§ 3.2.21 - L.R. 18 maggio 1977, n. 21.
Integrazione finanziaria della legge regionale 2 settembre 1974, n. 55.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:18/05/1977
Numero:21


Sommario
Art. 1.  La spesa annuale di lire 65.000.000 autorizzata dall'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 55, è elevata a lire 90.000.000.
Art. 2.  Al maggior onere di lire 25.000.000 determinato dall'incremento di spesa di cui all'art. 1, sarà fatto fronte con la quota del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 3.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.2.21 - L.R. 18 maggio 1977, n. 21. [1]

Integrazione finanziaria della legge regionale 2 settembre 1974, n. 55.

(B.U. n. 22 del 25 maggio 1977).

 

Art. 1. La spesa annuale di lire 65.000.000 autorizzata dall'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 55, è elevata a lire 90.000.000.

 

     Art. 2. Al maggior onere di lire 25.000.000 determinato dall'incremento di spesa di cui all'art. 1, sarà fatto fronte con la quota del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Sono in conseguenza disposte le seguenti variazioni al bilancio regionale dell'esercizio 1977:

PARTE USCITA

     - in aumento

     Cap. 3720 denominato: «Contributi alle Aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 139 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri Enti», L. 25.000.000

     - in diminuzione

     Cap. 4680 denominato: «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso con riferimento al n. 7 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio regionale dell'esercizio 1977», L. 25.000.000

 

     Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.