§ 98.1.9204 - D.M. 8 aprile 1991, n. 228.
Regolamento per l'attuazione delladirettiva della Commissione n. 88/35/CEE, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla legge 17 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/04/1991
Numero:228


Sommario
Art. 1.      Gliallegati A e C della legge 17 aprile 1989, n. 150, sono sostituiti dagli allegati A e C del presente decreto e l'allegato B della sopracitata legge è modificato in [...]
Art. 2.       Sino al 31 dicembre 2009 il materiale elettrico di cui all'art. 1 della legge 17 aprile 1989, n. 150, può essere venduto e circolare liberamente ed essere usato in modo [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.9204 - D.M. 8 aprile 1991, n. 228.

Regolamento per l'attuazione delladirettiva della Commissione n. 88/35/CEE, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla legge 17 aprile 1989, n. 150, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva

(G.U. 31 luglio 1991, n. 178)

 

 

     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

     Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

     Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

     Vista la legge 17 aprile 1989, n. 150, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva;

     Vista la direttiva della Commissione n. 88/35/CEE del 2 dicembre 1987 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE;

     Visto l'art. 10 della legge 17 aprile 1989, n. 150, che delega il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati A, B eC annessi a detta legge;

     Considerando che per il progresso avutosi nella tecnica è necessario adeguare le norme armonizzate e i contrassegni di cui agli allegati A, B e C della sopracitata legge n. 150/1989;

     Considerando che per le caratteristiche del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva deve essere previsto un periodo di transizione per consentire alle industrie di adeguarsi agli aggiornamenti apportati alle norme;

     Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento di cui sopra in attuazione della direttiva della Commissione n. 88/35/CEE sopra citata;

     Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 86/90 espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 159293 in data 26 marzo 1991;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     Gliallegati A e C della legge 17 aprile 1989, n. 150, sono sostituiti dagli allegati A e C del presente decreto e l'allegato B della sopracitata legge è modificato in conformità all'allegato B del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Sino al 31 dicembre 2009 il materiale elettrico di cui all'art. 1 della legge 17 aprile 1989, n. 150, può essere venduto e circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione, anche se si continuano ad applicare le misure di cui agli articoli 2 e 3 della legge sopracitata, purché la conformità del materiale elettrico alle norme armonizzate sia comprovata da un certificato rilasciato, ai sensi dell'art. 8 della direttiva n. 82/130/CEE, prima del 1° gennaio 1993.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Allegato A - Norme europee e relative norme CEI

     (I certificati rilasciati in applicazione del presente decreto sono detti di generazione C

     La lettera C dovrà figurare in testa al numero d'ordine del certificato)

Norma CEI

Titolo

Norma europea

Numero

Data

 

Numero

Edizione

Data

CEI 31-8

Marzo 1978

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: regole generali

EN 50 014

I

Marzo 1977

Varianti: V2

Novembre 1984

 

Modifiche 1

 

Luglio 1979

 

 

 

2

 

Giugno 1982

V3

Maggio 1989

 

3 e 4

 

Dicembre 1982

 

 

 

5

 

Febbraio 1986

CEI 31-5

Marzo 1978

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: costruzioni immerse in olio "O"

EN 50 015

I

Marzo 1977

Varianti: V2

Novembre 1981

 

Modifica 1

 

Luglio 1979

CEI 31-2

Marzo 1978

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione e sovrapressione interna

EN 50 016

I

Marzo 1977

 

 

"p"

 

 

 

 

 

 

Modifica 1

 

Luglio 1979

CEI 31-6

Marzo 1978

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: costruzioni sotto sabbia "q"

EN 50 017

I

Marzo 1977

Varianti: V2

Novembre 1981

 

Modifica 1

 

Luglio 1979

CEI 31-1

Marzo 1978

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: custodia a prova di esplosione "d"

EN 50 018

I

Marzo 1977

Varianti: V2

Novembre 1981

 

Modifiche 1

 

Luglio 1979

V3

Novembre 1984

 

2

 

Dicembre 1982

V5

Febbraio 1988

 

3

 

Novembre 1985

CEI 31-7

Marzo 1978

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sicurezza aumentata "e"

EN 50 019

I

Marzo 1977

Varianti: V2

Novembre 1981

 

Modifiche 1

 

Luglio 1979

V3

Novembre 1984

 

2

 

