisione, per “PNL” si intende il RNL dell'anno ai prezzi di mercato quale definito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato.»;

     6) è inserito l'articolo seguente:

     «Articolo 10 bis

     1. Quando in applicazione del trattato di Amsterdam e dei protocolli 4 e 5 dello stesso uno Stato membro non partecipa al finanziamento di azioni o politiche specifiche dell'Unione, ha diritto ad una rettifica, calcolata a norma del paragrafo 2, di quanto ha versato come risorse proprie per ogni esercizio in cui non partecipa. Tale rettifica ha carattere unico e definitivo, indipendentemente da una modifica ulteriore del PNL preso in considerazione.

     2. La Commissione procede al calcolo della rettifica nel corso dell'anno che segue l'esercizio considerato, nello stesso momento in cui determina i saldi PNL di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

     Il calcolo è effettuato sulla base dei dati relativi all'esercizio considerato:

     — dell'aggregato PNL ai prezzi di mercato e delle sue componenti,

     — dell'esecuzione di bilancio delle spese operative corrispondenti all'azione o alla politica in questione.

     Per il calcolo della rettifica, l'importo totale delle spese in questione, ad eccezione di quelle finanziate da paesi terzi partecipanti, è moltiplicato per la percentuale che rappresenta il PNL dello Stato membro che ha diritto alla rettifica rispetto al PNL dell'insieme degli Stati membri. La rettifica è finanziata dagli Stati membri partecipanti. Per determinare la parte di finanziamento di ogni Stato membro, il suo PNL è diviso per il PNL dell'insieme degli Stati membri partecipanti. Ai fini del calcolo della rettifica, la conversione tra valuta nazionale e euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario considerato.

     Un'eventuale successiva modifica del PNL preso in considerazione non dà adito ad alcuna revisione di questa rettifica.

     3. La Commissione comunica l'importo della rettifica agli Stati membri in tempo utile perché possano iscriverlo sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, il primo giorno feriale del mese di dicembre.»;

     7) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 11

     1. Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora.

     2. Per gli Stati membri che partecipano all’Unione economica e monetaria il tasso d’interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, maggiorato di due punti percentuali.

     Questo tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo e si applica a tutto il periodo di ritardo. [2]

     3. Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali. Questo tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo e si applica a tutto il periodo di ritardo.

     4. Per il pagamento degli interessi di mora di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.»;

     8) l'articolo 12, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

     «5. Gli Stati membri o l'organismo da essi designato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, eseguono gli ordini di pagamento della Commissione quanto prima e comunque non oltre il quinto giorno feriale successivo alla ricezione degli ordini, ed inviano un estratto conto alla Commissione con ogni mezzo appropriato, di preferenza elettronico, entro un termine di tre giorni feriali da ciascuna operazione.

     Tuttavia, per le operazioni relative a movimenti di tesorerie, gli Stati membri devono eseguire gli ordini entro i termini chiesti dalla Commissione.»;

     9) il titolo V è soppresso;

     10) il testo del titolo VI è sostituito dal seguente:

     «Modalità di applicazione dell'articolo 7 della decisione 2000/597/CE, Euratom»;

     11. l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 15

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della decisione 2000/597/CE, Euratom, il saldo di un esercizio è costituito dalla differenza tra:

     — l'insieme delle entrate riscosse per tale esercizio

     e

     — l'ammontare dei pagamenti effettuati sugli stanziamenti dello stesso esercizio, aumentato dell'ammontare degli stanziamenti del medesimo esercizio riportati in applicazione dell'articolo 9 del regolamento finanziario. A tale differenza vengono aggiunti o detratti, da un lato, l'importo netto risultante dagli annullamenti di stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti e, dall'altro, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

     — i superamenti, in pagamenti, alla variazione dei tassi dell'euro degli stanziamenti non dissociati riportati dall'esercizio precedente in applicazione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento finanziario,

     nonché

     — il saldo risultante dai profitti e perdite di cambio registrati nel corso dell'esercizio.»;

     12. all'articolo 16:

     Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Qualora appaiano, rispetto alle previsioni iniziali, delle differenze consistenti, queste possono costituire oggetto di una lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo oppure di un bilancio rettificativo all'esercizio in corso.»;

     13. all'articolo 17:

     a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati che risultano irrecuperabili:

     a) o per cause di forza maggiore;

     b) o per altri motivi che non sono loro imputabili.

