§ 38.11.56 - D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.11 normativa antisismica
Data:21/04/1993
Numero:246


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione - Definizioni.
Art. 2.  Condizioni di immissione sul mercato.
Art. 3.  Requisiti per la marcatura CE.
Art. 4.  Divieti.
Art. 5.  Benestare tecnico europeo.
Art. 6.  Attestato di conformità.
Art. 7.  Tipologie dell'attestato di conformità.
Art. 8.  Organismi interessati dall'attestato di conformità.
Art. 9.  Organismi riconosciuti.
Art. 10.  Elementi dell'attestazione di conformità.
Art. 11.  Vigilanza.
Art. 12.  Prodotti in esemplare unico.
Art. 13.  Prodotti marginali.
Art. 14.  Comitato permanente.
Art. 15.  Proventi.
Art. 16.  Norma transitoria.


§ 38.11.56 - D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. [1]

Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.

(G.U. 22 luglio 1993, n. 170).

 

Art. 1. Campo di applicazione - Definizioni.

     1. Il presente regolamento si applica ai materiali da costruzione nei casi in cui essi devono garantire il rispetto di uno o più requisiti essenziali, di cui all'allegato A, relativi alle opere di costruzione.

     2. Ai fini del presente regolamento è considerato «materiale da costruzione» ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile. I «materiali da costruzione» sono in appresso denominati «prodotti». Le opere di costruzione, inclusi gli edifici e le opere di ingegneria civile, sono in appresso denominate «opere».

     3. La Commissione delle Comunità europee è in appresso denominata Commissione.

     4. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

     a) «specificazioni tecniche», le norme, nonché gli atti di benestare tecnico di cui all'art. 5;

     b) «norme armonizzate», le specificazioni tecniche adottate dal CEN o CENELEC o da entrambi su mandato della Commissione conferito conformemente alla direttiva 83/189/CEE. I numeri di riferimento delle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di corrispondenti riferimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

     c) «documenti interpretativi», documenti che precisano i requisiti essenziali di cui all'allegato A, e costituiscono riferimento per la definizione di norme armonizzate e di orientamenti per il rilascio del benestare tecnico europeo, nonché per il riconoscimento di altre specificazioni tecniche ai sensi degli articoli 3 e 6.

 

     Art. 2. Condizioni di immissione sul mercato.

     1. I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto. Sono idonei i prodotti dotati di caratteristiche tali da rendere le opere sulle quali devono essere incorporati o comunque istallati, se adeguatamente progettate e costruite, conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato A, se e per quanto tali requisiti sono prescritti [2].

     2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dei lavori pubblici e le altre amministrazioni competenti adottano ed attuano le misure occorrenti per l'osservanza del comma 1.

     3. Restano ferme le disposizioni che regolano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di cui all'art. 1.

 

     Art. 3. Requisiti per la marcatura CE. [3]

     1. Si presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato A, qualora i suddetti prodotti rechino la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni del presente regolamento, comprese le procedure di valutazione di conformità previste agli articoli 6 e 7 e la procedura prevista all'articolo 5. Possono essere muniti di marcatura CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti:

     a) conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

     b) conformità, nel caso in cui non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione tali da beneficiare della presunzione di conformità. A tal fine le competenti amministrazioni, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, comunicano alla Commissione europea i testi delle specificazioni tecniche nazionali ritenute conformi agli specifici requisiti essenziali;

     c) conformità al benestare tecnico europeo, di cui al successivo articolo 5.

     2. La marcatura CE indica che i prodotti soddisfano i requisiti di cui al comma 1; spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario assumere la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta apposta sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali che lo accompagnano.

     3. La marcatura CE:

     a) è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

(Omissis);

     b) in caso di riduzione o di ingrandimento, deve rispettare le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui alla lettera a);

     c) deve avere sostanzialmente i suoi diversi elementi della stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm;

     d) è seguita dal numero di identificazione dell'organismo che interviene durante la fase di controllo della produzione;

     e) è accompagnata dal nome o dal marchio specifico del produttore, dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE, nei casi appropriati dal numero del certificato CE di conformità e, se del caso, da indicazioni che permettano di individuare le caratteristiche del prodotto in funzione delle specifiche tecniche.

