§ 3.2.12 - L.R. 6 marzo 1975, n. 10. [*]
Sviluppo della elettrificazione rurale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:06/03/1975
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Le disposizioni della presente legge sono dirette a promuovere, in armonia con i principi stabiliti dallo Statuto regionale ed in conformità a quanto previsto dall'art. 19 della legge 27 ottobre [...]
Art. 2.  La spesa per la realizzazione dei piani di cui all'articolo precedente è, per l'80 per cento, a carico della Regione.
Art. 3.  Una commissione regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale conforme alla deliberazione di quest'ultima e composta in conformità all'art. 19, secondo comma, della legge 27 [...]
Art. 4.  L'ENEL nell'ambito del predetto programma di massima, predispone i piani esecutivi di intervento, sui quali la commissione prevista all'art. 3 esprime motivato parere tecnico-economico, anche per [...]
Art. 5.  I piani esecutivi sono approvati dalla Giunta regionale.
Art. 6.  Per l'attuazione dei piani esecutivi di cui all'art. 4, l'Ispettorato compartimentale agrario:
Art. 7.  Apposita convenzione regolerà i rapporti tra la Regione e l'ENEL.
Art. 8.  Le domande intese ad ottenere gli interventi di cui alla presente legge sono esenti da bollo, ai sensi dell'art. 43 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Art. 9.  Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.008 milioni, così ripartita:
Art. 10.  I fondi stanziati e quelli eventualmente non impegnati nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzati negli esercizi successivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre [...]
Art. 11.  La Giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario e, comunque, ad un tasso non superiore al 14 per cento, mutui per l'importo netto complessivo di lire [...]
Art. 12.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


§ 3.2.12 - L.R. 6 marzo 1975, n. 10. [*]

Sviluppo della elettrificazione rurale.

(B.U. n. 11 del 12 marzo 1975).

 

Art. 1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a promuovere, in armonia con i principi stabiliti dallo Statuto regionale ed in conformità a quanto previsto dall'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, interventi volti a realizzare piani di elettrificazione in favore degli insediamenti rurali e delle attività inerenti alla raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nell'ambito del territorio regionale.

     Detti piani, nei limiti degli stanziamenti previsti dal successivo art. 9 e con l'osservanza delle procedure e delle norme vigenti in materia di miglioramenti fondiari, comprenderanno tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze.

 

     Art. 2. La spesa per la realizzazione dei piani di cui all'articolo precedente è, per l'80 per cento, a carico della Regione.

 

     Art. 3. Una commissione regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale conforme alla deliberazione di quest'ultima e composta in conformità all'art. 19, secondo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, formula il programma di massima degli interventi secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.M. 20 gennaio 1967 ed in coerenza con gli obiettivi previsti dal Piano regionale di sviluppo.

     Il programma di cui al precedente comma verrà verificato dalla Giunta regionale, quindi trasmesso al Consiglio per la definitiva approvazione.

 

     Art. 4. L'ENEL nell'ambito del predetto programma di massima, predispone i piani esecutivi di intervento, sui quali la commissione prevista all'art. 3 esprime motivato parere tecnico-economico, anche per quanto riguarda l'importo della spesa ammissibile, i tempi di esecuzione dei lavori nonché la priorità di realizzazione da osservare.

 

     Art. 5. I piani esecutivi sono approvati dalla Giunta regionale.

     L'approvazione dei piani esecutivi di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonché degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.

     Per le espropriazioni si osservano le disposizioni di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, integrate dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

     Per l'imposizione di servitù si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici.

 

     Art. 6. Per l'attuazione dei piani esecutivi di cui all'art. 4, l'Ispettorato compartimentale agrario:

     a) verifica periodicamente, ed in ogni caso entro i quindici giorni precedenti la data di inizio dei lavori relativi ai predetti piani il permanere delle necessità di elettrificazione di ogni singola utenza;

     b) procede, in contraddittorio con l'ENEL, alla valutazione della stato finale dei lavori ed al collaudo delle opere;

     c) presenta alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 7. Apposita convenzione regolerà i rapporti tra la Regione e l'ENEL.

     La Giunta regionale, approvata la spesa risultante dagli atti di collaudo, dispone a favore dell'ENEL la liquidazione della quota a carico della Regione.

     La convenzione di cui al primo comma potrà prevedere l'esecuzione in tempi abbreviati delle opere programmate, a condizione che il pagamento del contributo a carico della Regione venga ripartito su più esercizi, in relazione agli stanziamenti dei rispettivi bilanci.

 

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 8. Le domande intese ad ottenere gli interventi di cui alla presente legge sono esenti da bollo, ai sensi dell'art. 43 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

 

     Art. 9. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.008 milioni, così ripartita:

     - lire 658 milioni per l'anno 1975 e lire 450 milioni per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, con imputazione al cap. 3750, Titolo II, Sezione II, Rubrica IV, di nuova istituzione denominato «Interventi a favore dell'elettrificazione agricola» del bilancio dell'esercizio 1975 e di quelli successivi.

 

     Art. 10. I fondi stanziati e quelli eventualmente non impegnati nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzati negli esercizi successivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

 

     Art. 11. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario e, comunque, ad un tasso non superiore al 14 per cento, mutui per l'importo netto complessivo di lire 2.008 milioni da estinguere nel periodo massimo di trenta anni, con rate di ammortamenti decorrenti dall'1 gennaio 1976.

     L'acquisizione dei fondi dovrà avvenire nel tempo in correlazione alle spese previste nei rispettivi bilanci, con imputazione al cap. 900 della parte Entrata «Mutui» del bilancio di competenza.

     Gli oneri derivanti alla Regione per l'ammortamento dei mutui sono calcolati in lire 161.300.000 per l'anno 1976, in lire 226.700.000 per l'anno 1977, in lire 292.200.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 2005, in lire 130.950.000 per l'anno 2006, e in lire 65.500.000 per l'anno 2007 con imputazione al capitolo 4710 «Rate ammortamento di mutui passivi» dei bilanci degli esercizi 1976 e seguenti.

     Agli oneri di cui ai precedenti secondo e quarto comma sarà fatto fronte con le disponibilità sul fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, derivanti dalla cessazione dell'efficacia della legge regionale 30 giugno 1973, n. 30.

     Le rate di ammortamento dei mutui, nonchè il compenso per la prestazione delle fidejussioni saranno specificatamente vincolati in bilancio a favore rispettivamente degli Istituti mutuanti e del tesoriere o dell'Istituto fidejussore.

 

     Art. 12. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 


[*] Modificata con L.R. 3-2-1977, n. 9. Abrogata dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.