§ 98.1.11240 - D.M. 28 novembre 1989, n. 453.
Regolamento recante i criteri, le procedure e le modalità di utilizzazione della quota del quindici per cento del Fondo nazionale per l'artigianato.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/11/1989
Numero:453


Sommario
Art. 1.  Definizione delle iniziative
Art. 2.  Qualificazione delle iniziative
Art. 3.  Strumenti attuativi
Art. 4.  Misura dei contributi
Art. 5.  Procedure per la concessione dei contributi
Art. 6.  Comitato tecnico
Art. 7.  Erogazione dei contributi
Art. 8.  Anticipazioni ed erogazioni per stati di avanzamento
Art. 9.  Revoca delle agevolazioni e restituzione del contributo
Art. 10.  Norme finali


§ 98.1.11240 - D.M. 28 novembre 1989, n. 453.

Regolamento recante i criteri, le procedure e le modalità di utilizzazione della quota del quindici per cento del Fondo nazionale per l'artigianato.

(G.U. 22 febbraio 1990, n. 44)

 

 

     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

     Visto l'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 399, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di determinare i criteri, procedure e modalità di erogazione di parte del Fondo nazionale per l'artigianato;

     Sentito il parere del Consiglio nazionale dell'artigianato;

     Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 ottobre 1989;

     Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota dell'8 novembre 1989, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Definizione delle iniziative

     1. La quota del Fondo nazionale per l'artigianato di cui in premessa, a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è utilizzata per le seguenti finalità:

     a) promuovere le esportazioni dei prodotti artigiani con iniziative dirette allo studio dei mercati, alla diffusione dell'immagine del prodotto artigiano, alla pubblicizzazione dei prodotti, alla presentazione di essi mediante manifestazioni in Italia ed all'estero;

     b) favorire lo sviluppo tecnologico, organizzativo e gestionale delle imprese artigiane; promuovere la ricerca e la diffusione di tecnologie applicabili alle produzioni artigiane, anche con riferimento ai problemi della tutela ambientale ed al risparmio energetico;

     c) organizzare convegni a carattere nazionale promossi direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed effettuare studi per l'esame dei problemi dell'impresa artigiana e del suo ruolo nell'economia; attuare iniziative dirette a sensibilizzare le imprese artigiane ai problemi dell'evoluzione del sistema economico anche in relazione alla creazione del mercato europeo. Hanno carattere prioritario gli studi capaci di esercitare in modo diretto un effetto sullo sviluppo dell'artigianato;

     d) promuovere la qualità del prodotto artigiano.

 

          Art. 2. Qualificazione delle iniziative

     1. Le iniziative finanziate devono avere rilievo nazionale od ultra-regionale. Esse devono concernere:

     a) progetti che interessino l'artigianato nazionale nel suo complesso ovvero settori di esso ovvero in modo unitario le imprese di aree pluriregionali;

     b) progetti pilota che, pure se riferibili ad un numero ristretto d'imprese o ad ambiti territoriali limitati, abbiano il valore di sperimentazione e di dimostrazione riferibile all'artigianato nazionale nel suo complesso o ad articolazioni settoriali di esso.

     2. E' data priorità ai progetti che dimostrano possibilità applicative immediate nel settore dell'artigianato.

 

          Art. 3. Strumenti attuativi

     1. Per realizzare i progetti di cui al precedente art. 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può:

     a) stipulare convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE), con il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) od istituti da questo dipendenti, con università, con enti pubblici, con centri di ricerca operanti a livello nazionale, con enti fieristici e con società a prevalente capitale pubblico;

     b) concedere contributi a consorzi e società costituite da organizzazioni nazionali di categoria, da enti pubblici economici e non economici, anche unitariamente tra di loro, ovvero tra imprese artigiane di più regioni, da sole o con la partecipazione di enti pubblici, di organizzazioni nazionali di categoria ovvero di centri privati nazionali di ricerca;

     c) assumere iniziative in modo diretto.

 

          Art. 4. Misura dei contributi

     1. I contributi di cui alla lettera b) dell'art. 3 sono concessi nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili al netto dell'imposta generale sul valore aggiunto (IVA) per un importo massimo di lire 1.000 milioni.

