§ 1.1.16 - L.R. 14 dicembre 1978, n. 70.
Integrazione della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:14/12/1978
Numero:70


Sommario
Art. unico.      Sulle indennità previste dagli articoli 1 delle leggi regionali 1° agosto 1972, n. 15 e 2 aprile 1973, n. 20, modificate con legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7 - articoli 1 e 4 - viene [...]


§ 1.1.16 - L.R. 14 dicembre 1978, n. 70. [1]

Integrazione della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7.

(B.U. 20 dicembre 1978, n. 53).

 

     Art. unico.

     Sulle indennità previste dagli articoli 1 delle leggi regionali 1° agosto 1972, n. 15 e 2 aprile 1973, n. 20, modificate con legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7 - articoli 1 e 4 - viene operata una trattenuta del tre per cento per ogni assenza dei consiglieri regionali dalle sedute delle commissioni consiliari permanenti, salvo i casi di congedo previsti dall'articolo 19 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 22 (Regolamento interno del Consiglio regionale).


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4, ripristinata dall'art. 22 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9 e nuovamente abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.