§ 98.1.10329 - D.M. 22 novembre 1990, n. 382.
Regolamento recante approvazione del modello di bilancio e degli allegati che i concessionari privati e la concessionaria pubblica, nonché i [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/11/1990
Numero:382


Sommario
Art. 1.      1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i concessionari privati di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i soggetti autorizzati ai sensi [...]
Art. 2.      1. Il modello di bilancio allegato al presente decreto si riferisce alle società per azioni le quali sono tenute a compilare lo stesso in ogni sua parte
Art. 3.      1. I concessionari che svolgono, anche attraverso società controllate o collegate, altra attività oltre quella radiotelevisiva, devono presentare il bilancio consolidato [...]
Art. 4.      1. La certificazione prevista dall'art. 14, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, riguarda esclusivamente il bilancio di impresa e deve essere effettuata in [...]
Art. 5.      1. Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono redigere il documento di cui [...]


§ 98.1.10329 - D.M. 22 novembre 1990, n. 382.

Regolamento recante approvazione del modello di bilancio e degli allegati che i concessionari privati e la concessionaria pubblica, nonché i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono tenuti a presentare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

(G.U. 18 dicembre 1990, n. 294, S.O.)

 

 

     IL MINISTRO DELLE POSTE

     E DELLE TELECOMUNICAZIONI

     di concerto con

     IL MINISTRO DEL TESORO

     Visti gli articoli 14 e 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

     Sentito il consiglio di amministrazione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 21 novembre 1990 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i concessionari privati di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art 38 della 14 aprile 1975, n. 103, devono presentare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria il proprio bilancio redatto secondo il modello di cui agli allegati A, B, C e D.

     2. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite dell'impresa titolare della concessione o dell'autorizzazione.

     3. Al bilancio devono essere allegati:

     i modelli 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 2, 2a, 2b, 2c e 2d contenenti i dati relativi ai programmi trasmessi;

     i modelli 3a, 3b, 3c e 3d relativi alla pubblicità trasmessa;

     i modelli 4a, 4b e 4c contenenti l'elenco nominativo dei finanziatori, sottoscrittori e datori di somme o altri corrispettivi a favore dei concessionari;

     la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale;

     i documenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2424 del codice civile.

 

          Art. 2.

     1. Il modello di bilancio allegato al presente decreto si riferisce alle società per azioni le quali sono tenute a compilare lo stesso in ogni sua parte.

     2. I concessionari diversi dalla società per azioni sono tenuti a compilare i loro bilanci in conformità del medesimo modello e secondo i medesimi criteri in quanto applicabili.

 

          Art. 3.

     1. I concessionari che svolgono, anche attraverso società controllate o collegate, altra attività oltre quella radiotelevisiva, devono presentare il bilancio consolidato riferito alle sole attività del settore delle comunicazioni di massa, secondo il modello D, di cui all'art. 1.

     2. I concessionari che partecipano ai consorzi di cui all'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, devono, altresì, presentare al Garante il bilancio del consorzio.

 

          Art. 4.

     1. La certificazione prevista dall'art. 14, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, riguarda esclusivamente il bilancio di impresa e deve essere effettuata in conformità delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     1. Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono redigere il documento di cui all'art. 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo i documenti 1a, 1b e 2a allegati al presente decreto.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     ALLEGATI - (Omissis)