§ 3.2.1 - L.R. 19 luglio 1972, n. 14.
Esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e foreste e pesca nelle acque interne.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:19/07/1972
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 della Statuto, le funzioni in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle [...]
Art. 2.  Attribuzioni del Consiglio. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
Art. 3.  Attribuzioni della Giunta. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono [...]
Art. 4.  Attribuzioni del Presidente della Giunta. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.
Art. 5.  La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 3.2.1 - L.R. 19 luglio 1972, n. 14. [1]

Esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e foreste e pesca nelle acque interne.

(B.U. n. 20 del 20 luglio 1972).

 

Art. 1. Finalità. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 della Statuto, le funzioni in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne elencate dagli articoli 1 e seguenti del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, sono esercitate dagli organi regionali seconda le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

 

     Art. 2. Attribuzioni del Consiglio. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) provvede alla classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e montana dei bacini montani e delle zone depresse;

2) approva i piani generali di bonifica comprensoriali e zonali, i piani concernenti opere pubbliche, i programmi di investimento, di intervento ed assistenza tecnica ed i relativi finanziamenti, stabilendo i criteri per la loro attuazione;

3) determina i criteri per la ripartizione delle disponibilità finanziarie di competenza regionale dei fondi nazionali di rotazione di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 17 ottobre 1966, n. 910, e delibera circa la proposta di ripartizione della quota regionale tra gli istituti di credito autorizzati;

4) approva i programmi regionali di intervento da proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dei regolamenti della C.E.E. relativi alle strutture agricole;

5) formula i criteri per la utilizzazione dei boschi e dei terreni destinati al pascolo; esprime i pareri in ordine alla sistemazione idrogeologica e alla conservazione del suolo;

6) indica le direttive per l'azione da svolgere per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agricoli;

7) delibera il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e di ripopolamento;

8) approva i regolamenti tipo per la caccia controllata;

9) istituisce e revoca le riserve di caccia e pesca nelle acque interne e fissa le norme sulla piscicoltura ed il ripopolamento ittico.

 

     Art. 3. Attribuzioni della Giunta. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. Attribuzioni del Presidente della Giunta. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

 

     Art. 5. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.