§ 38.4.f - Legge 6 marzo 1950, n. 103.
Proroga al 30 giugno 1950 del termine fissato con l'art. 34 della legge 25 giugno 1949, n. 409, riguardante la ricostruzione delle abitazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:06/03/1950
Numero:103


Sommario
Art. unico.      E' fissato al 30 giugno 1950 un nuovo termine entro il quale il Governo deve provvedere a riunire in testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della legge 25 [...]


§ 38.4.f - Legge 6 marzo 1950, n. 103. [1]

Proroga al 30 giugno 1950 del termine fissato con l'art. 34 della legge 25 giugno 1949, n. 409, riguardante la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici.

(G.U. 30 marzo 1950, n. 75).

 

 

     Art. unico.

     E' fissato al 30 giugno 1950 un nuovo termine entro il quale il Governo deve provvedere a riunire in testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive disposizioni, dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740, nonchè dell'art. 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.