§ 3.3.69 - L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.
Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:02/12/1998
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Oggetto ed ambito di applicazione della legge).
Art. 2.  (Funzioni regionali).
Art. 3.  (Funzioni provinciali).
Art. 4.  (Carta ittica, studi e ricerche).
Art. 5.  (Classificazione delle acque).
Art. 6.  (Zone ittiche).
Art. 7.  (Programma triennale).
Art. 8.  (Piani annuali).
Art. 9.  (Consulta ittica regionale).
Art. 10.  (Ruoli e funzioni dell'associazionismo).
Art. 11.  (Gestione delle acque).
Art. 12.  (Zone di frega).
Art. 13.  (Zone di protezione).
Art. 14.  (Zone di tutela temporanea).
Art. 15.  (Zone di pesca regolamentata).
Art. 16.  (Tabellazione).
Art. 17.  (Cattura di specie ittiche a scopo scientifico o di ripopolamento).
Art. 18.  (Immissioni).
Art. 19.  (Controlli sanitari).
Art. 20.  (Secca dei corsi d'acqua e dei bacini).
Art. 21.  (Estrazione di ghiaia e di sabbia dal letto dei corsi d'acqua).
Art. 22.  (Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua).
Art. 23.  (Scarichi di lavaggio degli inerti).
Art. 24.  (Concessioni di derivazioni e attingimenti idrici).
Art. 25.  (Esercizio della pesca).
Art. 26.  (Regolamento di pesca).
Art. 27.  (Obbligo della licenza di pesca).
Art. 28.  (Licenza di pesca).
Art. 29.  (Tipo di licenza di pesca).
Art. 30.  (Rilascio della licenza di tipo A).
Art. 31.  (Tesserini di pesca).
Art. 32.  (Diritti esclusivi di pesca).
Art. 33.  (Impianti di acquacoltura).
Art. 34.  (Concessioni per l'attività della pesca professionale).
Art. 35.  (Pesca agonistica - Campi di gara).
Art. 36.  (Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua).
Art. 37.  (Divieti).
Art. 38.  (Sanzioni).
Art. 39.  (Proventi delle sanzioni).
Art. 40.  (Richiesta di risarcimento del danno).
Art. 41.  (Norme finanziarie).
Art. 42.  (Norme transitorie e finali).
Art. 43.  (Abrogazione).


§ 3.3.69 - L.R. 2 dicembre 1998, n. 44. [1]

Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca [2].

(B.U. n. 74 dell'11 dicembre 1998).

 

TITOLO I

NORME PROGRAMMATICHE

 

Art. 1. (Oggetto ed ambito di applicazione della legge).

     1. La presente legge, in attuazione agli artt. 6 e 25 dello Statuto regionale detta norme per la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica, per la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e per l'esercizio della pesca, perseguendo in particolare il ripristino, la conservazione e la valorizzazione delle specie ittiche autoctone e promuovendo azioni di conservazione e riequilibrio faunistico ed ambientale.

     2. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali ad esclusione di quelle piovane raccolte in invasi o cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, ai sensi del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 [3].

 

     Art. 2. (Funzioni regionali).

     1. La Regione esercita poteri di programmazione e coordinamento in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative in materia ittiofaunistica.

     2. Sono riservate alla Regione, le seguenti funzioni amministrative in materia ittiofaunistica:

     a) elaborazione ed approvazione dei programmi pluriennali per la conservazione e valorizzazione delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici;

     b) ricerca e sperimentazione finalizzate all'acquisizione di elementi conoscitivi a supporto della programmazione, con particolare riferimento alla elaborazione ed all'aggiornamento della carta ittica regionale.

 

     Art. 3. (Funzioni provinciali).

     1. Sono esercitate dalle Province, per i rispettivi territori, le funzioni amministrative e di gestione inerenti la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e la pesca nelle acque interne ed in particolare:

     a) l'approvazione dei piani annuali degli interventi in materia ittiofaunistica, articolati per bacini idrografici;

     b) istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e relativi adempimenti;

     c) ripopolamenti;

     d) rilascio delle licenze di pesca;

     e) istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica;

     f) rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali.

 

     Art. 4. (Carta ittica, studi e ricerche).

     1. La Giunta regionale promuove ed attua studi e ricerche sulle condizioni fisico-chimiche e biologiche delle acque, sugli ecosistemi acquatici e sulla ittiofauna, sugli effetti dei diversi metodi e strumenti utilizzati nella pesca, sulle conseguenze degli interventi in alveo.

     2. La Giunta regionale, in particolare, provvede ogni cinque anni alla redazione ed al l'aggiornamento della Carta ittica regionale, la quale rileva le caratteristiche biologiche, idrologiche e fisico-chimiche dei corpi idrici, le loro potenzialità produttive nonché la presenza, l'abbondanza e le condizioni delle popolazioni ittiche; la carta ittica definisce altresì le caratteristiche delle zone ittiche di cui all'art. 6.

     3. La Giunta regionale promuove, di concerto con le Province, la ricerca e la sperimentazione nel settore della pesca.

 

     Art. 5. (Classificazione delle acque).

     1. Le acque della regione, ai soli fini della pesca, sono classificate in principali e secondarie.

     2. Sono classificate principali le acque che per la loro portata e vastità, condizioni biofisiche e biologiche, consentono la pesca anche con attrezzi di larga cattura.

