| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Umbria | 
| Materia: | 2. amministrazione regionale | 
| Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale | 
| Data: | 16/08/2001 | 
| Numero: | 19 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Termine). | 
| Art. 2. (Compenso del commissario). | 
§ 2.2.238 - L.R. 16 agosto 2001, n. 19. [1]
Completamento della gestione liquidatoria del disciolto ESAU.
(B.U. n. 41 del 29 agosto 2001).
Art. 1. (Termine).
     1. Il termine indicato dall'art. 1, comma 1 della 
2. La Giunta regionale ha facoltà di dilazionare il termine di cui al comma 1 per ulteriori tre mesi, al fine di garantire la definizione di eventuali procedimenti liquidatori in corso.
Art. 2. (Compenso del commissario).
1. Il compenso del commissario liquidatore dell'ESAU, a far data dal 1° luglio 2001, è fissato nella misura del cinquanta per cento dell'indennità prevista per il consigliere regionale.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della