§ 98.1.8037 - D.M. 21 dicembre 1993, n. 583.
Regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/12/1993
Numero:583


Sommario
Art. 1. Composizione      1. Il Consiglio superiore di sanità, costituito con decreto del Ministro della sanità, è composto da trentasei componenti non di diritto e dai componenti di diritto di [...]
Art. 2. Adunanze      1. Le adunanze dell'assemblea generale del Consiglio sono tenute per sessioni ordinarie semestrali; le adunanze di ciascuna sezione sono tenute almeno una volta al mese
Art. 3. Sezioni      1. Il Consiglio superiore si articola nelle seguenti quattro sezioni con le ripartizioni per materia di seguito stabilite
Art. 4. Presidenza del Consiglio superiore di sanità e delle sezioni      1. L'assemblea in adunanza generale elegge all'inizio di ciascun triennio il presidente e due vice presidenti. In caso di vacanza nel corso del triennio si procede a [...]
Art. 5. Comitato di presidenza      1. In seno al Consiglio superiore di sanità è istituito il comitato di presidenza, costituito dal presidente del Consiglio medesimo, dai due vice presidenti, dai [...]
Art. 6. Norme finali e transitorie      1. Il Consiglio superiore di sanità, nella composizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1991, decade all'atto della nomina da parte del [...]


§ 98.1.8037 - D.M. 21 dicembre 1993, n. 583.

Regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità.

(G.U. 18 gennaio 1994, n. 13)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

     Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993, n. 1251/93;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 100/200.00/8916 del 17 dicembre 1993;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Composizione

     1. Il Consiglio superiore di sanità, costituito con decreto del Ministro della sanità, è composto da trentasei componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al successivo comma 3 ed è rinnovato ogni tre anni.

     2. I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità sono scelti dal Ministro della sanità tra docenti universitari ordinari, dirigenti di secondo livello del Servizio sanitario nazionale, soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti le competenze istituzionali del Consiglio e, limitatamente a due unità, appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile o agli avvocati dello Stato.

     3. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità i dirigenti generali preposti ai dipartimenti e servizi del Ministero della sanità, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il direttore dell'Istituto superiore di sanità, il direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

     4. I membri di diritto partecipano alle riunioni delle singole sezioni quando sono trattate materie di rispettiva competenza.

     5. Con decreto del Ministro della sanità è formato, per il triennio di durata in carica del Consiglio, l'elenco di esperti che possono essere invitati ai lavori dell'assemblea generale e delle sezioni, secondo le rispettive, specifiche competenze.

     6. I componenti e gli esperti del Consiglio superiore di sanità, ad eccezione dei componenti di diritto, decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive.

     7. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi spettanti ai componenti del Consiglio superiore di sanità

 

          Art. 2. Adunanze

     1. Le adunanze dell'assemblea generale del Consiglio sono tenute per sessioni ordinarie semestrali; le adunanze di ciascuna sezione sono tenute almeno una volta al mese.

     2. Il Ministro della sanità ha facoltà di convocare in qualsiasi momento il Consiglio superiore o una sezione e di intervenire alle adunanze.

     3. Le riunioni non hanno carattere pubblico. Possono tuttavia pubblicarsi gli atti dell'assemblea generale concernenti materie di particolare interesse generale, su richiesta del Ministro della sanità o del presidente del Consiglio superiore.

     4. Per la validità delle adunanze del Consiglio superiore di sanità è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio medesimo per le adunanze dell'assemblea generale e di almeno la metà più uno dei componenti la sezione per le adunanze delle sezioni.

     5. La verifica della sussistenza del numero legale di cui al precedente comma deve avere luogo su richiesta di uno dei componenti.

     6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti ed, in caso di parità, la proposta s'intende respinta.

     7. Le astensioni si cumulano con i voti contrari.

     8. Quando l'argomento da esaminare riguardi materia di competenza di due o più sezioni, le stesse si riuniscono in seduta congiunta.