     3. Le restanti acque sono classificate secondarie.

     4. I corsi d'acqua sono classificati secondo la zonazione di cui all'art. 6.

     5. L'assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o secondarie e l'indicazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di pesca di cui all'art. 26.

     6. L'assegnazione dei corsi d'acqua secondo la zonazione di cui all'art. 6 viene effettuata con il programma triennale di cui all'art. 7.

 

     Art. 6. (Zone ittiche).

     1. I corsi d'acqua della regione o loro tratti sono classificati secondo le seguenti quattro zone ittiche:

     a) zona superiore della trota;

     b) zona inferiore della trota;

     c) zona del barbo;

     d) zona della carpa e della tinca.

 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

 

     Art. 7. (Programma triennale).

     1. La Giunta regionale adotta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la proposta di programma triennale per la conservazione e la valorizzazione delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

     2. Il programma individua:

     a) l'assegnazione dei corsi d'acqua regionali ad una o più delle quattro zone ittiche di cui all'art. 6 ed i principi di gestione delle stesse;

     b) i criteri per l'istituzione di ambiti a gestione particolare ed eventuali progetti specifici di iniziativa regionale;

     c) le misure dirette a tutelare e valorizzare il patrimonio ittico regionale e gli ecosistemi acquatici;

     d) le misure dirette ad incrementare la pescosità dei corpi idrici mediante processi naturali di sviluppo delle specie ittiche, ripopolamenti integrativi, tutela della flora, della vegetazione acquatica e delle acque dall'inquinamento;

     e) i criteri per l'utilizzo a fini economici e produttivi dei corpi idrici con particolare riferimento agli impianti di acquacoltura;

     f) le iniziative tese a diffondere le conoscenze naturalistiche tra i pescatori, gli operatori del settore e la popolazione;

     g) le modalità di partecipazione delle associazioni alla realizzazione degli obiettivi;

     h) le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi programmati nel triennio.

     3. Il programma ha durata triennale ed è approvato dal Consiglio regionale nei 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Piani annuali).

     1. Le Province, sulla base del programma triennale, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano annuale contenente gli interventi previsti per l'anno successivo per ogni bacino ricadente nel territorio di competenza.

     2. Il piano provinciale prevede, con l'indicazione delle relative priorità:

     a) gli interventi di recupero, salvaguardia e valorizzazione dei patrimonio ittico anche attraverso azioni di riqualificazione ambientale;

     b) gli eventuali ripopolamenti e le azioni di potenziamento delle presenze ittiche;

     c) l'indicazione dei settori di corpi idrici destinati o da destinare a zone di frega, zone di protezione, zone di pesca regolamentata, i campi di gara, i luoghi dove proibire o limitare la pesca effettuata con imbarcazioni a motore;

     d) il numero di agenti dipendenti e di quelli volontari che collaboreranno alla gestione ed alla vigilanza;

     e) la previsione degli oneri finanziari connessi all'attuazione del piano e delle risorse ivi comprese le risorse proprie;

     f) le previsioni di cattura nelle zone di ripopolamento.

     3. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei piani al programma triennale.

     4. I piani provinciali diventano esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla data dei loro ricevimento da parte della Giunta regionale o a seguito di approvazione espressa entro tale termine.

     5. Nell'ipotesi in cui la Giunta regionale formuli osservazioni, le Province riapprovano i piani annuali entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

     6. La Giunta regionale, successivamente all'invio da parte delle Province dei piani annuali, delle relazioni illustrative sull'attività svolta e dei rendiconto finanziario dell'anno precedente, procede all'assegnazione dei finanziamenti.

 

     Art. 9. (Consulta ittica regionale).

     1. Il presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Consulta ittica regionale composta da:

     a) gli Assessori provinciali alla programmazione e gestione ittiofaunistica o loro delegati [4];

     b) due rappresentanti designati dalle Associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate dalla Giunta regionale;

     c) due rappresentanti designati dalle Associazioni cooperative dei pescatori di mestiere, individuati tra i pescatori professionisti;

     d) quattro rappresentanti delle Associazioni dei pescatori sportivi nazionalmente riconosciute, presenti in forma organizzata nel territorio regionale, individuate dalla Giunta regionale;

     e) tre esperti di programmazione e gestione ittiofaunistica designati dalla Giunta regionale.

     2. La Consulta, che resta in carica per la durata della legislatura, è presieduta dall'Assessore regionale alla programmazione ittiofaunistica o da un suo delegato.

     3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente per gli interventi ittiofaunistici della Giunta regionale.

     4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine alle leggi, ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia ittiofaunistica, in ordine alle iniziative di programmazione ittiofaunistica regionale e sugli argomenti proposti dal presidente.

 

     Art. 10. (Ruoli e funzioni dell'associazionismo).

     1. La Regione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale, promuove la partecipazione delle associazioni piscatorie e delle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio, alla programmazione ittica.

     2. Nell'ambito del programma triennale e dei piani annuali, la Regione e le Province determinano, per i rispettivi ambiti di competenza, le modalità con cui si realizzano la partecipazione e la collaborazione delle associazioni e del volontariato.

