§ 38.4.g - Legge 15 giugno 1950, n. 569.
Proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:15/06/1950
Numero:569


Sommario
Art. 1.      Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è prorogato al 31 dicembre 1950
Art. 2.      Il termine fissato dall'art. 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1950
Art. 3.      La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 38.4.g - Legge 15 giugno 1950, n. 569. [1]

Proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione) e dell'art. 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione).

(G.U. 14 agosto 1950, n. 185).

 

 

     Art. 1.

     Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è prorogato al 31 dicembre 1950.

 

          Art. 2.

     Il termine fissato dall'art. 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1950.

 

          Art. 3.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.