§ 2.2.48 - L.R. 24 dicembre 1982, n. 59.
Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 1 settembre 1981, n. 66, istitutiva dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:24/12/1982
Numero:59


Sommario
Art. 1.  Il Presidente. (Omissis).
Art. 2.  Indennità. (Omissis).
Art. 3.  Controllo sugli atti. (Omissis).
Art. 4.  Assunzioni temporanee di personale straordinario. (Omissis).
Art. 5.  Condizioni per le assunzioni temporanee. (Omissis).
Art. 6.  Graduatoria. (Omissis).
Art. 7.  Determinazione della durata massima delle assunzioni temporanee. (Omissis).
Art. 8.  Trattamento economico di attività e di fine servizio. (Omissis).
Art. 9.  Norma transitoria. (Omissis).
Art. 10.  Personale dell'Opera universitaria dell'Università di Perugia. L'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, è sostituito dal seguente:
Art. 11.  Personale trasferito da Enti soppressi dalla Regione. Le disposizioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, si applicano anche al personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 2 [...]
Art. 12.  Norma finanziaria. (Omissis).


§ 2.2.48 - L.R. 24 dicembre 1982, n. 59. [1]

Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 1 settembre 1981, n. 66, istitutiva dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, e 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri Enti disciolti ai sensi del D.P.R. 616/77 e delle leggi 641/78 e 349/77. [2]

(B.U. 29 dicembre 1982, n. 77).

 

TITOLO I [3]

Organizzazione dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario

 

CAPO I

Degli organi dell'Ente

 

Art. 1. Il Presidente. (Omissis).

 

     Art. 2. Indennità. (Omissis).

 

CAPO II

Dei controlli e della vigilanza

 

     Art. 3. Controllo sugli atti. (Omissis).

 

CAPO III

Esigenze di funzionamento dei servizi abitativi e di mensa dell'Ente

 

     Art. 4. Assunzioni temporanee di personale straordinario. (Omissis).

 

     Art. 5. Condizioni per le assunzioni temporanee. (Omissis).

 

     Art. 6. Graduatoria. (Omissis).

 

     Art. 7. Determinazione della durata massima delle assunzioni temporanee. (Omissis).

 

     Art. 8. Trattamento economico di attività e di fine servizio. (Omissis).

 

     Art. 9. Norma transitoria. (Omissis).

 

 

TITOLO II

Modifiche e integrazioni della L.R. 23 gennaio 1982, n. 2

 

CAPO I

Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi del D.P.R. 616/77

 

     Art. 10. Personale dell'Opera universitaria dell'Università di Perugia. L'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

CAPO II

Applicabilità a diversa fattispecie della L.R. 23 gennaio 1982, n. 2

 

     Art. 11. Personale trasferito da Enti soppressi dalla Regione. Le disposizioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, si applicano anche al personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1982, n. 5, concernente la soppressione dei consorzi di bonifica montana dell'Alto Chiascio ed Assino - Gubbio e del Topino - Foligno.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 12. Norma finanziaria. (Omissis).


[1] Legge abrogata dall’art. 22 della L.R. 28 marzo 2006, n. 6.

[2] Modificata con L.R. 26 marzo 1984, n. 18, ora abrogata dall'art. 34 della L.R. 12 agosto 1994, n. 26.

[3] Titolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 agosto 1994, n. 26.