 

     Art. 11. (Gestione delle acque).

     1. Ai fini della gestione ittica il reticolo idrografico regionale è suddiviso nei seguenti cinque bacini:

     a) bacino dei fiumi Chiascio e Topino;

     b) bacino del fiume Nera;

     c) bacino del fiume Nestore;

     d) bacino dei fiumi Paglia e Chiani;

     e) bacino residuo del fiume Tevere.

     2. Per la gestione dei bacini o parte di essi le Province possono avvalersi della collaborazione di Commissioni di bacino composte da pescatori presenti in forma organizzata sul territorio.

     3. Le Commissioni di bacino:

     a) collaborano con la Provincia ad elaborare il progetto gestionale per il bacino in cui operano;

     b) coordinano la partecipazione volontaria alle attività della Provincia compresa quella di vigilanza;

     c) segnalano tempestivamente alla Provincia competente le situazioni critiche o di emergenza che si verifichino nel bacino;

     d) collaborano con la Provincia alla gestione degli ambiti di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15.

     4. La Provincia disciplina la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni nonché le modalità di collaborazione.

 

TITOLO III

TUTELA DELLA FAUNA

ITTICA E DEL SUO AMBIENTE

 

     Art. 12. (Zone di frega).

     1. Le zone di frega hanno lo scopo di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche, in particolare di quelle autoctone e di favorire la colonizzazione dei tratti fluviali o lacuali ad esse contigui.

     2. Le zone di frega sono istituite dalle Province secondo le previsioni dei piani annuali.

     3. Nelle zone di frega è vietata la pesca per un periodo di tre mesi dalla data di istituzione del vincolo.

 

     Art. 13. (Zone di protezione).

     1. Le zone di protezione sono istituite dalle Province:

     a) quando si verifica la presenza di popolazioni ittiche di particolare interesse e pregio che necessitano di adeguate tutele;

     b) quando si rende opportuna la tutela di fauna ittica immessa in un tratto di fiume con consistenza ittica inferiore alle potenzialità ambientali, allo scopo di favorire l'ambientamento e l'accrescimento della fauna ittica immessa o l'incremento di quella esistente e la successiva colonizzazione di tratti contigui. Il materiale ittico utilizzato per il ripopolamento deve provenire dai centri ittiogenici provinciali o da catture in altre zone con significativa consistenza ittica;

     c) quando il corso d'acqua o parte di esso ha un notevole rilievo naturalistico ed ambientale e dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli alla presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.

     2. Nelle zone di protezione è vietata la pesca ed il ripopolamento. Le Province possono prevedere nei piani annuali, per specifiche esigenze adeguatamente motivate, interventi di prelievo e di immissione di specie ittiche.

 

     Art. 14. (Zone di tutela temporanea).

     1. Le Province, per ragioni connesse alla consistenza ittica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, possono vietare o limitare anche relativamente a singole specie, per periodi prestabiliti, la pesca o l'uso di determinati attrezzi e di esche, in deroga alle disposizioni contenute nel regolamento di pesca.

     2. Le Province danno idonea pubblicità della individuazione delle zone di cui al comma 1 [5].

 

     Art. 15. (Zone di pesca regolamentata).

     1. Le Province possono istituire zone di pesca regolamentata nelle quali è consentito l'uso di attrezzi ed esche determinate e previste specifiche modalità di prelievo.

     2. Le Province possono istituire il tesserino di prelievo a pagamento, i cui proventi sono finalizzati alla gestione delle zone istituite.

 

     Art. 16. (Tabellazione). [6]

     1. Le zone di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15 sono delimitate a cura delle Province con apposite tabelle in cui è specificato il tipo di vincolo o divieto vigente.

 

     Art. 17. (Cattura di specie ittiche a scopo scientifico o di ripopolamento).

     1. La cattura delle specie ittiche a scopo di ripopolamento nelle acque superficiali viene effettuata dalle Province, secondo le previsioni dei piani annuali.

     2. La cattura di specie ittiche a scopo scientifico è autorizzata dalle Province.

     3. Le attività di prelievo, detenzione e trasporto di pesce, svolte a scopo di ripopolamento o a scopi scientifici, previste dai commi 1 e 2 sono autorizzate anche in deroga alle previsioni del regolamento di pesca.

 

     Art. 18. (Immissioni).

     1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di ricostituire, sostenere e riequilibrare le popolazioni di specie ittiche delle acque superficiali della regione.

     2. I ripopolamenti devono essere effettuati nei limiti ed in conformità alle indicazioni espresse dal programma triennale.

     3. E' fatto divieto a chiunque immettere specie ittiche o crostacei nelle acque superficiali della regione salvo esplicita autorizzazione rilasciata dalle Province.

 

     Art. 19. (Controlli sanitari).

     1. Il materiale ittico proveniente da catture o da allevamenti, deve essere accompagnato da certificato sanitario e prima di essere immesso deve essere assoggettato al controllo da parte dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente.

 

     Art. 20. (Secca dei corsi d'acqua e dei bacini).

     1. Chi intende interrompere, svuotare o porre in asciutta anche parziale corpi idrici, deve farne richiesta alle Province almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, salvo i casi di cui al comma 4.