     4. Se i prodotti sono disciplinati anche da disposizioni emanate in attuazione di altre direttive comunitarie relative ad aspetti differenti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica, in detti casi, che i prodotti si presumono soddisfare anche le disposizioni di queste altre direttive; se tali direttive lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante; in tal caso, i riferimenti a queste direttive pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle suddette direttive e che accompagnano i prodotti.

 

     Art. 4. Divieti. [4]

     1. E' vietato apporre sui prodotti o sui relativi imballaggi marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sull'etichetta applicata sull'imballaggio dei prodotti da costruzione, o sui documenti commerciali, può essere apposto ogni altro marchio o indicazione purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

 

     Art. 5. Benestare tecnico europeo.

     1. Il benestare tecnico europeo è una valutazione tecnica positiva dell'idoneità di un prodotto per l'impiego previsto, fondata sulla corrispondenza a requisiti essenziali per le opere per cui il prodotto deve essere utilizzato. Detto benestare è rilasciato in esito ad esami e prove e sulla base dei documenti interpretativi e degli orientamenti riguardanti il prodotto medesimo o la categoria dei prodotti cui esso appartiene.

     2. Il benestare tecnico può essere rilasciato:

     a) per prodotti per i quali non esiste una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato della Commissione per una norma armonizzata, e per i quali la Commissione ritiene impossibile o prematura l'elaborazione di una norma armonizzata;

     b) per prodotti che, per caratteristiche intrinseche o per l'uso previsto, si discostino notevolmente dalle categorie di prodotti considerate dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute;

     c) per prodotti per i quali, pur esistendo già un mandato per una norma armonizzata, esistono d'altra parte anche orientamenti per il benestare tecnico europeo.

     3. In deroga al comma 2, lettera a), e previa autorizzazione della Commissione, un benestare tecnico europeo può essere rilasciato per prodotti per i quali esiste un mandato per una norma armonizzata o per i quali la Commissione ha già stabilito che è possibile elaborare una norma armonizzata. L'autorizzazione della Commissione è valida per un periodo determinato.

     4. Il benestare tecnico europeo ha di norma durata di cinque anni la quale può essere prorogata, se permangono le condizioni di cui al comma 2.

     5. La domanda per il rilascio di un benestare tecnico, da presentarsi a cura del produttore o di un suo mandatario stabilito nella Comunità, è rivolta ad uno solo degli organismi competenti.

     6. I benestare tecnici europei sono pubblicati a cura degli organismi che li rilasciano, che ne informano tutti gli altri organismi europei. Ciascun organismo può richiedere copia della documentazione completa del benestare rilasciato da un altro organismo. Resta fermo quanto disposto all'art. 9, comma 2, della direttiva 89/106/CEE.

     7. Le spese relative al rilascio del benestare tecnico europeo sono a carico del richiedente.

     8. Il benestare tecnico europeo è rilasciato in Italia dai seguenti organismi:

     a) servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità);

     b) centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente ai prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio);

     c) istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (ICITE) del CNR, relativamente ai prodotti e sistemi per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto dei rimanenti requisiti essenziali citati nell'allegato A.

     9. Gli organismi di cui al comma 8 si coordinano tra loro al fine di operare con regole procedurali unificate per la richiesta, l'istruzione ed il rilascio del benestare tecnico e per tutti i problemi connessi all'espletamento della propria attività. Tali regole sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     10. Le domande di benestare tecnico devono essere presentate al servizio di cui al comma 8, lettera a), che provvederà ad interessare gli altri organismi preposti, nel rispetto delle regole stabilite con il decreto di cui al comma 9.

