§ 3.2.13 - L.R. 27 marzo 1975, n. 16.
Disciplina della riproduzione equina.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:27/03/1975
Numero:16


Sommario
Art. 1.  E' vietato adibire alla riproduzione cavalli ed asini stalloni non preventivamente approvati e per i quali non sia stato rilasciato l'attestato di abilitazione di cui al successivo art. 2.
Art. 2.  Chiunque intende impiegare un cavallo o un asino stallone per la riproduzione nella regione dell'Umbria deve farne domanda al competente Dipartimento della Giunta regionale, che provvede a [...]
Art. 3.  E' vietato mantenere in allevamento, tranne che per utilizzazioni specificatamente ammesse, maschi equini interi di età superiore a 24 mesi per i quali non sia stata chiesta l'abilitazione per la [...]
Art. 4.  La disciplina della riproduzione relativa ai cavalli di puro sangue inglese e da trotto resta regolamentata da quanto previsto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 127 e dal D.P.R. 2 novembre 1964, n. [...]
Art. 5.  I cavalli e gli asini stalloni abilitati ai sensi del precedente art. 2 possono essere impiegati nel solo territorio della regione Umbria.
Art. 6.  L'approvazione degli stalloni per la riproduzione è negata, o revocata, nei seguenti casi:
Art. 7.  I tenutari di cavalli o asini stalloni, regolarmente abilitati ai sensi del precedente art. 2, annualmente, entro il 31 gennaio, devono presentare al competente Dipartimento della Giunta regionale, [...]
Art. 8.  I cavalli e gli asini stalloni di proprietà dell'Istituto incremento ippico sono comunque abilitati a funzionare nel territorio della regione Umbria.
Art. 9.  Per ogni stallone abilitato ai sensi del precedente art. 2, il Dipartimento della Giunta regionale rilascerà i seguenti documenti:
Art. 10.  Gli atti fecondativi devono essere documentati con attestazione scritta da parte del possessore dello stallone redatta su certificati di accoppiamento di cui alla lettera b) del precedente art. [...]
Art. 11.  Il possessore di stalloni abilitati alla riproduzione ha i seguenti obblighi:
Art. 12.  La vigilanza sull'osservanza delle presenti norme è affidata ai componenti della Commissione di cui al precedente art. 2, ai tecnici degli Uffici regionali dell'agricoltura, ai veterinari [...]
Art. 13.  Chiunque viola le disposizioni della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa determinata con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale tra una somma minima di lire [...]


§ 3.2.13 - L.R. 27 marzo 1975, n. 16. [1]

Disciplina della riproduzione equina.

(B.U. n. 14 del 2 aprile 1975).

 

Art. 1. E' vietato adibire alla riproduzione cavalli ed asini stalloni non preventivamente approvati e per i quali non sia stato rilasciato l'attestato di abilitazione di cui al successivo art. 2.

 

     Art. 2. Chiunque intende impiegare un cavallo o un asino stallone per la riproduzione nella regione dell'Umbria deve farne domanda al competente Dipartimento della Giunta regionale, che provvede a rilasciare l'attestato di abilitazione previo esame dell'equino da parte di una Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta dal capo dell'I.P.A. competente per territorio, o da un suo sostituto, che la presiede; dal veterinario provinciale; da un rappresentante degli allevatori di equini della provincia designato, unitamente ad un supplente, dall'Associazione provinciale allevatori competente per territorio. Il rappresentante degli allevatori dura in carica cinque anni e può essere confermato.

     La domanda di cui al comma precedente deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) nome, cognome, domicilio del possessore degli stalloni;

     b) nome, genealogia, età, razza o produzione tipica, mantello o segni particolari dei singoli stalloni dei quali si richiede l'abilitazione;

     c) località dove funzioneranno gli stalloni.

     Alla domanda devono essere allegati:

     a) copia fotostatica del certificato genealogico o di origine del soggetto, il cui originale deve essere esibito all'atto della visita;

     b) certificato veterinario comprovante l'avvenuta prova diagnostica della malleina ai sensi dell'art. 132 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

 

     Art. 3. E' vietato mantenere in allevamento, tranne che per utilizzazioni specificatamente ammesse, maschi equini interi di età superiore a 24 mesi per i quali non sia stata chiesta l'abilitazione per la riproduzione o per i quali l'abilitazione non sia stata concessa.

     I maschi equini interi mantenuti in allevamento per utilizzazioni diverse devono essere regolarmente denunciati al Dipartimento della Giunta regionale.

 

     Art. 4. La disciplina della riproduzione relativa ai cavalli di puro sangue inglese e da trotto resta regolamentata da quanto previsto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 127 e dal D.P.R. 2 novembre 1964, n. 1618.

 

     Art. 5. I cavalli e gli asini stalloni abilitati ai sensi del precedente art. 2 possono essere impiegati nel solo territorio della regione Umbria.

