§ 37.1.134 – D.M. 11 dicembre 1992, n. 548.
Regolamento recante le procedure semplificate di accertamento doganale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:11/12/1992
Numero:548


Sommario
Art. 1.  Imprese industriali commerciali, ed agricole.
Art. 2.  Imprese di spedizione internazionale.
Art. 3.  Magazzini generali.
Art. 4.  Spedizionieri doganali.
Art. 5.  Corrieri aerei internazionali.
Art. 6.  Rilascio, revoca e decadenza delle autorizzazioni.
Art. 7.  Contenuto delle autorizzazioni.
Art. 8.  Definizione della procedura e destinazioni doganali.
Art. 9.  Comunicazione degli arrivi e preavviso.
Art. 10.  Adempimenti all'arrivo delle merci.
Art. 11.  Dichiarazioni doganali di esito.
Art. 12.  Definizione della procedura e destinazioni doganali.
Art. 13.  Forma e contenuto del documento doganale di scorta delle spedizioni.
Art. 14.  Comunicazione della spedizione e preavviso.
Art. 15.  Adempimenti all'atto della spedizione delle merci scortate da dichiarazione doganale.
Art. 16.  Adempimenti all'atto della spedizione delle merci scortate da dichiarazione doganale semplificata.
Art. 17.  Dichiarazioni doganali di esito.
Art. 18.  Controlli e riscontri tecnici saltuari.
Art. 19.  Servizio di riscontro.
Art. 20.  Abrogazione di norme.
Art. 21.  Entrata in vigore.


§ 37.1.134 – D.M. 11 dicembre 1992, n. 548.

Regolamento recante le procedure semplificate di accertamento doganale.

(G.U. 22 gennaio 1992, n. 17).

 

Capo I

SOGGETTI AUTORIZZATI

ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO

 

     Art. 1. Imprese industriali commerciali, ed agricole.

     1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate alle imprese industriali, commerciali ed agricole, sia pubbliche che private:

     a) che, in relazione all'attività esercitata, effettuino abituali e ricorrenti operazioni di scambio di merci con l'estero, anche con carattere discontinuo, comprese quelle limitate a determinati periodi dell'anno;

     b) la cui organizzazione e contabilità aziendale possano assicurare un efficace controllo sulle operazioni doganali compiute e sull'osservanza dei divieti e restrizioni all'importazione e all'esportazione di merci e delle altre disposizioni che regolano le destinazioni doganali da conferire. In particolare, dovranno essere predisposte apposite scritture aziendali che consentano di individuare la movimentazione delle merci con specifico riferimento ai dati identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo o della partenza, nonchè alla loro destinazione finale;

     c) alle quali non siano state inflitte negli ultimi tre anni, per infrazioni in materia fiscale ovvero alle norme che disciplinano gli scambi con l'estero, sanzioni superiori alla pena pecuniaria di lire trenta milioni;

     d) che dichiarino di essere disposte a prestare, in relazione alle destinazioni doganali da conferire alle merci, e salvo quanto previsto dall'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, una garanzia globale, nella misura fissata dal ricevitore della dogana tenendo conto della presumibile entità dei diritti doganali da garantire mensilmente con riferimento all'ammontare mensile degli stessi relativo al precedente anno. La garanzia deve essere integrata, a pena di decadenza, entro due giorni dalla richiesta della dogana, qualora sia divenuta insufficiente; può altresì essere ridotta, a seguito di circostanziata richiesta del beneficiario, in caso di significative diminuzioni dei diritti da garantire;

     e) che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di fallimento nè sottoposte a procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;

     f) i cui legali rappresentanti non risultino formalmente imputati per un delitto previsto dalle leggi finanziarie e dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici e valutari, ovvero per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli II, VII e XIII del libro secondo del codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni e non siano stati condannati, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti sopramenzionati;

     g) alle quali non siano state applicate misure di prevenzione ai sensi dellalegge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

 

          Art. 2. Imprese di spedizione internazionale.