     11. Gli organismi per il benestare tecnico entrano a far parte dell'Organizzazione europea per il benestare tecnico (EOTA); presso tale organizzazione organismo portavoce è il servizio di cui al comma 8, lettera a).

     12. Per l'esame di eventuali motivate segnalazioni concernenti il mancato rilascio del benestare tecnico, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà richiedere la pertinente documentazione agli enti di cui al comma 8.

 

     Art. 6. Attestato di conformità.

     1. Il fabbricante od il suo mandatario nella Comunità europea è responsabile dell'attestato di conformità di un prodotto ai requisiti della specificazione tecnica, secondo le tipologie di cui all'art. 7.

     2. L'attestato presuppone:

     a) che il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche; ovvero, per i prodotti indicati nelle relative specificazioni tecniche;

     b) che un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato nella fabbrica.

     3. I prodotti di cui al comma 2, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'interno e del Ministro dei lavori pubblici, da emanare a seguito delle determinazioni di competenza della Commissione e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i metodi di controllo della conformità.

 

     Art. 7. Tipologie dell'attestato di conformità.

     1. A seconda delle diverse procedure e metodi di controllo della conformità, l'attestato di conformità assume le seguenti tipologie:

     A) Certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo riconosciuto in base alla effettuazione delle seguenti procedure:

     (compiti del fabbricante):

     1) controllo della produzione in fabbrica;

     2) prove complementari di campioni prelevati nella fabbrica dal produttore secondo uno specifico programma di controllo;

(compiti dell'organismo riconosciuto):

     3) prove iniziali del prodotto;

     4) ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi procedimenti di controllo della produzione;

     5) sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione della fabbrica;

     6) eventualmente, prove eseguite su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o nel cantiere.

     B) Dichiarazione di conformità del fabbricante per il prodotto rilasciata in base alla effettuazione delle seguenti procedure alternative:

     Procedura n. 1:

     a) (compiti del fabbricante):

     1) prove del tipo iniziale del prodotto;

     2) controllo della produzione in fabbrica;

     3) eventualmente esame di campioni prelevati in fabbrica secondo un specifico programma di controllo;

     b) (compiti dell'organismo riconosciuto):

     1) certificazione del controllo di produzione nella fabbrica in base a:

     ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione;

     eventualmente, sorveglianza, giudizio e approvazione permanenti dei controlli di produzione nella fabbrica.

     Procedura n. 2:

     1) prove del tipo iniziale del prodotto da parte di un laboratorio riconosciuto;

     2) controllo di produzione nella fabbrica.

     Procedura n. 3:

     1) prove del tipo iniziale del prodotto da parte del fabbricante;

     2) controllo di produzione nella fabbrica.

     2. Per controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo interno permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte. Questa documentazione del sistema di controllo della produzione deve garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto nonché di controllare che il sistema di controllo della produzione funzioni efficacemente.

 

     Art. 8. Organismi interessati dall'attestato di conformità.

     1. Ai fini del rilascio dell'attestato di conformità di cui all'art. 6:

     a) organismi di certificazione sono gli organismi imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di conformità secondo le regole di procedura e di gestione fissate;

     b) organismi d'ispezione sono gli organismi imparziali aventi a disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrità necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;

     c) laboratori di prova sono gli organismi imparziali che misurano, esaminano, provano, classificano o determinano in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti.

     2. Le tre funzioni di cui al comma 1, o due di esse, nei casi indicati dall'art. 7, lettera A), e con la lettera B), procedura n. 1 o 2, possono essere svolte da un solo organismo purché in possesso dei relativi requisiti.

     3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità).

     4. Il centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio). I laboratori del predetto centro sono laboratori di prova per prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio.

     5. Le spese relative al rilascio dell'attestato di conformità sono a carico del richiedente.

     6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.

     7. Restano salve le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595.

 

     Art. 9. Organismi riconosciuti.

