| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
| Capitolo: | 38.13 strumenti urbanistici |
| Data: | 09/08/1967 |
| Numero: | 771 |
| Sommario |
| Art. unico. Il termine fissato dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1970. |
§ 38.13.21 - Legge 9 agosto 1967, n. 771. [1]
Ulteriore proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.
(G.U. 6 settembre 1967, n. 224)
Il termine fissato dall'art. 1 della
[1] Abrogata dall'art. 24 del