§ 3.2.141 - L.R. 27 novembre 2003, n. 20.
Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare eventuali danni correlati all'epidemia della febbre catarrale dei ruminanti (blue-tongue) [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:27/11/2003
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Interventi).
Art. 3.  (Beneficiari).
Art. 4.  (Misura degli aiuti).
Art. 5.  (Modalità di erogazione degli indennizzi).
Art. 6.  (Norma finanziaria).
Art. 7.  (Efficacia).


§ 3.2.141 - L.R. 27 novembre 2003, n. 20. [1]

Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare eventuali danni correlati all'epidemia della febbre catarrale dei ruminanti (blue-tongue) [2].

(B.U. 28 novembre 2003, n. 50).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità). [3]

     1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla insorgenza della malattia infettiva contagiosa dei ruminanti provocata dal virus BTV (Blue Tongue Virus) e i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito di piani vaccinali previsti dalle competenti autorità statali e regionali.

 

     Art. 2. (Interventi). [4]

     1. Gli interventi di cui all'articolo 1 consistono in un indennizzo a parziale risarcimento del danno subito nei casi previsti dai commi 2 e 3.

     2. Nel caso di insorgenza della malattia l'indennizzo di cui al comma 1 è erogato per:

a) la morte dei capi;

b) lo smaltimento delle carcasse.

     3. Nel caso di vaccinazione obbligatoria, l'indennizzo di cui al comma 1 è erogato per:

a) gli aborti;

b) la morte dei capi;

c) lo smaltimento delle carcasse;

d) la mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario;

e) il deprezzamento post sblocco;

f) la riduzione della natalità;

g) la riduzione della produzione lattea.

 

     Art. 3. (Beneficiari). [5]

     1. Sono considerati beneficiari gli imprenditori agricoli che esercitano l’attività nel territorio regionale, conduttori di aziende con allevamenti zootecnici.

     2. La concessione dei risarcimenti previsti dalla presente legge è in ogni caso effettuata nel limite delle previsioni annuali di bilancio.

 

     Art. 4. (Misura degli aiuti). [6]

     1. L'indennizzo di cui all'articolo 2 è concesso secondo le seguenti modalità:

a) per la morte dei capi, sia conseguente all'insorgenza della malattia in allevamenti sede di focolai che conseguente alla vaccinazione obbligatoria, come certificato dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del capo, con riferimento ai prezzi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di seguito denominato ISMEA. Il risarcimento non è cumulabile con gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali);

b) per l'aborto tardivo, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, in caso di aborto nell'ultimo periodo di gestazione entro quaranta giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale;

c) per lo smaltimento delle carcasse, nella misura dell'ottanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, come da fattura, esteso a tutte le specie allevate e per entrambe le cause di morte previste dall'articolo 2, e comunque non superiore ad euro 250,00 a capo per le specie bovina e bufalina, e ad euro 70,00 a capo per la specie ovicaprina;

d) per la riduzione delle natalità, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura dell'ottanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, al netto di una franchigia del dieci per cento e sulla base dei dati riferiti all'anno precedente con uguale numero di fattrici;

e) per la riduzione della produzione lattea, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura del settanta per cento del prezzo medio regionale del latte, al netto di una franchigia del dieci per cento, sulla scorta delle fatture riferite al momento del danno e confrontate con quelle emesse nello stesso periodo dell'anno precedente.

     2. È concesso un risarcimento diversificato nei casi di:

a) mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario per specie e categoria, dipendente dai diversi costi della razione alimentare giornaliera e rapportato al numero di giorni di blocco, al netto di una franchigia pari a venti giorni;

b) deprezzamento post sblocco, per specie e categoria, a fronte di una riduzione di prezzi di mercato con riferimento ai prezzi ISMEA, superiore al cinque per cento.

 

     Art. 5. (Modalità di erogazione degli indennizzi). [7]

     1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure e le modalità per l’erogazione dei risarcimenti, nonché l’eventuale adeguamento degli importi di cui all’articolo 4, comma l, lett. c).

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di euro 30.000,00, da imputarsi alla unità previsionale di base 07.1.010 del bilancio regionale di previsione denominata «Interventi in zootecnia».

     2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa prevista per la legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella tabella D della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, alla unità previsionale di base 07.2.006 denominata «Interventi vari relativi a contributi in conto interesse» (Cap. 7661/2400).

     3. Per gli anni 2004 e successivi l’entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

     4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 7. (Efficacia).

     1. Alla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, dell’avviso di esito positivo dell’esame da parte della Commissione Europea.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


[1] Abrogata dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 novembre 2014, n. 22.

[3] Articolo già sostituito dall’art. 1 della L.R. 5 luglio 2004, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 novembre 2014, n. 22.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 novembre 2014, n. 22.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 5 luglio 2004, n. 10 con la decorrenza di cui all'art. 6 della stessa L.R. 10/2004.

[6] Articolo già sostituito dall’art. 4 della L.R. 5 luglio 2004, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 novembre 2014, n. 22.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 5 luglio 2004, n. 10 con la decorrenza di cui all'art. 6 della stessa L.R. 10/2004.