§ 1.5.17 - L.R. 4 dicembre 2006, n. 16.
Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.5 partecipazione, diritti dei cittadini, referendum
Data:04/12/2006
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Soggetti della sussidiarietà orizzontale.
Art. 3.  Interventi regionali.
Art. 4.  Criteri e modalità.
Art. 5.  Sistemi di monitoraggio.


§ 1.5.17 - L.R. 4 dicembre 2006, n. 16.

Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione.

(B.U. 13 dicembre 2006, n. 57).

 

     Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 118, comma 4, della Costituzione e degli articoli 16, comma 3 e 17 dello Statuto, disciplina i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali, in ordine allo svolgimento di attività d'interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale, semplificazione e per la promozione dei principi della cittadinanza sociale. L'attuazione del principio di sussidiarietà e semplificazione è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità.

     2. Sono considerate attività d'interesse generale quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell'impresa e al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e comunque le prestazioni di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l'autosostentamento in una logica di collaborazione e di co-progettazione territoriale.

     3. La presente legge persegue e favorisce le seguenti finalità per la promozione della cittadinanza sociale: la partecipazione, la responsabilità sociale, la compartecipazione.

     4. Le attività di cui al comma 2 non ricomprendono quelle inerenti al servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico-imprenditoriale.

 

     Art. 2. Soggetti della sussidiarietà orizzontale.

     1. Le attività di interesse generale possono essere svolte, secondo le condizioni, i criteri ed i limiti della presente legge, dai cittadini, singoli e associati, dalle famiglie, dalle imprese e dal terzo settore.

     2. I soggetti singoli od organizzati di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di rendere pubbliche le attività autorizzate e annualmente svolte assieme alla specificazione della modalità di svolgimento e dei benefici, eventualmente concessi, di cui all'articolo 3. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione delle comunicazioni all'interno del B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regione Umbria).

 

     Art. 3. Interventi regionali.

     1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività d'interesse generale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, anche con benefici e agevolazioni di carattere fiscale. In particolare possono essere previste, nei limiti della competenza regionale:

     a) misure di favore a carattere economico-finanziario, anche concernenti la riduzione ed esenzioni da tariffe e canoni;

     b) esenzione da forme di pagamento per qualsiasi documento prodotto o comunque trattato dai soggetti della sussidiarietà orizzontale.

     2. La Regione favorisce l'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 da parte di Province, Comuni e altri Enti Locali, singoli o associati e Autonomie funzionali, prevedendo anche incentivi di carattere finanziario.

     3. Il Consiglio regionale annualmente, in concomitanza con la approvazione del Documento Annuale di Programmazione, definisce gli indirizzi per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 4. Criteri e modalità.

     1. I soggetti di cui all'articolo 2, che intendano promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale predispongono progetti specifici in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale generale e di settore.

     2. La Regione favorisce i progetti che nel proprio settore di intervento prevedano forme di aggregazione e compartecipazione di più soggetti, singoli e/o associati, anche al fine di razionalizzare i costi e coordinare con più efficacia gli interventi medesimi.

     3. I progetti devono indicare:

     a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare;

     b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l'esercizio dell'attività;

     c) le tipologie contrattuali di lavoro che si intendono utilizzare per l'esercizio delle attività;

     d) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;

     e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio e delle prestazioni e dei benefici riflessi sull'attività amministrativa.

     4. I progetti, previa intesa con l'ente interessato, sono presentati alla Giunta regionale, che, ai fini della erogazione degli incentivi di cui all'articolo 3, procede alla loro valutazione sulla base dei seguenti criteri:

     a) rilevanza e consistenza dell'attività d'interesse generale;

     b) idoneità del soggetto allo svolgimento dell'attività proposta;

     c) qualità del servizio e delle prestazioni da erogare con particolare riferimento alla economicità ed efficienza degli stessi;

     d) caratteristiche e tipologia dei destinatari;

     e) benefici riflessi sull'attività amministrativa;

     f) sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e pluralismo informatico nei rispettivi campi di intervento.

 

     Art. 5. Sistemi di monitoraggio.

     1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fermo restando i livelli essenziali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, determina gli standards qualitativi e gestionali dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 1, assicurando la partecipazione dei cittadini e degli utenti.

     2. La Giunta definisce sistemi di monitoraggio e verifica, anche in collaborazione con gli enti locali interessati.

     3. La Giunta con relazione riferisce annualmente al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge.