§ 3.2.105 - L.R. 20 gennaio 1999, n. 1.
Norme per la produzione di piante portaseme.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:20/01/1999
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Obblighi dei produttori e dei coltivatori moltiplicatori).
Art. 3.  (Compiti della Regione).
Art. 4.  (Comitato tecnico-scientifico).
Art. 5.  (Compiti del Comitato tecnico-scientifico).
Art. 6.  (Organi di vigilanza).
Art. 7.  (Vigilanza e controllo).
Art. 8.  (Sanzioni amministrative).


§ 3.2.105 - L.R. 20 gennaio 1999, n. 1. [1]

Norme per la produzione di piante portaseme.

(B.U. n. 5 del 27 gennaio 1999).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina la coltivazione delle piante portaseme individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, al fine di:

     a) favorire l'espansione delle colture da seme;

     b) prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni;

     c) favorire il controllo delle zone di produzione, per la prevenzione delle fitopatie.

 

     Art. 2. (Obblighi dei produttori e dei coltivatori moltiplicatori).

     1. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale le piante portaseme di cui all'art. 1, presentano alla Giunta regionale un programma di coltivazione. Si intendono per coltivatori moltiplicatori in proprio coloro che non sono legati da contratti con ditte sementiere.

     2. La Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4 decide con provvedimento motivato sui programmi di coltivazione entro 30 giorni dalla presentazione. Copia del provvedimento è trasmessa ai presentatori e alle Comunità montane interessate.

     3. La coltivazione in proprio è consentita solo per l'autoconsumo.

     4. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori in proprio presentano un consuntivo di coltivazione alla Regione ed alle Comunità montane territorialmente competenti.

 

     Art. 3. (Compiti della Regione).

     1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico, e nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria:

     a) individua le specie di piante portaseme precisando le relative sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà cui si applica la presente legge;

     b) fissa le prescrizioni per evitare danni alle colture, precisando a tal fine le distanze minime;

     c) stabilisce i termini di presentazione dei programmi di coltivazione e i relativi consuntivi.

     2. L'atto della Giunta regionale è pubblicato nell'Albo pretorio del Comune o dei Comuni il cui territorio è ricompreso nella zona chiusa.

     3. Con l'atto di approvazione del programma previsto al comma 2 dell'art. 2 possono essere stabilite:

     a) la creazione di aree di pre-uso ed ammetterne la presenza di specie, varietà, gruppi di varietà e sottospecie che non godono del diritto di pre-uso;

     b) l'istituzione, per un periodo di tempo determinato, di zone chiuse delimitate racchiudenti nel loro perimetro un territorio privo di continuità per piante di specie portaseme che necessitano di isolamento per ragioni genetiche e sanitarie.

 

     Art. 4. (Comitato tecnico-scientifico).

     1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto un Comitato tecnico-scientifico sulla produzione delle sementi di piante allogame e non allogame, così composto:

     a) un dirigente regionale competente in materia che lo presiede;

     b) un rappresentante dell'Ente nazionale sementi elette (E.N.S.E.)

     c) un esperto scientifico nel settore della moltiplicazione delle sementi,

     d) un esperto del settore fitosanitario;

     e) un rappresentante delle ditte sementiere;

     f) un rappresentante delle associazioni di produttori sementi operanti nella regione Umbria;

     g) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole;

     h) un rappresentante delle Centrali cooperative;

     i) un rappresentante dell'A.R.P.A.

     I rappresentanti di cui alle lettere e), f), g) e h) sono, designati dalle rispettive associazioni di categoria.

     2. Il Comitato può essere validamente costituito purché siano stati designati almeno la maggioranza dei componenti.

     3. Il Comitato resta in carica cinque anni e deve essere convocato entro 30 giorni dalla sua costituzione.

     4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare i rappresentanti delle Comunità montane interessate in relazione ai programmi di coltivazione oggetto di esame.

     5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente di qualifica non inferiore al VI livello dell'Assessorato all'agricoltura.

     6. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 5. (Compiti del Comitato tecnico-scientifico).

     1. Il Comitato di cui al precedente articolo svolge i seguenti compiti:

     a) propone alla Giunta regionale l'elenco delle specie vegetali portaseme oggetto della presente legge;

     b) propone l'adozione di prescrizioni per evitare danni alle colture tenendo conto delle vigenti leggi comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle eventuali prescrizioni contrattuali e degli accordi interprofessionali;

     c) propone l'adozione di aree di pre-uso o di zone chiuse;

     d) esprime parere in merito al programmi di coltivazione di cui all'art. 2 della presente legge, tenendo conto anche dei consuntivi dell'annata precedente;

     e) esprime pareri su tutte le problematiche inerenti il settore sementiero che gli vengono sottoposte.

 

     Art. 6. (Organi di vigilanza).

     1. La Regione esercita le funzioni in materia di accertamento delle violazioni degli obblighi di cui all'art. 2, commi 1 e 4 e di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2.

     2. Le Comunità montane territorialmente competenti, esercitano le funzioni di vigilanza di cui all'art. 7 ed accertamento degli obblighi di cui al comma 3, art. 3 della presente legge e di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della presente legge.

 

     Art. 7. (Vigilanza e controllo).

     1. Le Comunità montane territorialmente competenti, anche su segnalazione da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori circa l'esistenza di colture o piante inquinanti che possono essere di nocumento ai programmi di coltivazione, dispongono in via d'urgenza tutti gli accertamenti necessari.

     2. Gli accertamenti sono effettuati, previo preavviso massimo di 48 ore indicante ora, data e luogo dell'accertamento, di norma alla presenza del conduttore del fondo o di un suo rappresentante a ciò delegato con atto scritto. In caso di assenza dell'interessato o di un suo delegato gli agenti accertatori provvedono a notificare il verbale redatto ai sensi del comma 3.

     3. Gli agenti accertatori redigono un verbale delle operazioni compiute dal quale constino le relative risultanze. Qualora gli agenti accertatori riscontrino l'esistenza di colture o di piante inquinanti anche se spontanee all'interno delle zone di isolamento, il verbale prescrive l'obbligo per il responsabile di eliminazione immediata delle piante inquinanti. Copia del verbale è trasmessa immediatamente alla Comunità montana territorialmente competente.

     4. Ove il trasgressore non ottemperi all'obbligo della eliminazione delle piante e colture inquinanti entro il termine di tre giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento, la Comunità montana competente, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista al comma 3, dell'art. 8, dispone l'eliminazione immediata delle piante e delle altre colture inquinanti, ponendo a carico del trasgressore le relative spese.

 

     Art. 8. (Sanzioni amministrative).

     1. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori che presentano il programma ed il consuntivo di coltivazione rispettivamente previsti ai commi 1 e 4 dell'art. 2, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Regione sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 2.500.000.

     2. I soggetti di cui al precedente comma che non presentano il programma o il consuntivo di coltivazione, o lo presentano decorso il termine di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni.

     3. Il trasgressore agli obblighi di eliminazione delle piante o delle colture inquinanti di cui all'art. 7, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fatto salvo il rimborso delle spese relative l'eliminazione.

     4. Chiunque non rispetta la deliberazione di istituzione della zona chiusa di cui al comma 5 dell'art. 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.

     5. Le somme riscosse ai sensi dei commi 1 e 2 dei presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione Umbria al cap. 500 denominato "Proventi derivanti da sanzioni amministrative varie", mentre quelle riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo sono introitate nel bilancio della Comunità montana interessata, che ha effettuato l'accertamento ed ha applicato la sanzione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.