§ 1.1.75 - L.R. 12 gennaio 2001, n. 1.
Istituzione di una commissione speciale per la riforma dello Statuto regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:12/01/2001
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, una commissione speciale per la riforma dell'ordinamento regionale nel quadro delle modifiche costituzionali introdotte dalla legge [...]
Art. 2.      1. La commissione, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, può
Art. 3.      1. La commissione è composta da un consigliere in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, esclusi il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio
Art. 4.      1. Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione sono nominati dal Presidente del Consiglio su designazione della Commissione con i 4/5 dei voti di cui all'articolo 5, comma 2. In caso di [...]
Art. 5.      1. Ogni membro della Commissione esprime in sede di votazione tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo cui appartiene
Art. 6.      1. La Commissione termina i propri lavori entro il 31 dicembre 2002
Art. 7.      1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale, contenute nei seguenti articoli
Art. 8.      1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano, ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale


§ 1.1.75 - L.R. 12 gennaio 2001, n. 1. [1]

Istituzione di una commissione speciale per la riforma dello Statuto regionale.

(B.U. n. 4 del 24 gennaio 2001).

 

Art. 1.

     1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, una commissione speciale per la riforma dell'ordinamento regionale nel quadro delle modifiche costituzionali introdotte dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

     2. La commissione speciale ha le seguenti finalità:

     a) elaborazione del nuovo Statuto regionale con la determinazione della forma di governo, tenendo conto del dibattito in corso sulla riforma dello Statuto in senso federale, nonché delle innovazioni già introdotte dalla legislazione statale in materia di decentramento istituzionale e amministrativo e in materia di riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego;

     b) elaborazione della legge elettorale regionale;

     c) elaborazione del Regolamento in attuazione del nuovo Statuto.

 

     Art. 2.

     1. La commissione, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, può:

     a) avvalersi della collaborazione di esperti qualificati;

     b) promuovere convegni o seminari di studio;

     c) costituire gruppi tecnici di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;

     d) promuovere audizioni ed incontri ed ogni altra iniziativa utile al fine di assicurare il più ampio confronto con le varie componenti istituzionali, politiche, sociali e culturali della comunità regionale;

     e) individuare strumenti e modalità idonei per consentire un apporto collaborativo permanente delle rappresentanze elettive delle autonomie locali, nonché delle categorie del lavoro e della produzione.

     2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la commissione formula un programma di lavoro da sottoporre all'esame del Consiglio regionale.

 

     Art. 3.

     1. La commissione è composta da un consigliere in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, esclusi il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio.

     2. Ciascun gruppo designa entro 10 giorni, su richiesta del Presidente del Consiglio, il proprio componente nella commissione. In caso di mancata designazione provvede il Presidente del Consiglio sentito l'Ufficio di Presidenza.

     3. La commissione costituita ai sensi dei commi 1 e 2 è convocata dal Consigliere più anziano di età che presiede la prima seduta per la designazione del Presidente e del Vice Presidente della commissione stessa, ai sensi dell'art. 4.

 

     Art. 4.

     1. Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione sono nominati dal Presidente del Consiglio su designazione della Commissione con i 4/5 dei voti di cui all'articolo 5, comma 2. In caso di mancata designazione il Presidente del Consiglio nomina il Presidente e il Vice Presidente della Commissione, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

 

     Art. 5.

     1. Ogni membro della Commissione esprime in sede di votazione tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo cui appartiene.

     2. La Commissione funziona validamente e delibera con la presenza di un numero di componenti corrispondente alla maggioranza dei voti consiliari.

 

     Art. 6.

     1. La Commissione termina i propri lavori entro il 31 dicembre 2002 [2], salvo proroga da parte del Consiglio regionale.

     2. La Commissione, ogni qualvolta lo ritenga necessario, relaziona al Consiglio sul lavoro svolto e sugli orientamenti acquisiti e propone allo stesso l'adozione di un atto di indirizzo che consenta un coerente adempimento dei compiti ad essa affidati.

 

     Art. 7.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale, contenute nei seguenti articoli:

     articolo 11, commi 4 e 5;

     articolo 16;

     articolo 18;

     articolo 22, comma 2;

     articolo 23, comma 1.

 

     Art. 8.

     1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano, ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.

[2] Termine così modificato dalla D.C.R. 18 marzo 2002, n. 195.