 

          Art. 3. Sezioni

     1. Il Consiglio superiore si articola nelle seguenti quattro sezioni con le ripartizioni per materia di seguito stabilite:

     a) Sezione I:

     Programmazione sanitaria - Piano sanitario nazionale - Sistema informativo sanitario - Servizio statistico sanitario - Interventi igienico sanitari con finanziamenti CEE - Affari generali connessi.

     b) Sezione II:

     Assistenza sanitaria - Riconoscimento dei presidi sanitari ad alta tecnologia - Ricerca - Classificazione delle strutture e dei servizi sanitari - Professioni sanitarie - Risorse umane e tecnologiche in sanità - Stato giuridico e formazione del personale sanitario - Sangue ed emoderivati - Trapianti di organi - Affari generali connessi.

     c) Sezione III:

     Prevenzione e sanità pubblica - Igiene e sicurezza del lavoro - malattie di rilievo sociale e polizia mortuaria - Tutela igienico-sanitaria dei fattori di inquinamento - Profilassi delle malattie infettive e diffusive - Stabilimenti termali ed idroterapici - Cosmetici - Farmaci ad uso umano compresi i presidi medico-chirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicina - Medicina nucleare - Affari generali connessi.

     d) Sezione IV:

     Sostanze alimentari e bevande - Misure di profilassi nutrizionale - Profilassi veterinaria e malattie infettive e diffusive degli animali - Farmaci veterinari - Alimenti per gli animali - Impianti di macellazione e quelli di conservazione delle sostanze alimentari - Uffici veterinari - Affari generali connessi.

     2. Le sezioni hanno potere deliberante per gli argomenti che rientrano nella loro competenza.

     3. La ripartizione dei membri del Consiglio tra le singole sezioni è disposta con decreto del Ministro tenuto conto della proposta formulata dall'assemblea generale nella prima riunione, prevedendo l'assegnazione di ciascun componente ad una sola sezione.

     4. Il presidente della sezione o in sua sostituzione il segretario generale indica per ciascuna riunione quali dei componenti di cui al comma 3 dell'art. 1 integrano la sezione trasmettendo per iscritto l'ordine del giorno con precisazione degli argomenti di rispettiva competenza ai sensi del comma 4 dell'art. 1.

 

          Art. 4. Presidenza del Consiglio superiore di sanità e delle sezioni

     1. L'assemblea in adunanza generale elegge all'inizio di ciascun triennio il presidente e due vice presidenti. In caso di vacanza nel corso del triennio si procede a nuove elezioni.

     2. Ogni sezione all'inizio di ciascuna sessione elegge il proprio presidente.

 

          Art. 5. Comitato di presidenza

     1. In seno al Consiglio superiore di sanità è istituito il comitato di presidenza, costituito dal presidente del Consiglio medesimo, dai due vice presidenti, dai presidenti di sezione e dal segretario generale del Consiglio, per un più efficace coordinamento dello svolgimento dei lavori del Consiglio superiore di sanità stesso.

     2. Il comitato di presidenza, di volta in volta convocato ed eventualmente integrato con altri membri del Consiglio ed esperti ad iniziativa del presidente, assicura i necessari collegamenti operativi con la segreteria generale e coadiuva il presidente nei compiti suoi propri di coordinamento delle attività delle sezioni e nell'istruttoria finalizzata all'esame delle problematiche di carattere generale.

     3. Il comitato assiste, altresì, il presidente nella valutazione analitica delle attività delle sezioni, ai fini di un migliore coordinamento dei rapporti fra queste ultime nelle materie di comune interesse, e per un loro più pronto raccordo con i dipartimenti e servizi del Ministero, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

 

          Art. 6. Norme finali e transitorie

     1. Il Consiglio superiore di sanità, nella composizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1991, decade all'atto della nomina da parte del Ministro della sanità del nuovo Consiglio nella composizione prevista dal presente decreto, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto medesimo.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.