 

     Art. 6. L'approvazione degli stalloni per la riproduzione è negata, o revocata, nei seguenti casi:

     a) età inferiore a 30 mesi;

     b) malattie contagiose croniche;

     c) corneggio cronico (sibilo, rantolo);

     d) bolsaggine;

     e) amaurosi;

     f) oftalmia interna periodica (luna);

     g) criptorchidia;

     h) tare, vizi o difetti di conformazione trasmissibili e dannosi alla riproduzione;

     i) constatata scarsa fertilità;

     l) esito sfavorevole del controllo della discendenza;

     m) razza in contrasto con l'indirizzo o gli indirizzi zootecnici stabiliti nella zona.

     Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

     E' comunque consentito riesaminare detta domanda da parte della Commissione, in caso di errata valutazione da questa ultima dovuta soltanto ad insufficienti od inidonei elementi di valutazione forniti dai richiedenti.

 

     Art. 7. I tenutari di cavalli o asini stalloni, regolarmente abilitati ai sensi del precedente art. 2, annualmente, entro il 31 gennaio, devono presentare al competente Dipartimento della Giunta regionale, per ogni singolo riproduttore, un certificato sullo stato sanitario dello stesso, rilasciato dal veterinario comunale o consorziale competente per territorio e sul quale sia annotato l'esito della prova malleinica eseguita ai sensi dell'art. 132 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

 

     Art. 8. I cavalli e gli asini stalloni di proprietà dell'Istituto incremento ippico sono comunque abilitati a funzionare nel territorio della regione Umbria.

     L'elenco degli stessi nonché della località in cui funzioneranno dovrà essere trasmesso al predetto Dipartimento a cura dell'Istituto incremento ippico entro il 30 ottobre di ogni anno.

 

     Art. 9. Per ogni stallone abilitato ai sensi del precedente art. 2, il Dipartimento della Giunta regionale rilascerà i seguenti documenti:

     a) un attestato di abilitazione per la fecondazione;

     b) un bollettario di certificati di accoppiamento.

     Nell'attestato di abilitazione devono essere riportati i dati segnaletici e la zona d'impiego del riproduttore nonché, ove ne ricorra la necessità, le razze o produzioni tipiche delle fattrici che possono essere coperte dallo stallone abilitato.

 

     Art. 10. Gli atti fecondativi devono essere documentati con attestazione scritta da parte del possessore dello stallone redatta su certificati di accoppiamento di cui alla lettera b) del precedente art. 9.

     I possessori di cavalle o asine gravide o seguite da redo sono tenuti ad esibire la suddetta attestazione a richiesta degli addetti alla vigilanza di cui al successivo art. 12.

     Entro tre mesi dalla nascita del redo deve essere fatta annotazione sul certificato di accoppiamento. Tale annotazione deve essere convalidata dal veterinario comunale o consorziale competente per territorio.

 

     Art. 11. Il possessore di stalloni abilitati alla riproduzione ha i seguenti obblighi:

     a) rilasciare, dopo il primo salto, ai proprietari delle cavalle o asine saltate, il certificato di accoppiamento da staccarsi dal bollettario a madre e figlia di cui al precedente art. 9, lettera b);

     b) non rilasciare duplicati di certificati di accoppiamento. Solo eccezionalmente, e per comprovati gravi motivi, il Dipartimento della Giunta regionale potrà rilasciare una dichiarazione nella quale verranno riportate le indicazioni risultanti dai documenti di accoppiamento;

     c) non ammettere alla riproduzione fattrici non appartenenti alla razza o alla produzione tipica eventualmente indicata nell'attestato di abilitazione dello stallone;

     d) restituire al Dipartimento della Giunta regionale, al termine della stagione di monta e comunque non oltre il 30 di settembre, il «bollettario» dei certificati di accoppiamento comprese le bollette non utilizzate;

     e) comunicare al Dipartimento della Giunta regionale, a mezzo di lettera raccomandata ed entro 10 giorni, le variazioni di proprietà, le malattie e la morte dello stallone. In caso di vendita o di morte, o di castrazione dello stallone dovranno contemporaneamente essere restituiti tutti i documenti rilasciati per l'esercizio del medesimo. Per i soggetti venduti per riproduzione il Dipartimento della Giunta regionale, registrate le debite variazioni, provvederà a trasmettere i suddetti documenti, su richiesta scritta, al nuovo proprietario;

     f) consentire il libero accesso al locali adibiti alla monta al personale incaricato della sorveglianza di cui al successivo art. 12 al quale è peraltro tenuto a presentare tutta la documentazione relativa alla attività dei riproduttori;

     g) attenersi alle norme di cui al regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 ed in particolare a quanto previsto dagli artt. 26, 27, 28 e 132 del medesimo.

 

     Art. 12. La vigilanza sull'osservanza delle presenti norme è affidata ai componenti della Commissione di cui al precedente art. 2, ai tecnici degli Uffici regionali dell'agricoltura, ai veterinari provinciali, consorziali e comunali, alle guardie municipali, campestri e giurate.

 

     Art. 13. Chiunque viola le disposizioni della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa determinata con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale tra una somma minima di lire 20.000 ad una massima di lire 100.000.

     Si applicano per l'attuazione della sanzione le norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato 3 maggio 1967, n. 317, artt. 9 e 10, intendendosi sostituiti all'autorità ivi prevista i competenti organi regionali.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.