§ 2.3.150 - L.R. 23 maggio 1988, n. 16.
Revisione della tariffa relativa alla tassa regionale per il rilascio e rinnovamento della concessione per l'esercizio di Aziende faunistico-venatorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:23/05/1988
Numero:16


Sommario
Art. 1.  1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 il numero d'ordine 16 della vigente tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, e successive modificazioni [...]
Art. 2.  1. Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale è, inoltre, dovuta la sopratassa di lire 100, ai sensi dell'articolo 91 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall'art. 38 della [...]
Art. 3.  1. Limitatamente agli anni 1987 e 1988 la tassa relativa al rilascio e rinnovamento della concessione per l'esercizio di azienda faunistico-venatoria dovrà essere corrisposta entro due mesi [...]
Art. 4.  1. Alla tariffa prevista dalla presente legge è applicato, con effetto dal 1° gennaio 1988, l'aumento di cui alla legge regionale 21 dicembre 1987, n. 56.


§ 2.3.150 - L.R. 23 maggio 1988, n. 16. [1]

Revisione della tariffa relativa alla tassa regionale per il rilascio e rinnovamento della concessione per l'esercizio di Aziende faunistico-venatorie.

(B.U. n. 36 del 1 giugno 1988).

 

Art. 1. 1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 il numero d'ordine 16 della vigente tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. 1. Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale è, inoltre, dovuta la sopratassa di lire 100, ai sensi dell'articolo 91 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall'art. 38 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

 

     Art. 3. 1. Limitatamente agli anni 1987 e 1988 la tassa relativa al rilascio e rinnovamento della concessione per l'esercizio di azienda faunistico-venatoria dovrà essere corrisposta entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. 1. Alla tariffa prevista dalla presente legge è applicato, con effetto dal 1° gennaio 1988, l'aumento di cui alla legge regionale 21 dicembre 1987, n. 56.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.