     1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate alle imprese di spedizione internazionale che, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni di cui all'art. 1:

     a) risultino iscritte nell'elenco degli esercenti l'attività di spedizione, ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442;

     b) svolgano prevalentemente attività di spedizione di merci da e per l'estero, in misura tale che l'ammontare del fatturato per ciascun anno dell'ultimo triennio, relativo alle operazioni connesse all'attività di spedizione, ivi comprese quelle ricadenti sotto la previsione normativa di cui all'art. 9, comma 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, costituisca almeno il 51% del volume di affari dell'impresa realizzato nel medesimo periodo;

     c) per le merci ammesse alle procedure semplificate concludano il contratto di trasporto e compiano le relative operazioni accessorie ovvero, laddove effettuino le sole operazioni accessorie, siano menzionate nella lettera di vettura internazionale;

     d) predispongano sistemi di scritture e di contabilità aziendali che contengano ogni utile elemento relativo ai trasporti in arrivo ed in partenza, con specifico riferimento ai dati identificativi delle merci, al momento dell'arrivo o della partenza, nonchè alla loro destinazione finale;

     e) dispongano di un'apposita area attrezzata per il carico, lo scarico e la movimentazione delle merci, da destinare quale luogo di arrivo o di partenza delle merci stesse oggetto delle operazioni doganali in procedura semplificata di accertamento.

 

          Art. 3. Magazzini generali.

     1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate, per le merci oggetto del deposito, ai magazzini generali che, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni di cui all'art. 1, predispongano sistemi di scritture e contabilità aziendali che contengano ogni utile elemento relativo alla movimentazione delle merci, con specifico riferimento ai dati identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo o della partenza, nonchè alla loro destinazione finale.

 

          Art. 4. Spedizionieri doganali.

     1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate agli spedizionieri doganali, nell'ambito della circoscrizione doganale presso la quale sono abilitati al compimento delle operazioni doganali, che in tale loro qualità effettuino frequentemente operazioni doganali nell'interesse di imprese industriali, commerciali ed agricole sempre che, nell'esercizio della loro attività professionale, presentino in dogana le merci di proprietà di tali imprese.

     2. Gli spedizionieri doganali, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g), devono:

     a) risultare iscritti da almeno tre anni nell'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

     b) non risultare sospesi dall'attività professionale ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e non essere incorsi, nell'ultimo triennio, in provvedimenti definitivi di sospensione di durata superiore ai trenta giorni;

     c) esercitare l'attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato;

     d) predisporre sistemi di scrittura e contabilità che contengano ogni utile elemento relativo alla movimentazione delle merci, con specifico riferimento ai dati identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo o della partenza, nonchè alla loro destinazione finale;

     e) disporre di uffici idonei alla gestione ed alla conservazione dei dati relativi alle operazioni doganali effettuate in procedura semplificata di accertamento;

     f) disporre di una apposita area attrezzata per il carico, lo scarico e la movimentazione delle merci da destinare quale luogo di arrivo o di partenza delle merci stesse oggetto delle operazioni doganali in procedura semplificata di accertamento.

 

          Art. 5. Corrieri aerei internazionali.

     1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate ai corrieri aerei internazionali che svolgano frequentemente il servizio di raccolta, trasporto e distribuzione di corrispondenza epistolare, campioni, colli e pacchi postali e che in tale loro qualità assumano l'incarico di svolgere, oltre ai cennati servizi, anche le operazioni accessorie, ivi comprese quelle di natura doganale, sempre che, nell'esercizio della loro attività professionale, presentino in dogana nell'interesse delle imprese industriali, commerciali ed agricole le merci di proprietà di tali imprese.

