| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Umbria | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione | 
| Capitolo: | 1.1 norme statutarie - organi e competenze | 
| Data: | 09/12/1982 | 
| Numero: | 55 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Le norme di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai consiglieri regionali secondo le modalità stabilite dalla presente legge | 
| Art. 2. Le dichiarazioni previste dagli arti. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441 sono depositate presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio e pubblicate, a cura dell'Ufficio di presidenza [...] | 
| Art. 3. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nella legge 5 luglio 1982, n. 441 vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dall'Ufficio di presidenza del Consiglio | 
| Art. 4. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposto dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'inadempiente a presentare le dichiarazioni [...] | 
| Art. 5. Per i soggetti indicati nel n. 1 dell'art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della Regione e per i soggetti [...] | 
| Art. 6. Le dichiarazione e gli atti indicati negli artt. 2, 3 e 4, della legge 5 luglio 1982, n. 441, devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei nn. 1, 2, 3 dell'art. 12 stessa [...] | 
| Art. 7. La diffida di cui all'art. 4 della presente legge è effettuata dal Presidente della Giunta regionale il quale constatata l'inadempienza ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione | 
| Art. 8. Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 71 | 
| Art. 9. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti ivi previsti devono provvedere agli adempimenti indicati nei nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 2 della legge 5 luglio 1982, [...] | 
§ 1.1.25 - L.R. 9 dicembre 1982, n. 55. [1]
Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali.
(B.U. 16 dicembre 1982, n. 71).
     Le norme di cui alla 
     Le dichiarazioni previste dagli arti. 2, 3 e 4 della 
I cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale possono altresì richiedere all'Ufficio di presidenza copia integrale delle dichiarazioni e relativi allegati.
     Le dichiarazioni patrimoniali indicate nella 
     Nel caso di inadempienza degli obblighi imposto dagli artt. 2, 3 e 4 della 
Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia al Consiglio e dispone la pubblicazione dei nominativi dei consiglieri inadempienti nel Bollettino Ufficiale della Regione.
     Per i soggetti indicati nel n. 1 dell'art. 12 della 
     Le dichiarazione e gli atti indicati negli artt. 2, 3 e 4, della 
La diffida di cui all'art. 4 della presente legge è effettuata dal Presidente della Giunta regionale il quale constatata l'inadempienza ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.
     Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'art. 3 della 
     Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti ivi previsti devono provvedere agli adempimenti indicati nei nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 2 della 
[1] Abrogata dall'art. 10 della