     Gli importi di diritti accertati sono dichiarati irrecuperabili con decisione dell'autorità amministrativa competente che constata l'impossibilità del recupero.

     Gli importi di diritti accertati sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni dalla data alla quale l'importo è stato accertato a norma dell'articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla pronuncia dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione definitiva.

     In caso di pagamento scaglionato, il periodo massimo di cinque anni inizia a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento effettivo nella misura in cui quest'ultimo non saldi il debito.

     Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili sono ritirati definitivamente dalla contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b). Sono segnalati nell'allegato dell'estratto trimestrale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), e, se del caso, nell'estratto trimestrale di cui all'articolo 6, paragrafo 5.»;

     b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

     «3. Nei tre mesi che seguono la decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 o secondo la scadenza di cui allo stesso paragrafo, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi d'informazione che riguardano i casi d'applicazione del paragrafo 2, sempre che l'importo dei diritti accertati in causa superi 50 000 EUR.

     Gli Stati membri possono prolungare tale termine fino a tre anni per i casi dei diritti accertati che sono stati dichiarati o considerati irrecuperabili prima del 1° luglio 2006.

     La comunicazione, effettuata su un modello stabilito dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20, contiene tutte le informazioni atte a permettere un esame approfondito dei motivi, di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), che hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a disposizione gli importi in causa e le misure adottate da quest'ultimo per garantire il recupero nel caso o nei casi in questione.

     4. La Commissione dispone di sei mesi, a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 3, per trasmettere le sue osservazioni allo Stato membro interessato.

     Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni complementari, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla ricezione delle informazioni complementari richieste.»;

     c) il paragrafo 3 diventa paragrafo 5 ed è così formulato:

     «5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante una relazione annuale, i dettagli e i risultati dei loro controlli nonché i dati complessivi e le questioni di principio attinenti ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano del contenzioso, dall'applicazione del presente regolamento. Questa relazione è trasmessa alla Commissione entro il 1° marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione. La sintesi delle comunicazioni degli Stati membri ai sensi del presente articolo è ripresa nella relazione elaborata dalla Commissione e di cui all'articolo 280, paragrafo 5, del trattato. Il modello di tale relazione, nonché le sue modifiche debitamente giustificate, sono definiti dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20. Se del caso sono previsti opportuni termini di esecuzione.»;

     14. all'articolo 18, paragrafo 1, il riferimento alla «decisione 94/728/CE, Euratom» è sostituito da «decisione 2000/597/CE, Euratom»;

     15. all'articolo 21, il paragrafo 1, lettera c), è sostituito dal seguente:

     «c) le misure d'ispezione e i controlli previsti all'articolo 18, paragrafi 2 e 3»;

     16. è inserito il titolo seguente:

     «TITOLO IX

     Disposizioni transitorie

     Articolo 21 bis

     Il tasso di cui all’articolo 11 del presente regolamento, nella versione precedente l’entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, resta d’applicazione per il calcolo degli interessi di mora nei casi in cui la data della scadenza è precedente alla fine del mese in cui entra in vigore il detto regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004.»; [3]

     17. l'attuale titolo IX diventa il titolo X.

 

          Art. 2.

     Le altre disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 restano in vigore nella misura in cui non sono state espressamente modificate dal presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 


[1] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 13 aprile 2006, n. L 105.

[2] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 13 aprile 2006, n. L 105.

[3] Punto così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 13 aprile 2006, n. L 105.