§ 1.5.22 - L.R. 10 dicembre 2010, n. 24.
Modificazioni delle leggi regionali 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.5 partecipazione, diritti dei cittadini, referendum
Data:10/12/2010
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13)
Art. 2.  (Modificazioni all’articolo 3 della l.r. 13/2006)
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 13/2006)
Art. 4.  (Modificazioni all’articolo 7 della l.r. 13/2006)
Art. 5.  (Modificazione all’articolo 11 della l.r. 13/2006)
Art. 6.  (Modificazione all’articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18)
Art. 7.  (Modificazioni all’articolo 4 della l.r. 18/2009)
Art. 8.  (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 18/2009)
Art. 9.  (Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30)


§ 1.5.22 - L.R. 10 dicembre 2010, n. 24. [1]

Modificazioni delle leggi regionali 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza) e 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45).

(B.U. 15 dicembre 2010, n. 59)

 

Art. 1. (Modificazione all’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13)

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), la parola: “personalità” è sostituita dalla seguente parola: “persone”.

 

     Art. 2. (Modificazioni all’articolo 3 della l.r. 13/2006)

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:

“2. La carica di Garante è, inoltre, incompatibile con l’esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell’incarico.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 13/2006 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il conferimento dell’incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.”.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 13/2006)

1. L’articolo 5 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Trattamento economico)

1. Al Garante è attribuita un’indennità mensile pari al venti per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni.”.

 

     Art. 4. (Modificazioni all’articolo 7 della l.r. 13/2006)

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse umane ed infrastrutturali per lo svolgimento delle funzioni del Garante sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Garante stesso. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:

“3. Il Garante può avvalersi della collaborazione dell’Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria, della Conferenza regionale volontariato giustizia, di centri di studio e ricerca, di associazioni di volontariato che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.”.

 

     Art. 5. (Modificazione all’articolo 11 della l.r. 13/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 13/2006 sono soppresse le seguenti parole: “, 7 comma 3”.

 

     Art. 6. (Modificazione all’articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18)

1. Alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza), sono soppresse le seguenti parole:

“, ove richiesti,”.

 

     Art. 7. (Modificazioni all’articolo 4 della l.r. 18/2009)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 18/2009, dopo la parola: “Parlamento” sono inserite le seguenti parole: “italiano ed”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 18/2009, dopo le parole: “azienda pubblica” sono inserite le seguenti parole: “o società a partecipazione pubblica”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 18/2009 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La carica di Garante è, inoltre, incompatibile con l’esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell’incarico.”.

 

     Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 18/2009)

1. L’articolo 6 della l.r. 18/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Trattamento economico)

1. Al Garante è attribuita un’indennità mensile pari al dieci per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni.”.

 

     Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30)

1. L’articolo 12 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45), è sostituito dal seguente:

“Art. 12

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico è attribuita un’indennità mensile pari al trentacinque per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Difensore civico spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni.”.


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.