     2. Il permesso deve prevedere:

     - le indicazioni per ridurre al minimo le conseguenze sul patrimonio ittico;

     - l'obbligo e le modalità dei recupero e destinazione delle specie ittiche prelevate;

     - il successivo ripopolamento del corso posto in secca, da eseguirsi a spese del committente.

     3. Salvo i casi di documentata impossibilità, deve essere lasciata defluire nel corpo idrico una quantità d'acqua sufficiente a garantire la sopravvivenza della fauna ittica.

     4. Qualora l'interruzione o lo svuotamento del corpo idrico siano determinati da situazioni eccezionali e imprevedibili, non si applica la procedura di cui ai commi 1 e 2. L'interruzione e lo svuotamento devono essere comunque comunicati immediatamente alla Provincia.

 

     Art. 21. (Estrazione di ghiaia e di sabbia dal letto dei corsi d'acqua).

     1. Al fine di salvaguardare la riproduzione della fauna ittica, l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi dagli alvei è vietata dal 1° novembre al 28 febbraio nei settori fluviali classificati a zona superiore della trota e a zona inferiore della trota, e dal 1° maggio al 31 luglio nei settori classificati a zona del barbo e a zona della carpa e della tinca ai sensi dell'art. 6.

     2. Nelle zone di protezione l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi è vietata per l'intera durata del vincolo.

 

     Art. 22. (Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua).

     1. Le opere che comportano l'occupazione totale o parziale del letto dei corsi d'acqua limitando la mobilità della popolazione ittica devono prevedere strutture idonee a consentire la risalita dell'ittiofauna.

     2. In presenza di accertati e inamovibili ostacoli tecnici, sono stabilite da parte delle Province, le modalità di risarcimento del danno alla ittiofauna che il titolare delle opere deve annualmente corrispondere.

 

     Art. 23. (Scarichi di lavaggio degli inerti).

     1. In conformità alla normativa statale e regionale in materia, lo scarico nelle acque pubbliche della regione delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione, mediante adeguato sistema di abbattimento [7].

 

     Art. 24. (Concessioni di derivazioni e attingimenti idrici).

     1. Le Province, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazione, nonché delle concessioni e delle licenze annuali di attingimento prevedono apposite prescrizioni a tutela del patrimonio ittico, compreso l'eventuale onere di immissione annuale a spese del concessionario.

     2. Le concessioni di derivazione e di attingimento sono rilasciate prevedendo la defluenza continua a valle della derivazione o dell'attingimento di un quantitativo d'acqua non inferiore alla "portata minima vitale", in conformità a quanto disposto dalle leggi 18 maggio 1989, n. 183 e 5 gennaio 1994, n. 36.

 

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLA PESCA - LICENZE

 

     Art. 25. (Esercizio della pesca).

     1. Costituisce esercizio di pesca ogni attività diretta alla cattura della fauna ittica, ovvero al richiamo della stessa ai fini di cattura.

     2. L'esercizio della pesca è consentito solo nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche ed attrezzi previsti dalla presente legge e dal regolamento di pesca.

 

     Art. 26. (Regolamento di pesca).

     1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Province, propone al Consiglio regionale che lo approva il regolamento di pesca.

     2. Il regolamento prevede in particolare:

     a) l'individuazione dei corpi idrici appartenenti alle acque principali ed a quelle secondarie;

     b) l'indicazione degli attrezzi, modalità e tempi di pesca consentiti;

     c) l'elenco e le caratteristiche degli attrezzi di grande cattura consentiti ai pescatori di mestiere;

     d) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi catturabili;

     e) la lunghezza minima delle specie detenibili e commerciabili;

     f) le prescrizioni generali di comportamento nell'esercizio della pesca e per l'adozione e modalità d'uso dei tesserini di pesca di cui all'art. 31;

     g) le località dove è permessa la pesca subacquea in apnea ed il tipo di attrezzi consentiti.

 

     Art. 27. (Obbligo della licenza di pesca).

     1. I cittadini residenti in Umbria possono esercitare la pesca nelle acque regionali solo se in possesso della relativa licenza rilasciata a cura delle Province.

     2. I cittadini italiani non residenti in Umbria possono esercitare la pesca nelle acque della regione purché in possesso della licenza di pesca rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di provenienza.

     3. I cittadini stranieri possono esercitare la pesca nelle acque della regione ottenendo la licenza di pesca "tipo D" temporanea.

     4. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

     a) i minori di età inferiore a quattordici anni che esercitano la pesca con l'uso di una sola canna con o senza mulinello;

     b) gli addetti agli impianti di acquacoltura, nonché il personale dei bacini di pesca a pagamento durante l'esercizio della loro attività.

     5. Nei laghetti di pesca sportiva l'esercizio della pesca non è subordinato al possesso della licenza.

 

     Art. 28. (Licenza di pesca).

     1. La licenza per l'esercizio della pesca nelle acque della regione è rilasciata a cura delle Province, previo versamento della tassa di concessione regionale.

     2. La licenza di pesca è rilasciata ai soggetti in età tra i quattordici e i diciotto anni previo assenso scritto dei genitori che esercitano la potestà o di chi esercita la tutela.

     3. In caso di deterioramento o di smarrimento della licenza, non può rilasciarsi un duplicato del documento bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sovrattassa.

