§ 38.11.1a - Legge 5 dicembre 1978, n. 788.
Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.11 normativa antisismica
Data:05/12/1978
Numero:788


Sommario
Art. unico.      Le esenzioni fiscali previste per le operazioni di cui all'articolo 9 del decreto -legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre [...]


§ 38.11.1a - Legge 5 dicembre 1978, n. 788.

Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868.

(G.U. 14 dicembre 1978, n. 348)

 

 

     Art. unico.

     Le esenzioni fiscali previste per le operazioni di cui all'articolo 9 del decreto -legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, valgono anche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

     Fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggetti all'imposta ai sensi del precedente comma, sono equiparate alle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma e all'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

     Le disposizioni del primo e secondo comma costituiscono interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto -legge 5 novembre 1973, n. 658, quale modificato dalla legge di conversione 27 dicembre 1973, n. 868.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.