     1. Sono riconosciuti il servizio ed il centro di cui all'art. 8, commi 3 e 4, gli organismi abilitati ai sensi dei commi da 2 a 10, e gli organismi notificati dagli altri Stati membri della

Comunità europea.

     2. Gli organismi di cui all'art. 8, comma 1, devono soddisfare i criteri di valutazione fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sulla base delle condizioni minime previste dall'allegato B e dalle norme armonizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità di presentazione della domanda di abilitazione.

     3. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità).

     4. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio).

     5. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono riferibili ai requisiti essenziali numeri 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato A.

     6. Negli altri casi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, previa istruttoria, vengono individuati gli organismi di cui all'art. 8, comma 1.

     7. Ai fini di quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, le amministrazioni competenti possono avvalersi, mediante convenzioni senza oneri a carico dello Stato, di enti in grado di fornire supporti per le istruttorie tecniche.

     8. Le abilitazioni hanno durata di sette anni e possono essere rinnovate anche più volte.

     9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, vigilano sull'attività degli organismi abilitati e, se rilevano il venir meno dei requisiti di cui al comma 2 o la commissione di illeciti o irregolarità, promuovono la revoca delle abilitazioni rilasciate.

     10. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi di certificazione e di ispezione e i laboratori incaricati delle prove abilitati dalla competente amministrazione ad effettuare i compiti che devono essere eseguiti ai fini delle autorizzazioni tecniche, dei certificati di conformità, delle ispezioni e delle prove, conformemente al presente regolamento, nonché nome e indirizzo e numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica, annualmente, le variazioni di detti elenchi e trasmette, ogni tre anni, alla Commissione europea una relazione sull'applicazione del presente regolamento. L'elenco degli organismi notificati ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee [5].

     11. Le spese relative al rilascio delle abilitazioni sono a carico del richiedente.

     12. Gli elenchi degli organismi di certificazione, abilitati a rilasciare il certificato di conformità e di quelli notificati da altri Stati membri della Comunità europea è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per ogni organismo, gli elenchi indicano i prodotti o gruppi di prodotti e le attività per i quali è abilitato. Tali organismi sono denominati organismi notificati ai fini del presente regolamento.

     13. Ogni organismo abilitato è tenuto a trasmettere alle amministrazioni che hanno rilasciato l'abilitazione copia di eventuali convenzioni con altri soggetti o laboratori per l'espletamento di fasi o parti delle attività per cui è abilitato. Le convenzioni non possono aver durata superiore a quella residua dell'abilitazione e sono inefficaci se non approvate con specifico decreto emesso ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. Anche per i predetti soggetti e laboratori si applica il comma 2.

     14. L'inosservanza del comma 13 comporta revoca dell'abilitazione.

 

     Art. 10. Elementi dell'attestazione di conformità.

     1. Il certificato di conformità CE rilasciato da parte di un organismo riconosciuto deve contenere in particolare:

     a) il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato;

     b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

     c) la descrizione del prodotto ed, in particolare, il campo di utilizzazione;

     d) le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto;

     e) le condizioni particolari d'uso del prodotto;

     f) il numero del certificato;

     g) le eventuali condizioni di durata di validità del certificato;

     h) il nome e la qualifica della persona abilitata a firmare il certificato.

     2. La dichiarazione di conformità, a seconda della procedura prescelta dal fabbricante o dal suo mandatario, deve indicare in particolare:

     a) il tipo di procedura seguito;

     b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

     c) la descrizione del prodotto ed, in particolare, il tipo, l'identificazione e l'utilizzazione;

     d) le caratteristiche tecniche alle quali corrisponde il prodotto;

     e) le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto;

     f) il numero della dichiarazione;

     g) eventualmente, il nome e l'indirizzo dell'organismo riconosciuto ed i documenti da essa forniti;

     h) il nome e la qualifica della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.

 

     Art. 11. Vigilanza.

