§ 3.2.9 - L.R. 2 settembre 1974, n. 54.
Stralcio al Programma regionale di sviluppo. Interventi a favore dell'agricoltura per l'anno 1974.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:02/09/1974
Numero:54


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni della presente legge sono dirette a consentire interventi urgenti a favore delle aziende agricole, con preferenza per quelle condotte da coltivatori diretti e da altri manuali [...]
Art. 2.      E' autorizzata la spesa di lire 45.000.000 per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attività dimostrativa, l'assistenza tecnica, la [...]
Art. 3.      E' autorizzata la spesa di lire 113.000.000 per contributi a favore di produttori agricoli singoli ed associati, per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione, al potenziamento ed [...]
Art. 4.      Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 30 maggio 1974, n. 38, nonché della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive [...]
Art. 5.      Le somme non impegnate nell'esercizio 1974 potranno essere utilizzate nei successivi esercizi
Art. 6.      All'onere complessivo di lire 258 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con la quota del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 3.2.9 - L.R. 2 settembre 1974, n. 54. [1]

Stralcio al Programma regionale di sviluppo. Interventi a favore dell'agricoltura per l'anno 1974.

(B.U. n. 31 del 5 settembre 1974).

 

Art. 1.

     Le disposizioni della presente legge sono dirette a consentire interventi urgenti a favore delle aziende agricole, con preferenza per quelle condotte da coltivatori diretti e da altri manuali lavoratori della terra, singoli o associati, anche al fine di assicurare la prosecuzione per l'esercizio 1974 di interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni e per integrare le disposizioni della legge regionale 30 maggio 1974, n. 38.

 

     Art. 2.

     E' autorizzata la spesa di lire 45.000.000 per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attività dimostrativa, l'assistenza tecnica, la divulgazione e la preparazione professionale delle maestranze agricole.

     E' autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per la concessione dei contributi di cui all'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la difesa fitosanitaria con particolare riguardo alle colture olivicole e bieticole ed alla tabacchicoltura.

 

     Art. 3.

     E' autorizzata la spesa di lire 113.000.000 per contributi a favore di produttori agricoli singoli ed associati, per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione, al potenziamento ed alla specializzazione delle colture nonché all'ammodernamento delle tecniche colturali per le coltivazioni arboree ed erbacee, con particolare riguardo alla bieticoltura e alla tabacchicoltura.

 

     Art. 4.

     Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 30 maggio 1974, n. 38, nonché della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

 

     Art. 5.

     Le somme non impegnate nell'esercizio 1974 potranno essere utilizzate nei successivi esercizi.

 

     Art. 6.

     All'onere complessivo di lire 258 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con la quota del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa all'anno 1974.

     Sono disposte - in conseguenza - le seguenti variazioni al bilancio regionale dell'esercizio 1974:

     PARTE USCITA

     in aumento

     - cap. 346 di nuova istituzione, denominato: «Spese per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 5 e 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910», per gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, L. 145.000.000

     - cap. 352, di nuova istituzione, denominato: «Contributi a favore di produttori agricoli singoli ed associati per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione, al potenziamento ed alla specializzazione delle colture nonché all'ammodernamento delle tecniche colturali per le coltivazioni arboree ed erbacee, con particolare riguarda alla bieticoltura ed alla tabacchicoltura per gli interventi di cui all'art. 3 della presente legge, L. 113.000.000

     Totale L. 258.000.000

     in diminuzione

     - cap. 468 «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», con riferimento al n. 1) dell'elenco n. 5 allegato al bilancio regionale dell'esercizio 1974, L. 258.000.000

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.