     4. La licenza è nominativa e la sua validità è subordinata al pagamento della relativa tassa annuale di concessione regionale.

     5. Durante l'esercizio della pesca la licenza deve essere accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa suddetta.

     6. Il modello della licenza di pesca è approvato dalla Giunta regionale sentite le Province.

 

     Art. 29. (Tipo di licenza di pesca).

     1. Per l'esercizio della pesca sono rilasciati i seguenti tipi di licenza:

     a) [licenza di tipo A, che autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne della regione con l'uso degli attrezzi consentiti ai pescatori dilettanti e inoltre degli specifici attrezzi di larga cattura indicati nel regolamento di pesca] [8];

     b) licenza di tipo B, che autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di canne con o senza mulinello, armate con uno o più ami, mazzacchera, tirlindana; essa autorizza inoltre l'esercizio della pesca a piede asciutto a terra con bilancella di lato non superiore a m. 1,50 e maglia non inferiore a mm. 15, montata su palo di manovra con o senza carrucola nonché la pesca subacquea da praticarsi in appena esclusivamente nelle località indicate nel regolamento dì pesca, da parte di pescatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

     c) licenza di tipo D, che autorizza i cittadini stranieri all'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami; tirlindana e bilancia di lato non superiore a m. 1,50 e maglia non inferiore a 15 mm., montata su palo di manovra con o senza carrucola.

     2. Le licenze di pesca di tipo A e B hanno la durata di sei anni e possono essere rinnovate; la licenza di tipo D ha validità trimestrale.

     3. Le Province istituiscono il registro dei pescatori professionisti e quello dei pescatori sportivi.

 

     Art. 30. (Rilascio della licenza di tipo A). [9]

     [1. La licenza di pesca di tipo A è rilasciata ai pescatori di mestiere su domanda nella quale il richiedente dichiara che intende esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa. Alla domanda deve essere allegata copia della richiesta di iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

     2. La Provincia rilascia la licenza di tipo A con validità provvisoria di sei mesi. L'interessato entro il termine indicato deve certificare l'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 ai fini del rilascio della licenza definitiva.

     3. Sulla licenza di tipo A rilasciata ai minori di età, fra i quattordici e i diciotto anni, deve essere apposta la scritta "apprendista". La licenza autorizza la pesca purché effettuata in collaborazione e sotto la responsabilità di altro pescatore di professione che sia maggiorenne.

     4. Ai fini del rinnovo l'interessato deve comprovare, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, la regolare posizione nei confronti degli obblighi previdenziali ed assicurativi, nonché il possesso della partita IVA, se trattasi di pescatore autonomo o, diversamente, l'appartenenza ad una Cooperativa [10].]

 

     Art. 31. (Tesserini di pesca).

     1. La Giunta regionale sentite le Province può prescrivere l'adozione di un tesserino per la pesca in determinati settori o zone ittiche in cui vanno registrati obbligatoriamente i capi pescati secondo le modalità stabilite dal regolamento di pesca.

     2. I tesserini di pesca vengono rilasciati dalle Province che possono avvalersi delle Commissioni di bacino di cui all'art. 11.

 

TITOLO V

DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA - CONCESSIONI DI

ACQUACOLTURA - CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO

DELLA PESCA PROFESSIONALE - PESCA AGONISTICA

 

     Art. 32. (Diritti esclusivi di pesca).

     1. L'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche dell'Umbria è libero, salvi i vincoli posti per altri fini, ovvero gli eventuali diritti esclusivi di pesca.

     2. Le Province, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.

     3. A tal fine, i titolari, sono obbligati a darne comunicazione alla Provincia competente entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, producendo la documentazione probatoria. L'omessa comunicazione o l'omessa documentazione del diritto esclusivo vantato equivale a definitiva rinuncia al diritto medesimo.

     4. L'espropriazione degli esistenti diritti esclusivi di pesca è disposta dalla Giunta regionale su richiesta delle Province.

 

     Art. 33. (Impianti di acquacoltura). [11]

     [1. Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra il Comune provvede al rilascio della concessione edilizia, acquisito il parere favorevole della Provincia, anche ai fini di eventuali prescrizioni, secondo le previsioni del programma triennale. La Provincia rilascia il nulla osta all'esercizio dell'attività nei trenta giorni successivi alla comunicazione di conclusione dei lavori.

     2. Il regolamento di pesca stabilisce la documentazione da allegare alla domanda di concessione ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Provincia.

     3. Gli impianti di acquacoltura a terra devono essere provvisti di accorgimenti tecnici strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione ed all'abbattimento del carico inquinante.

     4. Le Province autorizzano la detenzione di specie ittiche, di anfibi o crostacei destinate alla pesca sportiva, al diretto consumo o alla ristorazione, purché l'impianto abbia una superficie sommersa delle vasche non superiore a cento metri quadrati e sia provvisto di griglie atte ad impedire comunque la fuoriuscita delle specie presenti verso il corso d'acqua ad esso collegato [12].

     5. Nel caso di impianti di acquacoltura costituiti da gabbie galleggianti va comunque richiesta la relativa autorizzazione al Comune interessato che acquisisce il nullaosta favorevole della Provincia. L'autorizzazione per gli impianti di acquacoltura costituiti da gabbie galleggianti è richiesta al Comune interessato indicando la durata dell'attività; alla domanda va allegata la documentazione relativa alle strutture galleggianti.

