§ 2.2.12 - L.R. 23 novembre 1974, n. 60.
Soppressione degli Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:23/11/1974
Numero:60


Sommario
Art. 1.  A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni; l'Ente Regione succede in tutti i loro rapporti attivi e passivi.
Art. 2.  Il personale degli Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni è trasferito alla Regione dell'Umbria.
Art. 3.  Per la definizione dei procedimenti riguardanti il personale e il patrimonio il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta, per ogni Ente provinciale per il turismo, nomina [...]
Art. 4.  La Giunta regionale delibera in ordine al patrimonio da trasferire alla Regione.
Art. 5.  Sino a quando non sarà riordinata la materia del turismo e dell'industria alberghiera, le funzioni proprie degli Enti provinciali per il turismo sono esercitate dalla Giunta regionale.
Art. 6.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nel cap. 281 del bilancio 1974 e successivi: «Contributi ordinari agli EE.PP.TT. e alle AA.AA.C.S.T.».


§ 2.2.12 - L.R. 23 novembre 1974, n. 60. [1]

Soppressione degli Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni.

(B.U. n. 40 del 30 novembre 1974).

 

Art. 1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni; l'Ente Regione succede in tutti i loro rapporti attivi e passivi.

 

     Art. 2. Il personale degli Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni è trasferito alla Regione dell'Umbria.

     L'inquadramento del suddetto personale nei ruoli organici della Regione avviene salvaguardando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite nel momento del passaggio e secondo le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33.

     Il personale trasferito ai sensi del primo comma del presente articolo, potrà essere comandato a prestare servizio presso le Aziende autonome di soggiorno e turismo della regione o presso Enti locali che ne facciano richiesta.

     Il comando viene disposto nel rispetto delle modalità di cui all'art. 52 della legge sopra citata.

 

     Art. 3. Per la definizione dei procedimenti riguardanti il personale e il patrimonio il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta, per ogni Ente provinciale per il turismo, nomina un Commissario, scelto tra il personale della Regione.

 

     Art. 4. La Giunta regionale delibera in ordine al patrimonio da trasferire alla Regione.

 

     Art. 5. Sino a quando non sarà riordinata la materia del turismo e dell'industria alberghiera, le funzioni proprie degli Enti provinciali per il turismo sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 6. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nel cap. 281 del bilancio 1974 e successivi: «Contributi ordinari agli EE.PP.TT. e alle AA.AA.C.S.T.».

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.