§ 98.1.18577 - Legge 4 maggio 1983, n. 170.
Modifica della disciplina relativa all'esportazione delle essenze agrumarie e dei loro derivati.


Settore:Normativa nazionale
Data:04/05/1983
Numero:170


Sommario
Art. 1.  Essenze agrumarie
Art. 2.  Essenze concentrate
Art. 3.  Essenze distillate
Art. 4.  Essenze commerciali
Art. 5.  Oli essenziali
Art. 6.  Esportazione di essenze
Art. 7.  Certificati di analisi
Art. 8.  Limiti di applicazione della legge
Art. 9.  Sanzioni amministrative
Art. 10.  Norma finale


§ 98.1.18577 - Legge 4 maggio 1983, n. 170.

Modifica della disciplina relativa all'esportazione delle essenze agrumarie e dei loro derivati.

(G.U. 11 maggio 1983, n. 127)

 

     Art. 1. Essenze agrumarie

     Per "essenze" degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti, senza riscaldamento, dalla scorza fresca del frutto, con o senza separazione previa della polpa e della scorza.

     L'essenza agrumaria deve recare sulle confezioni oppure sui documenti commerciali la denominazione "essenza" seguita dal nome del frutto da cui deriva.

 

          Art. 2. Essenze concentrate

     Per "essenze concentrate" degli agrumi si intendono gli oli volatili descritti dall'art. 1, privati totalmente o in parte dei costituenti terpenici, sesquiterpenici e del residuo non volatile.

     Le essenze concentrate devono essere commercializzate con la corrispondente denominazione derivante dall'operazione fisica cui sono state sottoposte ("deterpenate", "desesquiterpenate", "concentrate").

 

          Art. 3. Essenze distillate

     Per "essenze distillate" degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti per distillazione, in corrente di vapore e sotto vuoto, dalla scorza fresca del frutto.

     Per la sua commercializzazione, l'essenza distillata deve recare sulle confezioni la denominazione "essenza distillata" seguita dal nome del frutto da cui deriva.

 

          Art. 4. Essenze commerciali

     Per "essenze commerciali" degli agrumi si intendono tutte le altre essenze che non presentino i requisiti indicati negli articoli precedenti.

 

          Art. 5. Oli essenziali

     Ai fini dell'applicazione della presente legge, in luogo della denominazione "essenza" può essere impiegata quella di "olio essenziale".

 

          Art. 6. Esportazione di essenze

     Qualsiasi quantitativo di "essenza" o di "essenza concentrata", con destinazione all'esportazione, deve essere accompagnato da un certificato di analisi che garantisca la purezza.

     L'essenza e l'essenza concentrata destinate all'esportazione debbono essere contenute in recipienti ermeticamente chiusi e sigillati, idonei a mantenere costanti le proprietà chimico-fisiche risultanti dal certificato di analisi che accompagna le merci.

     Le essenze "distillate" e "commerciali" possono essere esportate senza il certificato di cui al comma precedente.

 

          Art. 7. Certificati di analisi

     I laboratori autorizzati a rilasciare gratuitamente i certificati di cui all'art. 6 sono:

     il laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette;

     la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria;

     il laboratorio chimico della camera di commercio di Messina.

     Al rilascio gratuito dei certificati di analisi concernenti l'essenza di bergamotto destinata all'esportazione è autorizzata la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

     Altri laboratori possono essere autorizzati a rilasciare i certificati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i metodi ufficiali di analisi e sono individuati i caratteri chimico-fisici ed organolettici essenziali atti a costituire base di riferimento per la valutazione della purezza di ciascuna partita da analizzare.

 

          Art. 8. Limiti di applicazione della legge

     La presente legge non si applica alle essenze ottenute dalla lavorazione di parti diverse dal frutto delle piante agrumarie nè, salvo quanto previsto dal precedente art. 7, all'essenza di bergamotto.

 

          Art. 9. Sanzioni amministrative

     L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, salva l'applicazione della legge penale ove il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni.

     La sanzione è irrogata dal prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione con la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

 

          Art. 10. Norma finale

     Sono abrogate le disposizioni relative alle esportazioni contenute nella legge 2 agosto 1897, n. 378, nel regio decreto 15 luglio 1906, n. 483, e nel regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 1591, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 206, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.