§ 1.1.66 - L.R. 5 novembre 1997, n. 35.
Ulteriore modificazione della L.R. 24 agosto 1981, n. 62 - Regolamento interno del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:05/11/1997
Numero:35


Sommario
Art. unico.      1. Sono abrogati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 34, 42, 67 della legge regionale 24 agosto 1981, n. 62 - Regolamento interno del Consiglio regionale.


§ 1.1.66 - L.R. 5 novembre 1997, n. 35. [1]

Ulteriore modificazione della L.R. 24 agosto 1981, n. 62 - Regolamento interno del Consiglio regionale.

(B.U. n. 56 del 12 novembre 1997).

 

Art. unico.

     1. Sono abrogati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 34, 42, 67 della legge regionale 24 agosto 1981, n. 62 - Regolamento interno del Consiglio regionale.

     2. In attesa della entrata in vigore del regolamento riapprovato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 301 del 27 gennaio 1997, il Consiglio regionale adotta con proprio atto una disciplina provvisoria in ordine a:

     a) composizione, costituzione, compiti e funzionamento delle commissioni consiliari permanenti;

     b) verifica del numero legale, ordine della discussione e tempo degli interventi delle sedute del Consiglio, procedura d'urgenza;

     c) petizioni ex articolo 13, comma 4, dello statuto;

     d) questione di fiducia in attuazione dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto;

     e) composizione e costituzione del Collegio dei revisori dei conti - art. 80 dello Statuto regionale.

     3. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data dell'esecutività della deliberazione recante la disciplina provvisoria di cui al comma 2.

     4. Le commissioni in carica alla data di entrata in vigore della disciplina provvisoria di cui al comma 2 continuano a svolgere le proprie funzioni, con pienezza di poteri sino alla costituzione delle nuove commissioni.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4, ripristinata dall'art. 22 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9 e nuovamente abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.