§ 38.4.d - Legge 25 marzo 1943, n. 290.
Modificazione degli art. 48, 81 e 82 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:25/03/1943
Numero:290


Sommario
Art. unico.      Gli art. 48, 81 e 82 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, sono sostituiti a tutti gli effetti [...]


§ 38.4.d - Legge 25 marzo 1943, n. 290.

Modificazione degli art. 48, 81 e 82 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.

(G.U. 5 maggio 1943, n. 104).

 

 

     Art. unico.

     Gli art. 48, 81 e 82 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, sono sostituiti a tutti gli effetti previsti nello stesso testo unico, dai seguenti:

     Art. 48. Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite per essere date in locazione dagli enti e dalle società di cui all'art. 16 e che restano in proprietà inalienabile ed indivisa degli enti e delle società medesime.

     Ogni alloggio deve:

     a) avere non più di tre vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio ed ingresso;

     b) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

     c) essere fornito di latrina propria;

     d) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno se esiste nel centro urbano l'impianto completo di distribuzione dell'acqua potabile;

     e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

     Nelle case popolari costruite col contributo o concorso dello Stato, potranno essere anche consentiti, in via eccezionale, dal ministro per i lavori pubblici, per comprovate esigenze da accertarsi prima dell'approvazione dei progetti, alloggi di quattro vani abitabili, oltre agli accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio ed ingresso, a condizione che la superficie totale utile di ciascun alloggio non sia superiore ai 90 metri quadrati, in essa compresa quella degli accessori.

     Quando gli enti costruttori sono i comuni o gli istituti di cui al n. 3 dell'articolo 16, le case popolari possono essere vendute o locate con patto di futura vendita allo stesso inquilino od ai suoi eredi, allo scadere di non oltre un venticinquennio di inquilinato.

     Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice od assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia una composizione non superiore a quella indicata dalla lettera a), ed eccezionalmente a quella indicata al terzo comma del presente articolo, sempreché i progetti, in tal caso, siano stati preventivamente approvati dal ministro per i lavori pubblici.

     Art. 81. L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari od economiche costruite col contributo o con il concorso dello Stato, è affidato, qualunque sia l'importo delle opere, ad un solo collaudatore da nominarsi dal ministro per i lavori pubblici, d'intesa con gli istituti di credito mutuanti, e, per i lavori degli enti mutuatari della cassa depositi e prestiti, d'intesa col ministro per le finanze.

     La nomina del collaudatore per le costruzioni eseguite da cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato è deferita al ministro per le comunicazioni.

     Per le costruzioni fruenti del solo contributo erariale, unicamente agli effetti della corresponsione di questo e salvo eventuale conguaglio dopo l'approvazione del collaudo, può essere disposta dal ministro dei lavori per constatare se le costruzioni nei riguardi tecnici ed economici siano state eseguite in conformità dei progetti approvati.

     Art. 82. Il direttore dei lavori può essere nominato collaudatore dei medesimi.

     Per le costruzioni delle cooperative edilizie, e per quelle da assegnarsi in proprietà ovvero in affitto con patto di futura vendita ai sensi del capo 5° del titolo II del presente testo unico, il collaudatore, oltre ad adempiere alle incombenze fissate dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350, deve procedere alla valutazione del costo di ogni singolo alloggio.

     Tutte le spese di collaudo vanno comprese nel costo delle costruzioni.