     1. Al fine di verificare la conformità dei prodotti da costruzione alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli, con spesa a carico del fabbricante o del suo mandatario, mediante i propri uffici centrali o periferici, eventualmente coadiuvati da istituti o dipartimenti universitari ovvero da altri enti o laboratori individuati con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dei lavori pubblici.

     2. A tal fine è consentito alle persone incaricate:

     a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento o di uso dei prodotti;

     b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie

all'accertamento;

     c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

     3. I prodotti, che risultino non muniti della marcatura CE, o dell'attestato di conformità, o del benestare tecnico europeo, o ne siano comunque privi devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o istallati in edifici [6].

     4. La consegna al possessore di prodotti e/o al costruttore dell'edificio di processo verbale di constatazione di taluno degli illeciti di cui al comma 3, comporta temporanea non commerciabilità dei prodotti stessi ed ordine di sospensione dei lavori. Entro i novanta giorni successivi alla predetta consegna il Ministero dal quale dipendono i verbalizzanti, se ravvisa sussistenti gli illeciti, emana provvedimento motivato in applicazione del comma 3 e lo comunica al fabbricante o suo mandatario ed al possessore dei prodotti, nonché al costruttore; in tal caso, l'importo del costo della verifica o del controllo è maggiorato dal 50 per cento.

     5. Ove si constati che prodotti, anche se muniti della marcatura CE o dell'attestato di conformità, o del benestare tecnico europeo, ed utilizzati conformemente all'art. 2, comma 2, possono compromettere la sicurezza delle persone e/o dei beni, il Ministero competente con provvedimento cautelare ne vieta l'immissione in commercio e l'utilizzazione, eventualmente disponendone il sequestro [7].

     6. Il provvedimento di cui al comma 5, è comunicato entro dieci giorni alla commissione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     6 bis. Fatte salve le norme stabilite al comma 6-ter:

     a) la constatazione di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dall'amministrazione competente;

     b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità

l'amministrazione competente adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio [8].

     6 ter. Se un prodotto dichiarato conforme non risponde ai requisiti essenziali di cui all'art. 2 del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, le amministrazioni competenti adottano tutte le misure utili per il ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato o per proibirne o limitarne la libera circolazione; i provvedimenti vengono comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne informa immediatamente la Commissione europea, precisandone i motivi e indicando, in particolare, se la non conformità è dovuta:

     a) al mancato rispetto dell'art. 2 del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, qualora il prodotto non corrisponda alle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto presidenziale medesimo e successive modificazioni;

     b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni;

     c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse di cui agli articoli 1 e 3 del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni [9].

 

     Art. 12. Prodotti in esemplare unico.

     1. Per i prodotti fabbricati in esemplare unico il fabbricante o il suo mandatario adotterà per la dichiarazione di conformità la procedura n. 3 prevista al comma 1 dell'art. 7, salvo disposizione contraria definita dalle autorità comunitarie, relativa a prodotti che possano avere degli effetti particolarmente importanti sulla salute e sulla sicurezza.

 

     Art. 13. Prodotti marginali.

     1. I prodotti che non hanno una diretta incidenza sulla salute e sulla sicurezza non devono recare la marcatura CE [10].

     2. Gli elenchi dei prodotti di cui al comma precedente individuati dalla Commissione per i quali l'immissione sul mercato è subordinata solo ad una dichiarazione di conformità alle «regole dell'arte» rilasciata dal fabbricante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

 

     Art. 14. Comitato permanente.

     1. I rappresentanti in seno al comitato permanente previsto dall'art. 19 della direttiva n. 89/106/CEE sono nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione rispettivamente del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dei lavori pubblici. I predetti rappresentanti possono essere assistiti da esperti. Un esperto permanente è designato dal Ministro dell'interno nell'ambito della Direzione generale per la protezione civile e dei servizi antincendio.

     2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attività con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche per la designazione dei componenti di comitati tecnici di cui all'art. 12 della direttiva n. 89/106/CEE.

     3. Il comma 1 si applica anche per la designazione e nomina di supplenti dei rappresentanti e degli esperti permanenti.

 

     Art. 15. Proventi.

