§ 3.2.5 - L.R. 28 dicembre 1973, n. 48.
Programmi di rimboschimento, di riassetto del territorio, opere di bonifica montana e di difesa del suolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:28/12/1973
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Finalità. Le disposizioni della presente legge sono dirette a realizzare con interventi di carattere straordinario - nel triennio 1973-75
Art. 2.  Realizzazione delle opere. Nell'ambito del territorio regionale, saranno realizzate, con interventi straordinari, le opere previste dal successivo art. 3, in base a programmi annuali predisposti [...]
Art. 3.  Natura degli interventi. Le opere di cui all'art. 1 consistono in:
Art. 4.  Delega e affidamento esecuzione opere. Le funzioni amministrative connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 sono delegate alle Comunità montane della regione.
Art. 5.  Disponibilità dei terreni. I terreni interessati agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 possono, dalle Amministrazioni delegate di cui al precedente art. 4, essere occupati [...]
Art. 6.  Dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Le opere previste al precedente art. 3 sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
Art. 7.  Criteri di indirizzo delle funzioni delegate. Per l'esercizio delle competenze stabilite nel secondo comma dell'art. 4, i criteri di indirizzo saranno fissati dal Consiglio regionale.
Art. 8.  Finanziamento della spesa. (Omissis).
Art. 9.  Disposizioni transitorie. La delega di cui all'art. 4 della presente legge avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1975.
Art. 10.  Dichiarazione di urgenza. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra [...]


§ 3.2.5 - L.R. 28 dicembre 1973, n. 48. [1]

Programmi di rimboschimento, di riassetto del territorio, opere di bonifica montana e di difesa del suolo.

(B.U. n. 45 del 31 dicembre 1973).

 

Art. 1. Finalità. Le disposizioni della presente legge sono dirette a realizzare con interventi di carattere straordinario - nel triennio 1973-75

- programmi di rimboschimento e di riassetto del territorio boschivo, opere di bonifica e di difesa del suolo, in armonia con il programma di sviluppo economico-sociale della regione.

 

     Art. 2. Realizzazione delle opere. Nell'ambito del territorio regionale, saranno realizzate, con interventi straordinari, le opere previste dal successivo art. 3, in base a programmi annuali predisposti dalla Giunta regionale di intesa con gli Enti delegati.

 

     Art. 3. Natura degli interventi. Le opere di cui all'art. 1 consistono in:

     a) rimboschimento dei terreni nudi e cespugliati;

     b) ricostituzione e rinfoltimento dei boschi degradati;

     c) consolidamento delle pendici franose e dissestate;

     d) sistemazione e miglioramento dei pascoli e dei prati-pascoli;

     e) sistemazione idraulico-forestale e relative opere manutentorie;

     f) prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;

     g) difesa antiparassitaria;

     h) ampliamento del demanio forestale regionale;

     i) costituzione, potenziamento e gestione dei vivai forestali;

     l) opere infrastrutturali.

 

     Art. 4. Delega e affidamento esecuzione opere. Le funzioni amministrative connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 sono delegate alle Comunità montane della regione.

     Nell'esercizio di tali funzioni le Comunità montane dovranno rispettare le direttive che verranno stabilite dalla Giunta regionale secondo le finalità di cui all'art. 1.

     Le Comunità montane utilizzeranno, compatibilmente con la normativa che ne regola l'occupazione, mano d'opera precedentemente impiegata dagli Ispettorati forestali, dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali e dai Consorzi ed Enti di bonifica montana.

 

     Art. 5. Disponibilità dei terreni. I terreni interessati agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 possono, dalle Amministrazioni delegate di cui al precedente art. 4, essere occupati temporaneamente per tutta la durata dei lavori e fino a che non sia assicurato l'esito delle colture.

 

     Art. 6. Dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Le opere previste al precedente art. 3 sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

 

     Art. 7. Criteri di indirizzo delle funzioni delegate. Per l'esercizio delle competenze stabilite nel secondo comma dell'art. 4, i criteri di indirizzo saranno fissati dal Consiglio regionale.

 

     Art. 8. Finanziamento della spesa. (Omissis).

     Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie. La delega di cui all'art. 4 della presente legge avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1975.

     Sino a tale data, ferme restando le norme di cui all'art. 7, le funzioni amministrative saranno esercitate dai competenti organi ed uffici regionali i quali, per la realizzazione delle opere, potranno stipulare apposite convenzioni con enti ed istituzioni operanti nel territorio.

 

     Art. 10. Dichiarazione di urgenza. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.