§ 38.4.o - Legge 20 marzo 1954, n. 79.
Estensione all'istituto nazionale case ai maestri (I.N.C.A.M.) dei benefici concessi dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:20/03/1954
Numero:79


Sommario
Art. 1.      All'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è aggiunta la seguente alinea
Art. 2.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale case ai maestri mutui per la costruzione di case ai propri soci


§ 38.4.o - Legge 20 marzo 1954, n. 79. [1]

Estensione all'istituto nazionale case ai maestri (I.N.C.A.M.) dei benefici concessi dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

(G.U. 10 aprile 1954, n. 83).

 

 

     Art. 1.

     All'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è aggiunta la seguente alinea:

     "15° ) L'Istituto nazionale per le case ai maestri".

 

          Art. 2.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale case ai maestri mutui per la costruzione di case ai propri soci.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.