§ 3.1.14 - L.R. 27 gennaio 1993, n. 2.
Approvazione del Piano operativo biennale relativo agli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori, in attuazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 interventi generali per l'economia
Data:27/01/1993
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. E' approvato l'annesso piano operativo biennale degli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori, previsto dall'art. 3 della legge regionale 6 agosto 1991, n. 19


§ 3.1.14 - L.R. 27 gennaio 1993, n. 2. [1]

Approvazione del Piano operativo biennale relativo agli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori, in attuazione dell'art. 3 della L.R. 6 agosto 1991, n. 19.

(B.U. n. 5 del 3 febbraio 1993).

 

Art. 1.

     1. E' approvato l'annesso piano operativo biennale degli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori, previsto dall'art. 3 della legge regionale 6 agosto 1991, n. 19.

 

 

Allegato

 

L.R. 19/91: INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NELLE IMPRESE MINORI

 

PIANO OPERATIVO BIENNALE

 

QUADRO DI RIFERIMENTO

 

     A partire dal '93 la libera circolazione dei prodotti sarà garantita da un «passaporto» che attesti la corrispondenza dei requisiti essenziali dei prodotti (qualità procedure e metodi preparazione) alle normative europee emanate per tutelare la sicurezza degli utilizzatori e dei consumatori finali e di determinare le responsabilità dei produttori rispetto a quanto viene offerto sul mercato.

     A ciò sono interessate tutte le imprese, in quanto possono essere coinvolte direttamente come «produttori» di beni o servizi venduti al pubblico, o come «fornitori» di altre imprese o come «clienti» che devono scegliere fornitori affidabili.

     La legge regionale si pone all'interno del quadro di riferimento istituzionale e funzionale, così come attualmente definito, con lo scopo di promuovere, nell'ambito della struttura produttiva umbra, la diffusione di una cultura imprenditoriale consapevole del valore strategico connesso alla qualità e affidabilità della produzione quale strumento per conseguire maggiori livelli di competitività sui mercati.

     L'azione di sostegno si basa su interventi agevolativi, volti a facilitare l'introduzione di sistemi di qualità nelle piccole imprese e nelle aziende artigiane nonché l'accesso ai centri di prova e agli organismi di certificazione operanti nei diversi settori.

     L'intervento può interagire - fatto salvo il principio della non cumulabilità delle provvidenze - con la più generale azione di sviluppo dei sistemi di qualità, così come prevista dal comma 1 dell'art. 7 della legge 317 del 5 ottobre 1991.

 

AREA D'INTERVENTO

 

     L'aspetto agevolativo più propriamente caratterizzante la legge riguarda la concessione di specifici contributi alle imprese minori (industriali, artigiane e di servizi) per la realizzazione di sistemi di qualità in base ai criteri e alle priorità indicati nei paragrafi che seguono.

     L'attività del primo biennio vede inoltre Regione e Sviluppumbria unitariamente impegnate, anche con il concorso delle Associazioni di categoria, in un'attività promozionale volta a facilitare ed agevolare il ricorso da parte delle piccole imprese ai servizi di

certificazione/accreditamento offerti dagli enti possibilmente accreditati nonchè all'attività di assistenza tecnica organizzativa necessaria.

     Ai fini di una migliore applicazione della legge, il Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria può valutare l'opportunità di predisporre apposito sportello di supporto informativo ed organizzazione presso le sedi di Perugia e Terni.

 

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

 

     L'ambito agevolativo della legge e rigorosamente circoscritto alla realizzazione del «Sistema quali aziendale», ossia alla predisposizione ed attuazione di quell'insieme di attività, servizi, procedure e metodologie riguardanti i materiali, i processi produttivi, i controlli, la documentazione, le responsabilità, la riqualificazione del personale ecc.) la cui applicazione e funzionalità sia in grado di garantire con continuità la qualità del processo produttivo, nonché l'affidabilità ed efficienza del complessivo sistema aziendale.

     Pertanto i progetti ammessi a contributo devono fare riferimento alle norme della serie UNI-EN 29000 o 45000.