     6. Le autorizzazioni sono rilasciate con preferenza alle cooperative di pescatori di mestiere e loro consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi.

     7. Il materiale ittico accidentalmente giunto nella vasca per la decantazione delle sostanze in sospensione dev'essere immediatamente rimosso a cura del titolare.

     8. Le concessioni a scopo di acquacoltura riguardanti acque del demanio dello Stato sono rilasciate ai sensi del terzo comma dell'art. 100 del D.P.R. n. 616/77.]

 

     Art. 34. (Concessioni per l'attività della pesca professionale). [13]

     [1. Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio ittico, nelle acque classificate come principali ai sensi dell'art. 5, l'esercizio della pesca a scopo professionale può essere riservato mediante concessioni a favore di cooperative o di pescatori associati in consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei Comuni rivieraschi.

     2. La concessione ha durata non superiore a dieci anni, individua la estensione della riserva, ed è rilasciata dalla Provincia.

     3. Con l'atto di concessione sono stabiliti, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, gli obblighi a carico dei concessionari per assicurare la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, la pescosità delle acque, il ripopolamento e la vigilanza in concorso con le Province.

     4. Nelle acque In concessione è comunque salvo il diritto all'esercizio della pesca a scopo dilettantistico senza oneri aggiuntivi per il pescatore.]

 

     Art. 35. (Pesca agonistica - Campi di gara).

     1. Le manifestazioni e le gare di pesca possono svolgersi esclusivamente:

     a) nei campi di gara istituiti entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Provincia, in tratti di corsi d'acqua assegnati alla zona del barbo o alla zona della carpa e della tinca nonché nei laghi;

     b) nei laghetti di pesca di cui all'art. 36.

     2. Eventuali deroghe alla lettera a) del comma 1, possono essere previste in casi eccezionali ed opportunamente motivati nel programma triennale.

     3. Lo svolgimento di gare o manifestazioni nei campi di cui al comma 1 è autorizzato dalla Provincia, previa istanza fatta pervenire almeno trenta giorni prima della data di svolgimento.

     4. L'autorizzazione stabilisce gli obblighi degli organizzatori e dei partecipanti alla gara, la quota delle spese di vigilanza per le organizzazioni sprovviste di guardie giurate proprie, il periodo, i giorni e le ore in cui si svolge la gara o manifestazione, il numero massimo di partecipanti ammessi, le somme da destinare ai ripopolamenti e le modalità di effettuazione degli stessi. Le immissioni devono essere proporzionate alla estensione del campo di gara e compiute con esemplari di misura superiore a quella minima consentita per la pesca e previa certificazione sanitaria.

     5. Le limitazioni previste nel regolamento di pesca non si applicano durante lo svolgimento delle gare.

     6. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati durante le gare nonché della pulizia e del ripristino del sito e delle loro immediate adiacenze.

     7. E' vietata la reimmissione nel corso d'acqua delle trote prelevate durante la gara di pesca di salmonidi.

     8. La pesca nei campi di gara è interdetta ai non iscritti alla gara o manifestazione da un'ora dopo il tramonto del giorno precedente lo svolgimento della gara o manifestazione sino al termine delle stesse; nei casi di immissione di materiale ittico destinato alla gara, il divieto parte dall'alba del giorno precedente.

     9. I campi di gara vanno adeguatamente segnalati a cura degli organizzatori almeno un'ora prima del levar del sole del giorno di svolgimento della gara o manifestazione, mediante tabelle riportanti l'ora di termine della stessa.

     10. Nei campi di gara le Province possono autorizzare saltuariamente e comunque in maniera non continuativa, su richiesta delle associazioni piscatorie, lo svolgimento di allenamenti ed addestramenti all'esercizio della pesca sportiva.

     11. Al di fuori dell'attività di cui ai commi precedenti, la pesca sui tratti di fiumi o di lago individuati come campo gara è consentita a tutti i pescatori nei limiti della presente legge e del regolamento di pesca.

 

     Art. 36. (Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua).

     1. L'utilizzo delle acque ai fini della pesca sportiva all'interno di laghetti e specchi d'acqua artificiali, situati all'interno di proprietà private, anche comunicanti con corsi d'acqua superficiali, è consentito previo rilascio i apposita concessione da parte delle Province, la quale accerta l'idoneità delle acque all'utilizzo richiesto. Il regolamento di pesca individua i requisiti la cui documentazione deve essere allegata alla domanda.

     2. La concessione indica le prescrizioni cui deve attenersi il concessionario.

     3. Nei laghetti di pesca comunicanti con laghi, con corsi d'acqua superficiali, in entrata o in uscita possono essere immesse soltanto le specie determinate nel programma triennale [14].

     4. E' fatto divieto di asportare pesce vivo dai laghetti di pesca.

 

TITOLO VI

DIVIETI, SANZIONI E NORME FINANZIARIE

 

     Art. 37. (Divieti).

