§ 98.1.11914 - D.M. 13 settembre 1988, n. 413.
Riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/09/1988
Numero:413


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto 9 giugno 1988, n. 202, relativo alla riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare, è abrogato
Art. 2.      1. I decreti 15 febbraio 1986 e 20 aprile 1988, citati in premessa, sono abrogati a partire dal 1° gennaio 1989 per la parte concernente l'impiego del sale sodico [...]
Art. 3.      1. Di ogni altro eventuale sostituente del fosforo, oltre il citrato di sodio e le zeoliti artificiali di tipo A, che le case produttrici intendono impiegare, deve [...]
Art. 4.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 i preparati per lavare di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 gennaio 1986, n. 7, devono essere prodotti con una percentuale [...]


§ 98.1.11914 - D.M. 13 settembre 1988, n. 413.

Riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare.

(G.U. 26 settembre 1988, n. 226)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     di concerto con

     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

     e

     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

     Visto l'art. 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;

     Visto il decreto 9 giugno 1988, n. 202, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 16 giugno 1988 concernente la riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare, definito secondo il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità che, in data 16 marzo 1988, prevedendo l'uso di sostituenti del fosforo non controllati e l'aumento del consumo di preparati per lavare liquidi, che hanno percentuali maggiori di tensioattivi, ha ritenuto l'immediato abbassamento del contenuto di fosforo in detti preparati per lavare all'1% tale da ingenerare preoccupazioni di peggioramento della situazione ambientale;

     Visti gli ordini del giorno 9/2954/1 e 9/2954/3, approvati dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1988, con i quali, invece, si impegna il Governo a ridurre all'1% il contenuto di fosforo nei preparati per lavare entro sessanta giorni;

     Considerato che in seguito alle ricerche effettuate sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 7/1986 l'Istituto superiore di sanità si riserva un più completo parere allorchè avrà esaminato comparativamente i risultati di altre ricerche per le quali sono state stipulate dal Ministero della sanità convenzioni col Consiglio nazionale delle ricerche ed istituti universitari;

     Visto il decreto 15 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1986, concernente la determinazione dei sostituenti dei composti di fosforo impiegabili nei preparati per lavare;

     Visto il decreto 20 aprile 1988, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 1988, concernente la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     1. Il decreto 9 giugno 1988, n. 202, relativo alla riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare, è abrogato.

 

          Art. 2.

     1. I decreti 15 febbraio 1986 e 20 aprile 1988, citati in premessa, sono abrogati a partire dal 1° gennaio 1989 per la parte concernente l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA) nei preparati per lavare e nei prodotti coadiuvanti del lavaggio.

 

          Art. 3.

     1. Di ogni altro eventuale sostituente del fosforo, oltre il citrato di sodio e le zeoliti artificiali di tipo A, che le case produttrici intendono impiegare, deve essere data notizia e descrizione all'Istituto superiore di sanità secondo norme stabilite dal Ministro della sanità con proprio decreto.

     Il Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente si pronuncerà sull'impiego di eventuali sostituenti, su parere del Consiglio superiore di sanità sentito l'Istituto superiore di sanità.

 

          Art. 4.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 i preparati per lavare di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 gennaio 1986, n. 7, devono essere prodotti con una percentuale massima dei composti di fosforo, espresso come fosforo, non superiore all'1%.

     2. I preparati per lavare di cui al precedente comma 1, prodotti o importati anteriormente alla data del 1° gennaio 1989 e conformi a quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, della legge 24 gennaio 1986, n. 7, possono essere immessi in commercio fino al 30 giugno 1989 ed al consumo fino ad esaurimento.

     3. Con provvedimenti successivi sono stabiliti il metodo e le tolleranze per il controllo della rispondenza alle prescrizioni di cui sopra.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.