     Per introdurre un sistema di garanzia della qualità in una piccola azienda si rende pertanto necessario sviluppare alcune fasi specifiche, così sintetizzabili:

 

     I. FASE DI PREPARAZIONE.

     - Indagine conoscitiva sulla situazione aziendale, soprattutto per quanto riguarda i problemi legati alla progettazione/sviluppo dei prodotti, alle diverse fasi del ciclo produttivo, ai metodi di approvvigionamento e gestione del magazzino. Devono inoltre essere rilevati gli aspetti organizzativi dell'azienda a tutti i livelli, nonché la «qualità» del personale, delle attrezzature e degli strumenti in dotazione.

     - Identificazione e definizione degli adempimenti da attuare: manuale del sistema qualità, procedure di gestione, specifiche tecniche, documentazione formale e relativa gestione, ecc.

     - L'indagine e la definizione degli elaborati, ovviamente, deve essere realizzata in funzione del prodotto e delle esigenze contrattuali specifiche dell'azienda (sicuramente negativa e inadeguata risulterebbe l'applicazione di sistemi qualità «preconfezionati»).

     - Definizione degli aspetti organizzativi legati alla realizzazione del sistema qualità.

     - Definizione delle problematiche riguardanti il personale, in particolare quello direttamente coinvolto nella gestione del sistema qualità.

 

     II. FASE DI ATTUAZIONE.

     - Realizzazione e applicazione del sistema qualità, con gli eventuali interventi di messa a punto dei documenti, degli aspetti organizzativi, di informazione del personale.

     - Certificazione rilasciata da un ente di

certificazione/accreditamento possibilmente accreditato, attestante l'avvenuto aggiornamento e adeguamento del sistema qualità ai sensi delle norme UNI-EN serie 29000 o 45000.

 

     III. FASE DI MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO.

     - Analisi del sistema qualità già presente in azienda ed individuazione delle carenze e dei provvedimenti da adottare ai fini del mantenimento del sistema stesso alle norme UNI-EN serie 29000/45000.

     - Aggiornamento dei manuali della qualità (sistema, procedure di gestione, procedure di controllo, procedure operative).

     - Formazione e/o riqualificazione del personale addetto alla gestione della garanzia della qualità.

     - Adozione di nuove metodologie (quality deployment, tecniche di affidabilità, controlli statistici SQC-SPC, just in time, ecc.).

     Tali progetti potranno riguardare sia la prima costituzione del sistema (fasi I e II) sia l'aggiornamento-revisione di sistemi precedentemente già introdotti (fase III).

 

CRITERI DI PRIORITA'

 

     Ai fini dell'ammissione ai contributi dei progetti presentati si individuano i seguenti criteri di priorità:

     - il carattere di esportatore abituale dell'impresa (a tal fine viene considerata la media degli ultimi tre anni con fatturato export rispetto al totale superiore almeno al 20 per cento);

     - assunzione di commesse che richiedano l'applicazione della certificazione del sistema di qualità dell'azienda.

     Contestualmente a tali criteri è prevista inoltre una specifica priorità da assegnare al grado di complessità ed al conseguente impegno progettuale, organizzativo ed economico che l'azienda deve affrontare per dotarsi di un sistema di qualità adatto alle proprie specifiche esigenze sulla seguente scala di priorità:

 

     1° LIVELLO.

     Progetti che coinvolgono la gestione della qualità per il complesso delle funzioni aziendali: progettazione, sviluppo del prodotto, produzione, installazione, assistenza postvendita. Norme di riferimento UNI-EN 29001 riguardanti:

     - Responsabilità della direzione

     - Principi del sistema qualità

     - Verifiche ispettive

     - Qualità a livello commerciale

     - Qualità nella specificazione e nella progettazione

     - Qualità nell'approvvigionamento

     - Qualità nella produzione

     - Controllo della produzione

     - Controllo e rintracciabilità dei materiali

     - Controllo dello stato di verifica

     - Verifica dei prodotti

     - Controllo delle apparecchiature di misura e di prova

     - Controllo delle non conformità

     - Azioni correttive

     - Movimentazione e attività dopo la produzione

     - Assistenza post-vendita

     - Documentazione della qualità

     - Documenti di registrazione della qualità

     - Addestramento personale

     - Utilizzazione dei metodi statistici.

 

     2° LIVELLO.