     2. I corrieri aerei internazionali, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni di cui all'art. 1, devono:

     a) risultare iscritti nel registro delle imprese tenuto presso la competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

     b) essere muniti della prescritta autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il trasporto dei colli e pacchi;

     c) fare parte di un raggruppamento internazionale di società, con organizzazione e gestione integrata, le cui dimensioni possano farlo considerare un corriere aereo internazionale;

     d) predisporre sistemi di scritture e di contabilità aziendali che contengano ogni utile elemento relativo ai trasporti in arrivo ed in partenza con specifico riferimento ai dati identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo o della partenza, nonchè alla loro destinazione finale;

     e) disporre, in via continuativa ed esclusiva, di una installazione fissa completa di uffici, aree, infrastrutture ed attrezzature finalizzate al compimento della specifica attività di arrivo e partenza delle merci.

 

          Art. 6. Rilascio, revoca e decadenza delle autorizzazioni.

     1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale sono rilasciate dal direttore centrale dei servizi doganali.

     2. I soggetti richiedenti sono tenuti a corredare l'istanza con i documenti necessari a dimostrare la qualità imprenditoriale o professionale, nonchè a fornire ogni altro documento richiesto dall'amministrazione ai fini dell'istruttoria dell'istanza stessa ed a sottoporsi alle eventuali verifiche amministrative e contabili preventive che fossero ritenute necessarie dalla predetta amministrazione.

     3. Il direttore centrale dei servizi doganali può rifiutare o revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio, quando non vengano rispettate le prescrizioni contenute nel presente regolamento ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Con provvedimento di carattere generale possono essere escluse dalla facilitazione determinate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza. Può essere, altresì, disposta, in ogni singola autorizzazione, con espressa motivazione, l'esclusione dal beneficio di determinate merci per l'insussistenza di specifici requisiti oggettivi da parte dei soggetti richiedenti, ovvero possono essere prescritte per determinate merci l'osservanza di particolari cautele.

     4. I soggetti autorizzati che per un anno non usufruiscano dell'autorizzazione ministeriale decadono dalla facoltà di operare in dogana con procedure semplificate di accertamento. Tali soggetti possono ottenere una nuova autorizzazione, purchè dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente regolamento.

     5. L'autorizzazione non esime il soggetto autorizzato dal munirsi delle autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni.

 

          Art. 7. Contenuto delle autorizzazioni.

     1. Nelle autorizzazioni devono risultare:

     a) le destinazioni doganali per le quali è accordata la procedura semplificata;

     b) la denominazione commerciale delle merci che formano oggetto di ciascuna delle destinazioni doganali predette;

     c) gli uffici doganali competenti ad eseguire l'accertamento ed i controlli relativi alla procedura semplificata;

     d) i luoghi ove il soggetto beneficiario intende ricevere o spedire le merci; tali luoghi non possono essere situati negli spazi doganali, salvo quanto previsto nel successivo comma 4;

     e) i mezzi e le modalità per il suggellamento dei colli, dei contenitori e dei veicoli relativi alle merci da spedire, nonchè gli eventuali altri mezzi di identificazione ritenuti idonei dalla amministrazione, nonchè l'indicazione delle merci per le quali viene consentito l'esonero dal suggellamento stesso, se trattasi di merci alla rinfusa o di massa, di facile riconoscimento e di limitata incidenza fiscale o di scarso valore;

     f) gli altri eventuali elementi ritenuti necessari ai fini dell'applicazione della procedura semplificata.

     2. Nelle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si può prescindere dall'indicazione della denominazione commerciale delle merci, fatte salve le limitazioni e le cautele di cui all'art. 6, comma 3.

     3. Alle imprese di spedizione internazionale ed ai corrieri aerei internazionali aventi nel territorio nazionale più sedi stabili ed organizzate può essere rilasciata un'autorizzazione per ciascuna di tali sedi. Si intendono per sedi stabili ed organizzate i luoghi in cui l'impresa ha costituito in via continuativa una installazione fissa completa di uffici, aree, infrastrutture ed attrezzature finalizzate al compimento della propria specifica attività, secondo quanto attestato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

