§ 37.2.00A - Legge 4 marzo 1969, n. 88.
Modifica all'art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riguardante il fondo previdenziale degli spedizionieri doganali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.2 personale
Data:04/03/1969
Numero:88


Sommario
Art. unico.      L'art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è modificato come segue:


§ 37.2.00A - Legge 4 marzo 1969, n. 88.

Modifica all'art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riguardante il fondo previdenziale degli spedizionieri doganali.

(G.U. 9 aprile 1969, n. 90)

 

     Art. unico.

     L'art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è modificato come segue:

     "E' costituito un fondo avente carattere previdenziale e assistenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è tenuto a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti.

     Il servizio di assistenza sanitaria è prestato da uno degli enti di diritto pubblico che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale il fondo di previdenza e di assistenza a favore degli spedizionieri doganali è autorizzato a stipulare la relativa convenzione, che dovrà essere deliberata dal consiglio d'amministrazione del fondo e sottoposta all'approvazione dei Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale".

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere approvate le norme regolamentari con la procedura prevista dall'articolo 16 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.