§ 38.4.t - Legge 26 luglio 1956, n. 852.
Proroga del termine per l'utilizzazione dei limiti di impegno di cui all'art. 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n. 1, della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:26/07/1956
Numero:852


Sommario
Art. unico.      E' fissato al 30 giugno 1957 il termine entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare le quote non usufruite dei limiti di impegno di cui [...]


§ 38.4.t - Legge 26 luglio 1956, n. 852.

Proroga del termine per l'utilizzazione dei limiti di impegno di cui all'art. 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576.

(G.U. 9 agosto 1956, n. 199).

 

 

     Art. unico.

     E' fissato al 30 giugno 1957 il termine entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare le quote non usufruite dei limiti di impegno di cui all'art. 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576, per la costruzione di case per senza tetto ai sensi dell'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409.