§ 38.11.a - Legge 5 novembre 1964, n. 1224.
Integrazioni della legge 25 novembre 1962, n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.11 normativa antisismica
Data:05/11/1964
Numero:1224


Sommario
Art. 1.      All'art. 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 2.      All'art. 10 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 3.      La prima parte del primo comma dell'art. 12 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, è sostituita dalla seguente


§ 38.11.a - Legge 5 novembre 1964, n. 1224.

Integrazioni della legge 25 novembre 1962, n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

(G.U. 1 dicembre 1964, n. 297).

 

 

     Art. 1.

     All'art. 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purchè di provata idoneità.

     La relativa dichiarazione è rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio".

 

          Art. 2.

     All'art. 10 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Oltre i sistemi costruttivi previsti nel secondo e nell'undicesimo comma del presente articolo ne sono ammessi altri, purchè di provata idoneità con particolare riguardo alle azioni sismiche, tenute presenti, di volta in volta, le caratteristiche del sottosuolo.

     La relativa dichiarazione d'idoneità è rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio".

 

          Art. 3.

     La prima parte del primo comma dell'art. 12 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, è sostituita dalla seguente:

     "Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura in cemento armato o metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'art. 3, o di quelli ammissibili ai sensi del primo comma dell'art. 9, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio".

     La prima parte del decimo comma dello stesso art. 12 è sostituita dalla seguente:

     "Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'art. 9, escluse le costruzioni non intelaiate, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio".