§ 1.4.42 - L.R. 1 aprile 1985, n. 12. - Modificazione dell'assetto dei
Comprensori di bonifica montana nel territorio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:01/04/1985
Numero:12


Sommario
Art. 1.  I territori dei Comuni di cui all'allegata tabella «A», che è parte integrante della presente legge, sono classificati montani in applicazione degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. [...]
Art. 2.  I territori dei Comuni di cui all'allegata tabella «B» che è parte integrante della presente legge, secondo l'articolazione prevista nella tabella stessa sono inclusi nei Comprensori di bonifica [...]
Art. 3.  I territori dei Comuni di cui alla allegata tabella «C» che costituisce parte integrante della presente legge, alcuni dei quali già classificati montani, non facenti parte di alcun Comprensorio di [...]
Art. 4.  I territori dei Comuni contemplati nei precedenti articoli 1, 2 e 3 che non facevano parte di alcuna zona omogenea, sono inclusi, secondo l'allegata tabella «D» che costituisce parte integrante [...]
Art. 5.  Nei territori contemplati dai precedenti articoli 2 e 3, ed elencati nella tabella «D», le corrispondenti Comunità montane esercitano le funzioni amministrative in tutte le materie di loro [...]
Art. 6.  (Modifica l'art. 1, L.R. 6-9-72 n. 23).


§ 1.4.42 - L.R. 1 aprile 1985, n. 12. - Modificazione dell'assetto dei

Comprensori di bonifica montana nel territorio regionale.

(B.U. n. 35 del 5 aprile 1985).

 

Art. 1. I territori dei Comuni di cui all'allegata tabella «A», che è parte integrante della presente legge, sono classificati montani in applicazione degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come modificato dalla legge 30 luglio 1957, n. 657.

 

     Art. 2. I territori dei Comuni di cui all'allegata tabella «B» che è parte integrante della presente legge, secondo l'articolazione prevista nella tabella stessa sono inclusi nei Comprensori di bonifica montana dell'Alto Chiascio e Assino, del Topino e del Teverone - Maroggia, ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991; i comprensori stessi sono, di conseguenza, ampliati della superficie corrispondente.

     Il Comprensorio del Teverone Maroggia assume la nuova denominazione di «Teverone - Maroggia - Basso Nera».

 

     Art. 3. I territori dei Comuni di cui alla allegata tabella «C» che costituisce parte integrante della presente legge, alcuni dei quali già classificati montani, non facenti parte di alcun Comprensorio di bonifica montana, sono inclusi, secondo l'articolazione prevista nella tabella stessa, nei Comprensori di bonifica montana che sono contestualmente istituiti, assumendo rispettivamente la denominazione di: Comprensorio di bonifica montana «Medio Tevere Umbro - Nestore» e Comprensorio di bonifica montana «Basso Tevere Umbro - Paglia».

 

     Art. 4. I territori dei Comuni contemplati nei precedenti articoli 1, 2 e 3 che non facevano parte di alcuna zona omogenea, sono inclusi, secondo l'allegata tabella «D» che costituisce parte integrante della presente legge, nelle seguenti zone omogenee: «E», «G», «H» ed «I».

 

     Art. 5. Nei territori contemplati dai precedenti articoli 2 e 3, ed elencati nella tabella «D», le corrispondenti Comunità montane esercitano le funzioni amministrative in tutte le materie di loro competenza, in quelle delegate dalla Regione nonché in quelle concernenti la bonifica montana, assicurando il coordinamento con gli altri interventi regionali e degli Enti locali.

     Per quest'ultima materia, la Comunità montana della zona omogenea «F» è competente relativamente ai territori dei Comuni di Calvi dell'Umbria- Narni (parte) Stroncone e Terni (parte) come indicati nella tabella «B» della presente legge.

     Fino alla emanazione di provvedimenti regionali di riorganizzazione negli ambiti territoriali già facenti parte dei comprensori di bonifica integrale e classificati montani a norma della presente legge, restano ferme le competenze amministrative dei relativi Consorzi di bonifica integrale.

 

     Art. 6. (Modifica l'art. 1, L.R. 6-9-72 n. 23).

     Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Comunità montane interessate deliberano le modifiche statutarie conseguenti al disposto delle norme che precedono.