     2. I contributi stessi non sono cumulabili con altri contributi di qualsiasi genere concessi per il medesimo progetto dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

 

          Art. 5. Procedure per la concessione dei contributi

     1. Le domande di contributo di cui alla lettera b) dell'art. 3 devono essere redatte in carta legale e trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione X, con raccomandata con avviso di ricevimento; alla domanda devono essere allegati:

     a) una descrizione dettagliata del progetto con l'indicazione delle finalità, della sfera di interesse, dei tempi, dei costi e delle modalità di realizzazione, il tutto accompagnato da una analitica relazione illustrativa;

     b) lo statuto e l'atto costitutivo, il certificato di iscrizione nel registro delle ditte ovvero nell'albo delle imprese artigiane, l'elencazione dei soci e l'ultimo bilancio approvato per le società e per i consorzi, ovvero per gli enti pubblici l'indicazione delle norme che li disciplinano.

     2. Le domande e i relativi allegati devono essere firmati dal rappresentante legale della società, del consorzio o dell'ente pubblico richiedente.

 

          Art. 6. Comitato tecnico

     1. La concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'art. 3 è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che può sentire il parere di un comitato tecnico presieduto dal Sottosegretario di Stato delegato all'artigianato od in sua sostituzione dal direttore generale della produzione industriale, e così composto:

     a) due esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     b) un esperto designato dal Ministro della ricerca scientifica;

     c) un esperto designato dal Ministro del commercio con l'estero;

     d) un rappresentante della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni;

     e) un esperto designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere);

     f) un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

     g) un rappresentante delle Confederazioni artigiane.

     2. Può partecipare alla riunione un rappresentante del soggetto richiedente il contributo, ai soli fini dell'illustrazione del progetto in esame.

     3. La segreteria del comitato è affidata ad un funzionario della Direzione generale della produzione industriale.

     4. Il comitato è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     5. Gli oneri per il funzionamento del comitato, ivi compresi i gettoni di presenza e il rimborso delle spese di missione e di trasporto gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1989 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

 

          Art. 7. Erogazione dei contributi

     1. Ultimata la realizzazione del progetto, l'erogazione del contributo avviene su domanda in carta legale del beneficiario, alla quale devono essere allegate:

     a) relazione dettagliata sulla realizzazione del progetto e sui suoi risultati;

     b) perizia giurata che attesti la rispondenza del progetto realizzato a quello approvato con il decreto di concessione del contributo di cui all'art. 6;

     c) indicazione analitica dei costi sostenuti, al netto dell'imposta generale sul valore aggiunto (IVA), con la relativa documentazione di spesa;

     d) dichiarazione firmata dal legale rappresentante del beneficiario che attesti che il progetto non fruisce di alcun contributo a carico dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici.

     2. I costi dei beni strumentali e dei beni durevoli acquistati per la realizzazione dei progetti sono ammissibili a contributo nei limiti delle quote di ammortamento previste dalla legislazione fiscale per il periodo di durata del progetto stesso.

     3. Non sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto di terreni e per l'acquisto o la realizzazione di beni immobili.

     4. Sono ammessi a contributo i costi sostenuti per l'acquisto dei soli macchinari direttamente utilizzati per la realizzazione del progetto.

 

          Art. 8. Anticipazioni ed erogazioni per stati di avanzamento

     1. I beneficiari dei contributi di cui alla lettera b) dell'art. 3, possono richiedere in luogo dell'erogazione in un'unica soluzione del contributo medesimo, che lo stesso sia erogato per stati di avanzamento del progetto e in non più di tre soluzioni.

     2. Le erogazioni sono concesse per non più del 50% del contributo nel complesso, a condizione che sia fornita dai beneficiari dettagliata dimostrazione in merito all'avvio del progetto, documentata secondo quanto previsto alle lettere a), c) e d) dell'articolo precedente, nonchè una fidejussione bancaria od una polizza assicurativa a garanzia della eventuale restituzione della quota di contributo di cui si chiede l'erogazione anticipata.

     3. Per la erogazione a saldo oltre alla documentazione di cui ai punti a), c) e d) dell'art. 7, relativa alla parte del progetto per cui non vi sia stata anticipazione, dovrà essere allegata anche la documentazione di cui alla lettera b) dell'art. 7 per l'intero progetto.

 

          Art. 9. Revoca delle agevolazioni e restituzione del contributo

     1. Qualora il progetto ammesso non venga realizzato o venga realizzato parzialmente o in modo difforme rispetto a quanto previsto dal decreto di concessione del contributo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.

     2. Il beneficiario è tenuto a restituire la quota di contributo ricevuta in anticipazione, maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

 

          Art. 10. Norme finali

     1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre tutti gli accertamenti anche ispettivi che riterrà necessari e richiedere ogni certificazione documentaria ed informazioni per verificare l'esistenza delle condizioni per la concessione ed erogazione del contributo.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento gravano sul capitolo 7301 del bilancio di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1987, 1988 e 1989 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.