     Progetti che coinvolgono la gestione della qualità nella sola fase di produzione-installazione. Norme di riferimento UNI-EN 29002 riguardanti:

     - Responsabilità della direzione

     - Principi del sistema di qualità

     - Verifiche ispettive

     - Qualità a livello commerciale

     - Qualità nell'approvvigionamento

     - Qualità nella produzione

     - Controllo della produzione

     - Controllo e rintracciabilità dei materiali

     - Controllo dello stato di verifica

     - Verifica dei prodotti

     - Controllo delle apparecchiature di misura e di prova

     - Controllo delle non conformità

     - Azioni correttive

     - Movimentazione e attività dopo la produzione

     - Documentazione della qualità

     - Documenti di registrazione della qualità

     - Addestramento personale

     - Utilizzazione dei metodi statistici.

 

     3° LIVELLO.

     Progetti che prevedono una gestione della qualità solo in termini di controlli, collaudi e prove finali sui prodotti. Norme di riferimento UNI- EN 29003 riguardanti:

     - Responsabilità della direzione

     - Principi del sistema qualità

     - Controllo e rintracciabilità dei materiali

     - Controllo dello stato di verifica

     - Verifica dei prodotti

     - Controllo delle apparecchiature di misura e di prova

     - Controllo delle non conformità

     - Movimentazione e attività dopo la produzione

     - Documentazione della qualità

     - Documenti di registrazione della qualità

     - Addestramento personale

     - Utilizzazione dei metodi statistici.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

 

     Possono accedere ai benefici previsti dalla legge regionale le aziende artigiane produttrici di beni e servizi, nonché le piccole imprese manifatturiere e del settore dei servizi che realizzino un sistema aziendale di garanzia della qualità in coerenza con le normative europee serie EN 29000 o 45000.

     Ai fini dell'attuazione del presente disposto si considera: piccola impresa industriale quella che:

     - ha un massimo di 200 dipendenti;

     - ha un fatturato annuo non superiore ai 30 miliardi di lire oppure un capitale investito netto non superiore ai 20 miliardi di lire;

     piccola impresa di servizi quella che:

     - ha un massimo di 75 dipendenti;

     - ha un fatturato annuo non superiore ai 30 miliardi di lire oppure un capitale investito netto non superiore ai 7,5 miliardi di lire.

     Sono escluse le imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario od organizzativo tali da configurare le stesse come appartenenti a un gruppo imprenditoriale e/o finanziario di dimensioni complessive superiori ai limiti sopra indicati (società controllata o controllante nei termini previsti dall'art. 2359 del codice civile).

     Tra i soggetti beneficiari sono compresi inoltre i consorzi e le società consortili anche miste che svolgano attività produttive o di ausilio alla produzione. Possono presentare richiesta anche i soggetti come sopra definiti che abbiano avviato l'introduzione del sistema di qualità alla data di promulgazione della L.R. n. 19/91 (14 agosto 1991).

     I soggetti beneficiari debbono avere almeno una parte delle unità produttive interessate all'intervento ubicate nel territorio della regione Umbria.

 

SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

 

     Fermo restando la piena attuazione di tutti gli interventi previsti dalle norme UNI-EN utilizzate in relazione allo specifico modello di assicurazione della qualità prescelto, vengono ammesse a contributo le spese per consulenze e servizi relative a:

     - Check Up aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti e la commercializzazione, l'organizzazione del lavoro, la produzione, il personale e le risorse strumentali.

     - Attività e servizi per la definizione del sistema di qualità e la stesura del manuale qualità (delle procedure di gestione nonché delle procedure tecniche di verifica e aggiornamento).

     - Attività e servizi di trasferimento delle informazioni applicative del sistema di qualità al personale non direttamente responsabile della gestione del sistema stesso in funzione del numero di addetti e per un massimo di cinque giornate di docenza esterna.

     - Costi esterni riconducibili alla formazione e alla qualificazione del/i responsabile/i garanzia di qualità.

     Spese per la taratura degli strumenti.

     Costo di certificazione/accreditamento.

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

 

     Indipendentemente dai tempi di realizzazione indicati dall'azienda, il progetto deve essere ultimato entro 16 (sedici) mesi dalla data della delibera di concessione del contributo.

     A decorrere dalla data di concessione del contributo ed entro 24 (ventiquattro) mesi da questa, deve essere prodotto il documento che attesti l'avvenuta certificazione.

     In assenza di questa viene attivato il procedimento di revoca d'ufficio del contributo già concesso.

