§ 38.7.110 - Legge 12 marzo 1968, n. 287.
Integrazione e modifica dell'art. 28, secondo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:12/03/1968
Numero:287


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'art. 28 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è sostituito dai seguenti:


§ 38.7.110 - Legge 12 marzo 1968, n. 287. [1]

Integrazione e modifica dell'art. 28, secondo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA - Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori.

(G.U. 4 aprile 1968, n. 88)

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 28 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è sostituito dai seguenti:

     "Alle Gestioni speciali sovraintendono i consigli di amministrazione degli istituti, integrati da due rappresentanti dei lavoratori, da un rappresentante dei datori di lavoro e dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

     I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui al comma precedente sono designati dalle associazioni sindacali più rappresentative esistenti nella provincia, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.