     1. Sono vietati:

     a) la pesca con le mani;

     b) la pesca a strappo con canna o con lenza a mano, armate con ancoretta o amo, con o senza esca, sia naturale che artificiale, che comporti l'aggancio del pesce in parti del corpo diverse dalla bocca;

     b1) la pesca con uso del pescetto vivo di specie diverse da quelle individuate dal regolamento di pesca;

     c) la pesca subacquea con attrezzature ausiliarie della respirazione;

     d) la pesca con sangue o sostanze contenenti sangue;

     e) la pesca con esche o composti contenenti attivanti chimici;

     f) la pesca a traino ad eccezione di quella con uso della tirlindana, da effettuarsi comunque con l'ausilio di natanti a remi;

     g) la pesca a strascico con l'uso delle reti [15];

     h) la pesca effettuata prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili;

     i) le pasture in qualsiasi forma nelle acque secondarie classificate come zona superiore della trota e zona inferiore della trota;

     j) l'utilizzazione di sorgenti luminose ai fini di attirare la fauna ittica [16];

     k) l'utilizzazione e la detenzione di larve della mosca carnaria nelle acque secondarie classificate come zona superiore della trota e zona inferiore della trota;

     l) l'abbandono di esche naturali, pesci e rifiuti lungo le rive dei corsi o specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;

     m) la pesca con reti o altri mezzi, ad esclusione della canna con o senza mulinello a distanza inferiore a quaranta metri da scale di risalita, griglie e simili, macchine idrauliche, sbocchi di canali, cascate naturali e artificiali e sbarramenti per motivate ragioni di tutela delle popolazioni ittiche locali, in tali settori le Province possono vietare la pesca anche con l'uso della canna [17];

     n) la collocazione nei fiumi, torrenti, canali e altri corsi o bacini d'acqua di apparecchi fissi o mobili per la pesca, che occupino più della metà della sezione normale dello specchio d'acqua interessato;

     o) l'uso del guadino, tranne che come mezzo ausiliario per l'esercizio della pesca con la canna e la bilancia;

     p) l'uso dell'ecoscandaglio per l'individuazione del pesce;

     q) l'accesso al posto di pesca a distanza inferiore a venti metri dallo stazionamento fino a un'ora prima dell'alba nelle acque classificate come zona superiore della trota e zona inferiore della trota [18];

     r) la realizzazione di un impianto di acqua coltura a terra di cui all'art. 33 a distanza inferiore a trenta metri dal corso d'acqua;

     s) l'uso dei natanti nei corsi d'acqua a salmonidi dal 1° novembre al 28 febbraio in casi specifici, in cui risulti che l'uso di natanti non compromette la riproduzione della fauna ittica, le Province competenti possono individuare i luoghi in cui tale uso è comunque consentito [19];

     t) le derivazioni ed attingimenti a qualsiasi scopo nelle zone in cui sono istituite zone di frega ai sensi dell'art. 12 e nelle zone a tutela temporanea già istituite [20].

     2. Restano fermi gli altri divieti previsti dalla normativa statale vigente.

 

     Art. 38. (Sanzioni).

     1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da lire 100.000 a lire 600.000, per chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzi consentiti ai titolari di licenza di tipo B o D senza essere in possesso della relativa licenza ovvero con licenza scaduta [21];

     b) [da lire 150.000 a lire 900.000, per chi esercita la pesca con mezzi e attrezzi consentiti ai titolari di licenza di tipo A senza essere in possesso della relativa licenza ovvero con licenza scaduta] [22];

     c) da lire 30.000 a lire 180.000, per chi non esibisce la licenza di pesca agli addetti alla vigilanza qualora la stessa venga presentata agli organi competenti entro il termine perentorio di dieci giorni, la sanzione si applica al minimo di tipo B e D [23];

     d) da lire 150.000 a lire 900.000, per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;

     e) da lire 150.000 a lire 900.000, per chi esercita la pesca con attrezzi o altri mezzi non consentiti dalla presente legge, dal regolamento di pesca di cui all'art. 26 e da disposizioni provinciali anche in relazione alla classificazione delle acque [24];

     f) da lire 150.000 a lire 900.000 per chi pesca in acque in cui è previsto l'uso del tesserino di pesca senza esserne in possesso o non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino stesso;

     g) da lire 150.000 a lire 900.000, per chi viola ogni altro divieto di cui all'art. 37;

     h) [da L. 500.000 a L. 3.000.000 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto] [25];

     i) da lire 50.000 a lire 500.000 per ogni capo pescato, per chi, munito di licenza di tipo B detiene pesce vivo o morto sotto misura o in epoca di divieto;

     l) da lire 50.000 a lire 500.000, per ogni capo pescato al di sopra del numero consentito;

     m) da lire 150.000 lire 1.500.000, per ogni esemplare pescato in zone protette;

     n) da lire 100.000 a lire 600.000, per ogni esemplare vivo asportato dai laghetti di pesca;

     o) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, per la realizzazione di derivazioni e attingimenti idrici senza concessione;

     o bis) da lire 150.000 a lire 900.000 per l'effettuazione di attingimenti idrici senza licenza annuale;

     p) da lire 500.000 a lire 1.500.000, per chi attinge o deriva acqua dalle zone di frega;

     q) da lire 500.000 a lire 10.000.000, per chi, a valle di una derivazione o attingimento di qualsivoglia natura, non garantisce la portata minima vitale di cui al comma 2 dell'art. 24;

