§ 38.7.d - Legge 22 febbraio 1951, n. 94.
Norme a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:22/02/1951
Numero:94


Sommario
Art. 1.      Per la costruzione di case popolari da parte di cooperative costituite fra mutilati ed invalidi di guerra muniti di pensione vitalizia di guerra, si applicano le [...]
Art. 2.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra - istituito con l'art. 176 del succitato testo unico - i [...]
Art. 3.      In aggiunta al contributo erariale, l'Opera nazionale invalidi di guerra concorrerà, a sua volta, con altro contributo del 0,40 per cento per tutto il periodo di [...]
Art. 4.      Nel Comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, composto ai sensi dell'art. 176, quarto comma, del testo 28 aprile 1938, n. 1165, è [...]


§ 38.7.d - Legge 22 febbraio 1951, n. 94. [1]

Norme a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

(G.U. 7 marzo 1951, n. 55).

 

 

     Art. 1.

     Per la costruzione di case popolari da parte di cooperative costituite fra mutilati ed invalidi di guerra muniti di pensione vitalizia di guerra, si applicano le disposizioni contenute nel titolo XI della prima parte del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. La pensione vitalizia dovrà essere documentata con riferimento al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

 

          Art. 2.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra - istituito con l'art. 176 del succitato testo unico - i mutui corrispondenti ai contributi nel pagamento dei relativi interessi, concessi alle cooperative suddette dal Ministero dei lavori pubblici sui fondi stanziati per l'incremento delle costruzioni edilizie.

 

          Art. 3.

     In aggiunta al contributo erariale, l'Opera nazionale invalidi di guerra concorrerà, a sua volta, con altro contributo del 0,40 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei mutui. Di tale ulteriore contributo usufruiranno altresì le cooperative che hanno già conseguito l'assegnazione di contributi dal Ministero del lavori pubblici in applicazione dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, 22 dicembre 1947, n. 1600, e 2 luglio 1949, n. 408; cooperative che, pertanto, verranno considerate a tutti gli effetti, come finanziate attraverso l'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

 

          Art. 4.

     Nel Comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, composto ai sensi dell'art. 176, quarto comma, del testo 28 aprile 1938, n. 1165, è soppresso il posto di vice presidente.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.