§ 1.1.105 - L.R. 22 settembre 2010, n. 20.
Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:22/09/2010
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Istituzione e compiti)
Art. 2.  (Organizzazione)
Art. 3.  (Componenti)
Art. 4.  (Presidente e Vice Presidente)
Art. 5.  (Espressione del voto)
Art. 6.  (Funzionamento)
Art. 7.  (Durata)
Art. 8.  (Norma finanziaria)


§ 1.1.105 - L.R. 22 settembre 2010, n. 20.

Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari.

(B.U. 29 settembre 2010, n. 46)

 

Art. 1. (Istituzione e compiti)

1. È istituita presso il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto regionale, una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari.

2. La Commissione ha il compito di:

a) predisporre gli atti necessari ad ultimare l’attuazione dello Statuto regionale;

b) elaborare le proposte di revisione dello Statuto regionale e del Regolamento interno del Consiglio regionale;

b bis) elaborare proposte di legge in materia elettorale [1].

 

     Art. 2. (Organizzazione)

1. La Commissione, per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 1, si avvale delle strutture del Consiglio regionale. La Commissione ha facoltà di:

a) avvalersi di figure esterne all’Amministrazione consiliare;

b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali interni ed esterni alla Regione;

c) organizzare seminari e convegni;

d) porre in essere ogni ulteriore iniziativa o attività utile all’assolvimento dei propri compiti.

2. La Commissione, entro un mese dal suo insediamento, formula un programma di attività che viene sottoposto all’esame del Consiglio regionale nella seduta utile immediatamente successiva.

 

     Art. 3. (Componenti)

1. La Commissione è composta da un Consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, esclusi il Presidente, gli altri componenti della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale.

2. Ciascun gruppo designa il proprio componente nella Commissione entro cinque giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio. In caso di mancata designazione provvede il Presidente del Consiglio nei successivi cinque giorni, sentito l’Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 4. (Presidente e Vice Presidente)

1. La Commissione, nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio regionale, con un’unica votazione a scrutinio segreto procede all’elezione del Presidente e del Vice Presidente.

2. Ogni consigliere componente della Commissione esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo cui appartiene.

3. Nella prima seduta presiede il Consigliere più anziano di età.

4. Sono eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente coloro che nell’ordine riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

 

     Art. 5. (Espressione del voto)

1. Ogni Consigliere componente della Commissione esprime in sede di votazione tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo cui appartiene, salvo che venga comunicato il manifesto dissenso di singoli consiglieri aderenti allo stesso gruppo.

2. La Commissione è validamente insediata e delibera con la presenza di un numero di componenti corrispondenti alla maggioranza dei voti consiliari.

 

     Art. 6. (Funzionamento)

1. Per il funzionamento della Commissione speciale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti in sede referente.

 

     Art. 7. (Durata) [2]

1. La Commissione termina i propri lavori entro trenta mesi dal suo insediamento e può essere prorogata con deliberazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono da iscrivere nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”, del bilancio della Regione, nell’ambito della disponibilità autorizzata con la legge di bilancio per l’anno 2010.

2. Per gli anni 2011 e successivi gli eventuali oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono determinati con la legge finanziaria regionale.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2013, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 30 marzo 2015, n. 8.