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

 

     Il contributo è concesso nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili così come sopra individuate e riconosciute congrue dal Comitato tecnico di valutazione e comunque per un importo non superiore a lire 75 milioni.

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

     Le domande devono essere inviate a Sviluppumbria s.p.a. - presso le sedi di via Don Bosco, II - Perugia e, via Armellini, I, Terni - utilizzando l'apposita modulistica predisposta.

     In ogni caso l'impresa deve fornire le necessarie informazioni in merito alla propria ragione sociale e forma giuridica, alla sede legale e produttiva, al numero di addetti e al capitale netto investito, all'eventuale appartenenza a un gruppo finanziario imprenditoriale, all'attività produttiva, all'organizzazione delle diverse funzioni aziendali, al modello di attuazione del sistema con l'indicazione dei singoli interventi e dei relativi costi e tempi di esecuzione.

     Eventuali modifiche societarie, o variazioni apportate al progetto successivamente alla data di inoltro della domanda (soprattutto se relazionate alla scala di priorità individuate precedentemente) devono essere tempestivamente comunicate ai competenti uffici, pena la revoca dei contributi concessi.

 

   PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA E MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

 

     Gli uffici Sviluppumbria verificano la completezza e la regolarità delle domande, esaminano i relativi progetti e li propongono per la successiva istruttoria al Comitato tecnico di valutazione, che si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale.

     Il Comitato tecnico di valutazione è costituito ai sensi dell'art. 4 punto 2 della legge regionale in oggetto, e i suoi membri non possono essere consulenti delle aziende che intendono avanzare richiesta di contributo.

     In base al parere e alle osservazioni del Comitato tecnico, il Consiglio di amministrazione Sviluppumbria approva il piano di riparto dei contributi.

 

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

 

     L'erogazione del contributo concesso avviene ordinariamente a certificazione/accreditamento avvenuti e a consuntivo di spesa o, su richiesta dell'interessato, previo rilascio di fidejussione, bancaria o assicurativa, con le seguenti modalità:

     20 per cento dopo l'approvazione del progetto da parte di Sviluppumbria; 40 per cento al momento della presentazione della domanda formale di certificazione in base alla presentazione del consuntivo della spesa a quel momento sostenuta; il rimanente 40 per cento a certificazione/accreditamento avvenuti.

     Il legale rappresentante dell'azienda è tenuto a presentare una relazione tecnica che illustri le modalità di svolgimento del progetto, l'avvenuta realizzazione e i risultati conseguiti.

     Il allegato a detta relazione l'azienda deve inoltre fornire specifico attestato di avvenuta certificazione del sistema qualità.

     Tale attestato può essere rilasciato da un organismo di certificazione (nazionale o estero) possibilmente accreditato sulla base delle norme comunitarie vigenti in materia.

     Sviluppumbria si riserva la facoltà di effettuare tramite gli uffici, visite di controllo presso l'azienda per verificare la conformità degli interventi attuali al progetto a suo tempo presentato.

 

REVOCA DEI CONTRIBUTI

 

     La revoca del contributo può avvenire qualora il soggetto beneficiario non realizzi in tutto o in parte l'intervento ammesso a contributo, nonché nel caso in cui la realizzazione sia non conforme al progetto presentato o non rispetti i requisiti previsti dalla normativa.

 

RISORSE FINANZIARIE

 

     Per gli interventi di cui al presente piano è disponibile la somma complessiva di lire 2.000 milioni così ripartita:

     a) quanto a lire 1.000 milioni dalle risorse provenienti dalla misura n. 3 «Servizi reali alle P.M.I.» del Sottoprogramma n. 2 «Artigianato, piccola e media industria», del Programma Integrato Mediterraneo Umbria, da destinarsi al finanziamento degli interventi da realizzare in area PIM;

     b) quanto a lire 500 milioni dalle risorse provenienti dal Sottoprogramma n. 2 «Sviluppo degli altri settori economici» del programma operativo di cui al Regolamento CEE 2052/88 Obiettivo 5b, da destinarsi al finanziamento degli interventi nelle zone 5b non ricomprese in area PIM;

     c) quanto a lire 500 milioni dalle risorse provenienti dal finanziamento del programma di attività di Sviluppumbria per il 1992 da parte della Regione, da destinarsi al finanziamento degli interventi da realizzare nelle zone della regione escluse dagli aiuti di cui sopra.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.