§ 10.1.67 – Direttiva 28 giugno 2004, n. 85.
Direttiva n. 2004/85/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda [...]


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.1 questioni generali
Data:28/06/2004
Numero:85


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 10.1.67 – Direttiva 28 giugno 2004, n. 85.

Direttiva n. 2004/85/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia.

(G.U.U.E. 7 luglio 2004, n. L 236).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato concernente l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea («trattato di adesione»), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto concernente le condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea («atto di adesione»), in particolare l'articolo 57,

     vista la richiesta dell'Estonia,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Durante il negoziato di adesione l'Estonia ha invocato le specificità del suo settore elettrico per sollecitare un periodo transitorio per l'applicazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

     (2) Nell'allegato VI dell'atto di adesione all'Estonia è stato accordato un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008 per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 96/92/CE, relativo all'apertura graduale del mercato.

     (3) Nella dichiarazione n. 8 allegata al trattato di adesione si riconosce peraltro che la situazione specifica relativa alla riforma del settore dell'argillite petrolifera in Estonia avrebbe richiesto sforzi particolari fino alla fine del 2012.

     (4) La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE, che deve essere realizzata entro il 1° luglio 2004 ed è finalizzata ad accelerare l'apertura del mercato dell'energia elettrica.

     (5) Con lettera del 17 settembre 2003 l'Estonia ha trasmesso una richiesta di non applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/54/CE, relativo all'apertura del mercato ai clienti non civili, fino al 31 dicembre 2012. Con lettera complementare del 5 dicembre 2003 l'Estonia ha comunicato l'intenzione di procedere all'apertura completa del mercato di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva, entro il 31 dicembre 2015.

     (6) La domanda dell'Estonia si basa su un piano di ristrutturazione credibile del settore dell'argillite petrolifera fino al 31 dicembre 2012.

     (7) L'argillite petrolifera costituisce l'unica vera risorsa energetica indigena dell'Estonia. La produzione nazionale rappresenta quasi l'84% della produzione mondiale, mentre il 90 % dell'elettricità prodotta nel paese proviene da questo combustibile solido. Si tratta pertanto di un settore strategico per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Estonia.

     (8) La concessione di una deroga complementare per il periodo 2009-2012 garantirà la sicurezza degli investimenti nelle centrali di produzione, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Estonia consentendo, al tempo stesso, di risolvere i gravi problemi ambientali creati da queste centrali.

     (9) È opportuno accogliere la domanda dell'Estonia e modificare di conseguenza la direttiva 2003/54/CE,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     All'articolo 26 della direttiva 2003/54/CE è aggiunto il paragrafo seguente:

     «3. L'Estonia beneficia di una deroga temporanea dall'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), fino al 31 dicembre 2012. L'Estonia adotta i provvedimenti necessari atti ad assicurare l'apertura del suo mercato dell'energia elettrica. Tale apertura è effettuata in modo graduale durante il periodo di riferimento per giungere a un'apertura completa entro il 1° gennaio 2013. Il 1° gennaio 2009 l'apertura del mercato deve rappresentare almeno il 35 % del consumo. L'Estonia comunica annualmente alla Commissione le soglie di consumo che danno diritto all'ammissibilità per il consumatore finale».

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.