     1. I proventi derivanti da attività svolte da organi

dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, per gli adempimenti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 11, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli.

     2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati ogni due anni i proventi di cui al comma 1, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, e le relative modalità di riscossione. In prima attuazione il decreto viene emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 16. Norma transitoria.

     1. I prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati e messi in opera pur essendo sprovvisti della marcatura CE, per quanto e fino a quando non saranno completati e comunicati alla Repubblica italiana gli atti comunitari attuativi della direttiva n. 89/106/CEE [11].

 

 

ALLEGATO A

 

REQUISITI ESSENZIALI AI QUALI DEBBONO RISPONDERE LE OPERE

 

     1) Resistenza meccanica e stabilità.

     Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili.

     2) Sicurezza in caso d'incendio.

     Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da garantire, in caso di incendio:

la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;

     la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;

     la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

     la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

     3) Igiene, salute ed ambiente.

     Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da non costituire una minaccia per l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini, causata, in particolare, dalla formazione di gas nocivi, dalla presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi, dall'emissione di radiazioni pericolose, dall'inquinamento o dalla contaminazione dell'acqua o del suolo, da difetti di evacuazione delle acque, dai fumi e dai residui solidi o liquidi e dalla formazione di umidità in parti o sulle superfici interne dell'opera.

     4) Sicurezza di utilizzazione.

     Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo tale che la sua utilizzazione o il suo funzionamento non presentino dei rischi inaccettabili di incidenti come scivolamenti, cadute, colpi, bruciature, scariche elettriche, ferimenti a seguito di esplosioni ed altri prevedibili danneggiamenti alle persone che la occupano o che si trovano nelle sue prossimità.

     5) Protezione contro il rumore.

     Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo tale che il rumore percepito dagli occupanti o da persone trovantesi in sua prossimità sia mantenuto a livelli che non presentino minaccia per la loro salute e che non permetta loro di dormire, di riposarsi e di lavorare in condizioni soddisfacenti.

     6) Risparmio energetico e isolamento termico.

     Per soddisfare questa esigenza l'opera ed i suoi impianti di riscaldamento, di raffreddamento e di aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo tale che il consumo d'energia necessario

all'utilizzazione resti moderato tenuto conto delle condizioni climatiche locali, senza pur tuttavia nuocere al comfort termico degli occupanti.

 

 

ALLEGATO B

 

CONDIZIONI MINIME CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTE DAGLI ORGANISMI

AUTORIZZATI

 

     1. Gli organismi autorizzati devono disporre del personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche amministrative connesse con il rilascio delle certificazioni.

     2. L'organismo, il direttore e il personale non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore dei prodotti da costruzione, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire, né direttamente né come mandatari, nella progettazione, nella costruzione, nella commercializzazione, nella rappresentanza o nella manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo autorizzato.

     3. Il personale incaricato di esaminare e valutare i prodotti ed i processi produttivi, in vista del rilascio della certificazione CEE, deve eseguire i suoi compiti con la massima integrità e competenza tecnica e deve essere libero da qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sul suo giudizio o sui risultati dei lavori, in particolare da parte di persone o gruppi interessati ai risultati dell'esame.

     4. Il personale incaricato degli esami deve possedere:

     una buona formazione tecnica e professionale;

     una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami e prove che esegue e una pratica sufficiente di tali lavori;

     l'attitudine richiesta per redigere i verbali e le relazioni riguardanti i lavori effettuati.

     5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato dell'esame. La retribuzione di ogni agente non deve essere proporzionata né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati ottenuti.

     6. L'organismo deve essere assicurato in materia di responsabilità civile, a meno che la responsabilità civile non sia coperta dallo Stato in virtù della legislazione nazionale.

     7. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale per tutto ciò che apprende nell'esercizio delle sue funzioni (tranne verso le autorità amministrative competenti a concedere l'autorizzazione).

 

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499.

[8] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499.

[9] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499.