Settembre 1983

V5

Gennaio 1989

 

3

 

Dicembre 1985

CEI 31-9

Marzo 1978

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sicurezza intrinseca "i"

EN 50 020

I

Marzo 1977

Varianti: V1

Gennaio 1980

 

Modifiche 1

 

Luglio 1979

V2

Gennaio 1989

 

2

 

Dicembre 1985

CEI 31-13

Giugno 1989

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: incapsulamento

EN 50 028

I

Febbraio 1987

 

 

"m"

 

 

 

Le suddette norme sono disponibili presso il CEI (Comitato elettronico italiano) — Viale Monza, 259 — 20126 Milano

 

     Allegato B - (Modifiche e aggiunte alle norme europee di cui all'allegato A)

     Appendice I - MATERIALE ELETTRICO PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE DEL GRUPPO I - Regole Generali - (Norma europea EN 50 014)

     Sostituire il testo del punto 6.3.1 della modifica n. 3 (dicembre 1982) della norma europea EN 50 014 con il testo seguente:

     “6.3.1. Materiale elettrico del gruppo I:

     Le custodie in materia plastica la cui superficie proiettata in qualunque direzione supera 100 cm2o che comportano parti metalliche accessibili la cui capacità rispetto alla terra è superiore a 3 pF nelle condizioni più sfavorevoli, nella pratica devono essere progettate in modo che sia evitato ogni pericolo di accensione determinato da cariche elettrostatiche nelle condizioni di uso ordinarie, come pure durante la manutenzione e la pulizia.

     Queste condizioni sono soddisfatte:

     - con una scelta opportuna del materiale: la resistenza d'isolamento della custodia, misurata secondo il metodo illustrato al punto 22.4.7.8 della presente norma non deve superare:

     –1 GΩ (23 ± 2° C) e 50 ± 5% di umidità relativa, o

     - 100 GΩ nelle condizioni di servizio estreme di temperatura e di umidità specificate per il materiale elettrico: il simbolo “X” in questo caso andrà riportato dopo gli estremi del certificato, come indicato al paragrafo 26.2.9;

     - ovvero con il dimensionamento, la forma e la disposizione e con altre misure di protezione: l'assenza di cariche elettrostatiche pericolose deve dunque essere dimostrata con test reali di accensione di una miscela aria-metano con 8,5 ± 0,5% di metano.

     Tuttavia, se il pericolo di accensione non può essere evitato in sede di progettazione, un'etichetta d'avvertimento deve indicare le misure di sicurezza necessarie in servizio".

     Appendice 2

     Il testo dell'appendice 2 dell'allegato B della legge 17 aprile 1989, n. 150, è soppresso.

     Appendice 3

     Il testo dell'appendice 3 dell'allegato B della legge 17 aprile 1989, n. 150, viene mantenuto integralmente.

 

     Allegato C - Materiale elettrico per atmosfere potenzialmente esplosive del gruppo I

     I. Marchio distintivo comunitario

 

 

     II. Contrassegno del materiale elettrico oggetto di un certificato di controllo

     Qualora un tipo di materiale elettrico, non conforme alle norme armonizzate, abbia formato oggetto di un certificato di controllo previsto dall'art. 9, il marchio distintivo comunitario deve almeno essere seguito dai seguenti simboli:

     1. Il simbolo S" per indicare che si tratta di materiale elettrico destinato a miniere grisutose, coperto da un certificato di controllo. Questo simbolo deve figurare immediatamente dopo il marchio distintivo comunitario, come indicato in seguito:

     1 bis. Il simbolo del gruppo del materiale.

     2. Le ultime due cifre del numero indicante l'anno del rilascio del certificato di controllo.

     3. Il numero di serie dell'anno di emissione del certificato di controllo.

     4. Il nome e la sigla dell'organismo autorizzato al rilascio del certificato.

     5. Il nome del costruttore o il marchio commerciale depositato.

     6. La designazione del tipo fornito dal costruttore.

     7. Il numero di fabbricazione.

     8. Se il laboratorio di prova considera necessario indicare condizioni speciali per una utilizzazione sicura, si dovrà riportare il simbolo “x" dopo gli estremi del certificato di prova.

     9. Dati di targa previsti dalle norme specifiche delle costruzioni elettriche.

     10. Ogni altra indicazione complementare ritenuta necessaria dall'organismo autorizzato al rilascio del certificato.