§ 3.2.122 - L.R. 4 settembre 2001, n. 25.
Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:04/09/2001
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Registro regionale).
Art. 3.  (Rete di conservazione e sicurezza).
Art. 4.  (Patrimonio delle risorse genetiche).
Art. 5.  (Piano settoriale di intervento).
Art. 6.  (Divieti e sanzioni).
Art. 7.  (Clausola sospensiva dell'efficacia).
Art. 8.  (Norma finanziaria).


§ 3.2.122 - L.R. 4 settembre 2001, n. 25. [1]

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

(B.U. n. 45 del 14 settembre 2001).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La Regione Umbria favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, la salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, con la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario sia autoctone, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica, che non autoctone, purché introdotte nel territorio regionale da almeno 50 anni e che, integratesi nell'agroecosistema umbro, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.

     2. Possono altresì essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, centri di ricerca di altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

 

     Art. 2. (Registro regionale).

     1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è istituito il registro regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'art. 1.

     2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità ed i criteri per la istituzione e la tenuta del registro regionale, nonché per la iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 1, tenendo conto dei seguenti principi generali:

     a) il registro è organizzato in modo da tenere conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;

     b) le accessioni di cui all'articolo 1, per essere iscritte al registro regionale devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità;

     c) l'iscrizione al registro è gratuita ed avviene a seguito di proposta di enti pubblici, scientifici e di ricerca, di organizzazioni ed associazioni private e singoli cittadini, previa acquisizione del parere favorevole di apposite commissioni tecnico-scientifiche costituite dalla Giunta regionale che provvede anche a determinarne la composizione;

     d) il materiale iscritto nel registro può essere cancellato, previo parere favorevole della competente commissione tecnico scientifica, quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.

 

     Art. 3. (Rete di conservazione e sicurezza).

     1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, cui possono aderire comuni, unioni speciali di comuni, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori singoli ed associati [2].

     2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione in situ ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori ed agli istituti sperimentali e di ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento.

     3. La Regione predispone elenchi, su base provinciale, dei siti in cui avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette annualmente ai comuni interessati che provvedono all'informazione relativamente all'esistenza dei siti stessi.

     4. Gli agricoltori inseriti nella rete possono scambiare o commercializzare in ambito locale una modica quantità di materiale di propagazione prodotto in azienda, stabilita per ogni singola entità al momento della iscrizione al registro regionale. Per ambito locale si intende il territorio della provincia di appartenenza e quello delle province direttamente confinanti.

     5. I soggetti proprietari di materiale vegetale o animale iscritto nel registro regionale, che non aderiscono alla rete, sono chiamati a fornire gratuitamente alla Regione, una parte del materiale vivente, per il raggiungimento delle finalità espresse dalla presente legge e per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito.

 

     Art. 4. (Patrimonio delle risorse genetiche).

     1. Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale iscritti nel registro di cui all'articolo 2, il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante od animali appartiene alle comunità locali, all'interno delle quali debbono essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto all'articolo 8j della convenzione di Rio sulle biodiversità [1992], ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

 

     Art. 5. (Piano settoriale di intervento).

     1. La Regione approva, ogni triennio, entro il 30 giugno, un piano settoriale di intervento, nel quale sono stabilite le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

     2. Nel piano settoriale di cui al comma 1, la Regione favorisce le iniziative, sia a carattere pubblico sia privato, che tendono a conservare la biodiversità autoctona di interesse agrario, a diffondere le conoscenze e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge; assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone.

     3. Nell'ambito ed in applicazione del piano settoriale di cui al comma 1, la Regione predispone, per ognuna delle annualità comprese nel triennio, un programma operativo annuale per la realizzazione delle attività ed iniziative previste, specificando tra l'altro le risorse economiche a disposizione, i soggetti attuatori, l'entità dei singoli interventi contributivi, le modalità di accesso e di erogazione dei benefici, le zone prioritarie d'intervento e le forme di controllo delle iniziative svolte.

 

     Art. 6. (Divieti e sanzioni).

     1. Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni per chi contravviene all'obbligo di cui all'art. 3 comma 5; sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire due milioni per le violazioni non espressamente previste.

     2. Alla vigilanza ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono i comuni territorialmente competenti.

 

     Art. 7. (Clausola sospensiva dell'efficacia).

     1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2001 in termini di competenza e cassa la spesa di lire 50.000.000 con imputazione alla unità previsionale di base 07.2.004 del bilancio di previsione denominata: "Politiche per l'innovazione e servizi".

     2. Al finanziamento della spesa di cui al comma precedente si provvede con contestuale riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 15.1.003 del bilancio di previsione 2001 denominata "Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione".

     3. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

     4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.

[2] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.