§ 3.7.17 - L.R. 1 aprile 1996, n. 9.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, recante norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 artigianato
Data:01/04/1996
Numero:9


Sommario
Art. 31.  (Abrogazioni).
Art. 32.  (Norme transitorie e finali).


§ 3.7.17 - L.R. 1 aprile 1996, n. 9. [1]

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, recante norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane, e modificazioni della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, recante testo unico dell'artigianato.

(B.U. n. 17 del 10 aprile 1996).

 

     Artt. 1. - 30. [2]

 

Art. 31. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:

     a) titolo nono della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5;

     b) artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 41.

 

     Art. 32. (Norme transitorie e finali).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge le commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa [3].

     2. Fino alla costituzione delle commissioni provinciali disciplinate dalla presente legge le relative funzioni sono esercitate dai commissari in carica.

     3. I provvedimenti emanati in base alla preesistente normativa ai fini dell'indizione delle elezioni dei rappresentanti degli artigiani in seno alle commissioni provinciali per l'artigianato sono revocati.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.

[2] Articoli di modifica della L.R. 7 novembre 1988, n. 42. Il testo aggiornato della L.R. 42/1988, coordinato con le modifiche e integrazioni successivamente apportate, è pubblicato nel B.U. 24 aprile 1996, n. 20 - S.O. n. 1.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 agosto 1996, n. 21.