§ 3.2.130 - L.R. 17 dicembre 2002, n. 34.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 - Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:17/12/2002
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’art. 2).
Art. 2.  (Integrazione dell’art. 3).
Art. 3.  (Sostituzione dell’art. 4).
Art. 4.  (Modifiche dell’art. 5).
Art. 5.  (Modifiche dell’art. 6).
Art. 6.  (Sostituzione dell’art. 14).
Art. 7.  (Soppressione della tabella A).


§ 3.2.130 - L.R. 17 dicembre 2002, n. 34. [1]

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 - Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.

(B.U. n. 58 del 24 dicembre 2002).

 

Art. 1. (Modifica dell’art. 2).

     1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, dopo la parola «divieti.» è inserito il seguente periodo:

     (Omissis).

     2. Il comma 4 dell’articolo 2 della L.R. n. 12/2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Integrazione dell’art. 3).

     1. All’articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’art. 4).

     1. L’articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Modifiche dell’art. 5).

     1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 2 dell’articolo 5 della L.R. 12/2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Modifiche dell’art. 6).

     1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della L.R. 12/2000 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Sostituzione dell’art. 14).

     1. L’articolo 14 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Soppressione della tabella A).

     1. La tabella «A» allegata alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, è soppressa.

 


[1] Abrogata dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.