     r) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, per chi immette pesci anfibi e crostacei nelle acque regionali senza essere munito di autorizzazione [26];

     s) [da lire 20.000.000 a lire 60.000.000, per chi esercita l'attività di acquacolture senza le previste autorizzazioni] [27];

     t) [da lire 3.000.000 a lire 6.000.000 per chi non ottempera al dettato di cui al 3° comma dell'art. 33] [28];

     u) [da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni previsti nel programma triennale relativamente agli impianti di acquacoltura e nel provvedimento autorizzativo] [29];

     v) [da lire 500.000 a lire 3.000.000 per chi viola le disposizioni di cui al 7° comma dell'art. 33] [30];

     w) [da lire 300.000 a lire 900.000 per chi non realizza le griglie previste al comma 4 dell'art. 33] [31];

     x) da lire 100.000 a lire 600.000, per chi fa uso di natanti nei corsi d'acqua a salmonidi durante il periodo di divieto [32];

     y) da L. 150.000 a L. 900.000 per ogni altra violazione alle disposizioni previste dalla presente legge, dal regolamento di pesca di cui all'art. 26 e dalle disposizioni provinciali [33].

     2. Oltre alle sanzioni previste dal comma 1, per le violazioni di cui alle lettere a), d), e), f), g), i), l), m), n), r), y) si applicano le seguenti sanzioni amministrative accessorie [34]:

     a) confisca delle specie ittiche e degli animali acquatici pescati o detenuti, nonché sequestro delle reti e degli attrezzi di pesca utilizzati [35];

     b) ritiro della licenza di pesca per un periodo da due a dodici mesi, in caso di recidiva. Qualora il trasgressore sia in possesso di licenza rilasciata da autorità diverse dalla Regione dell'Umbria, il Presidente della Provincia competente per territorio provvede a dare comunicazione dell'infrazione all'autorità che ha provveduto al rilascio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

     c) qualora l'oggetto della confisca sia rappresentato da animali vivi appartenenti alle specie autoctone indicate dal Programma triennale di cui all'art. 7, la Provincia competente può disporne la liberazione in acque idonee [36].

     3. Qualora il trasgressore non proceda al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero in caso di recidiva specifica, o infine in caso di utilizzazione di mezzi comunque vietati, si applica la sanzione accessoria della confisca dei mezzi di pesca.

     4. [37]

 

     Art. 39. (Proventi delle sanzioni).

     1. Le somme riscosse ai sensi dell'art. 38 sono introitate nel bilancio delle Province, che le utilizzano per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 40. (Richiesta di risarcimento del danno).

     1. Fermo restando l'intervento della Regione nel contesto dell'azione per il danno ambientale previsto dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le Province, accertato il danno arrecato al patrimonio ittico, causato anche con l'inquinamento dei corpi idrici, ne chiedono il relativo risarcimento.

     2. Gli importi introitati dalla Provincia, al netto delle spese di giudizio, sono finalizzati ad interventi di ripristino del patrimonio ittico e del suo habitat.

 

     Art. 41. (Norme finanziarie).

     1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale la somma individuata dal programma triennale.

     2. Per l'anno 1999 è confermata la spesa stabilita dal bilancio regionale e iscritta al capitolo 4/95 nell'anno 1998.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale assegna i fondi alle Province sulla base del riparto dell'anno precedente.

     4. Per gli esercizi successivi al 1999 l'entità della spesa è determinata con legge di bilancio, sulla base di quanto previsto nel programma triennale, entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale della Regione.

 

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 42. (Norme transitorie e finali).

     1. Il divieto di cui alla lettera r) dell'art. 37 non si applica per gli impianti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Gli impianti di acquacoltura con strutture a terra già funzionanti devono adeguarsi alle disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 33 entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Fino all'approvazione dei programma triennale, non possono essere autorizzati nuovi impianti di acquacoltura o ampliamenti di quelli esistenti.

     4. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999.

 

     Art. 43. (Abrogazione).

     1. La l.r. 13 luglio 1983, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 53 della L.R. 22 ottobre 2008, n. 15.

[2] Titolo così rettificato con errata corrige pubblicato nel B.U. 17 marzo 1999, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[4] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[6] Il riferimento all'art. 14 di cui al presente articolo è stato soppresso dall'art. 4 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[8] Lettera abrogata dall’art. 22 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[9] Articolo abrogato dall’art. 22 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[10] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall’art. 22 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[12] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[13] Articolo abrogato dall’art. 22 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[14] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[15] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[16] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[17] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[18] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[19] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[20] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[21] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[22] Lettera abrogata dall’art. 22 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[23] Lettera già modificata dall'art. 10 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11 e così ulteriormente modificata dall’art. 22 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[24] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[25] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11 e abrogata dall’art. 22 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[26] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[27] Lettera abrogata dall’art. 22 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[28] Lettera abrogata dall’art. 22 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[29] Lettera abrogata dall’art. 22 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[30] Lettera abrogata dall’art. 22 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[31] Lettera abrogata dall’art. 22 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[32] L'originaria lettera z) è diventata l'attuale lettera x) per effetto dell'art. 10 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[33] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[34] Alinea già sostituito dall'art. 10 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall’art. 22 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[35] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[36] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.

[37] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 11.