§ 3.2.83 - L.R. 8 novembre 1990, n. 41.
Deroghe ad alcune disposizioni della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17e successive modificazioni. Interventi nel settore del credito agrario di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:08/11/1990
Numero:41


Sommario
Art. 1.      1. Limitatamente all'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17 e dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1990, n. [...]
Art. 2.      1. L'adeguamento degli statuti degli organismi associativi alle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17, necessario ai fini della ammissione alle [...]


§ 3.2.83 - L.R. 8 novembre 1990, n. 41. [1]

Deroghe ad alcune disposizioni della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17e successive modificazioni. Interventi nel settore del credito agrario di esercizio per la conduzione di aziende singole ed associate e per la gestione di impianti e servizi associativi.

(B.U. n. 47 del 14 novembre 1990).

 

Art. 1.

     1. Limitatamente all'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17 e dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 12, nonché dal comma 4 dell'art. 8 della citata legge regionale 12 giugno 1989, n. 17, sono ammissibili alle provvidenze le domande pervenute all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria entro il 30 settembre 1990. Conseguentemente il termine ultimo per la formazione della graduatoria di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1990.

     2. Sempre limitatamente all'anno 1990, alle domande presentate dagli organismi associativi entro il 30 settembre di tale anno si applicano le procedure già in vigore per le leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30; 14 gennaio 1977, n. 5 - art. 3 - e 24 aprile 1979, n. 17 - art. 4.

 

     Art. 2.

     1. L'adeguamento degli statuti degli organismi associativi alle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17, necessario ai fini della ammissione alle provvidenze deve aver luogo non oltre il 30 giugno 1991.

     2. La sussistenza della condizione di cui al comma 4 dell'art. 7 della citata legge regionale 12 giugno 1989, n. 17, è richiesta a partire dalla campagna agraria e di lavorazione dei prodotti 1991/1992.

     3. Il versamento da parte dei soci del capitale sottoscritto per i fini di cui al comma 4 dell'art. 7 sempre della citata legge regionale 12 giugno 1989, n. 17, deve essere completato entro tre anni dalla data della sottoscrizione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.