     4. I luoghi di cui al comma 1, lettera d), possono essere situati anche nell'ambito degli spazi doganali degli uffici doganali di confine, di mare ed aeroportuali soltanto quando:

     a) le operazioni da eseguirvi con la procedura semplificata di accertamento consistano nell'introduzione o nella estrazione di merci dai depositi doganali esistenti in detti spazi;

     b) le operazioni da eseguirvi riguardino merci in arrivo dall'estero o spedite all'estero per via di mare ed il trasporto delle merci stesse da tali luoghi verso l'interno del territorio doganale o dall'interno del territorio doganale verso tali luoghi avvenga mediante tubazioni, nastri trasportatori od altri impianti fissi di trasporto;

     c) le operazioni da eseguirvi in procedura semplificata di accertamento, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata ed all'interesse degli operatori economici, non rischino di pregiudicare i compiti di vigilanza e di controllo della amministrazione doganale.

     5. Per il trasporto verso l'interno mediante tubazioni di oli minerali greggi ed oli combustibili, destinati alla lavorazione, che siano stati nazionalizzati con la procedura semplificata, si prescinde dall'obbligo dell'accompagnamento con bolletta di cauzione, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni dirette ad accettare l'effettiva destinazione ricevuta dalle merci. Tali prescrizioni sono impartite dall'ufficio doganale competente ad eseguire l'accertamento ed i controlli relativi alla procedura semplificata ed al medesimo ufficio è affidato anche il compito di verificarne l'osservanza.

     6. La disposizione del precedente comma si applica altresì per le operazioni di estrazione di merci dai depositi doganali effettuate ai sensi dell'art. 234 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

 

Capo II

ESECUZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE

DI ACCERTAMENTO PER LE MERCI PROVENIENTI DALL'ESTERO

 

          Art. 8. Definizione della procedura e destinazioni doganali.

     1. La procedura semplificata di accertamento di cui al presente capo consente ai soggetti autorizzati di disporre delle merci provenienti dall'estero, secondo la destinazione doganale prescelta, subito dopo il loro arrivo nei luoghi appositamente designati, prescindendo dalla presentazione delle merci stesse alla dogana e prima della presentazione della relativa dichiarazione doganale.

     2. La procedura di cui al comma 1 è applicabile alle seguenti destinazioni doganali:

     a) importazione definitiva, compresa la reimportazione di merci temporaneamente esportate;

     b) importazione temporanea;

     c) deposito.

     3. Le destinazioni per l'importazione comprendono anche l'introduzione di merci comunitarie e l'immissione in libera pratica di merci terze.

     4. La procedura è applicabile, altresì, alle operazioni doganali relative alle destinazioni dell'importazione definitiva e temporanea aventi per oggetto l'estrazione dai depositi doganali di merci introdotte con analoga procedura anche se le dichiarazioni doganali di estrazione sono intestate a coloro per conto dei quali si effettuano le operazioni doganali.

     5. Nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali, degli spedizionieri doganali e dei corrieri aerei internazionali la procedura semplificata non può essere autorizzata per la destinazione doganale dell'importazione temporanea nè per la reimportazione di merci temporaneamente esportate.

 

          Art. 9. Comunicazione degli arrivi e preavviso.

     1. Al momento dell'arrivo delle merci nei luoghi appositamente designati, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare tale arrivo all'ufficio doganale, per consentire allo stesso l'eventuale intervento nell'operazione, anche senza preavviso.

     2. Sempre che il controllo della regolarità delle operazioni non ne risulti inficiato, l'ufficio doganale competente ad eseguire l'accertamento ed i controlli relativi alla procedura semplificata doganale può:

     a) permettere che la comunicazione di cui al comma 1 sia effettuata quando l'arrivo della merce sia imminente o sia sostituita dalla comunicazione, anche con cadenza settimanale, del programma giornaliero degli arrivi;

     b) in talune circostanze particolari, giustificate dalla natura delle merci e dal ritmo accelerato degli arrivi, dispensare il titolare dell'autorizzazione, su sua motivata richiesta, dall'obbligo di comunicare all'ufficio doganale ogni arrivo di merci, a condizione che egli fornisca qualsiasi informazione dall'ufficio stesso ritenuta necessaria per potere esercitare, all'occorrenza, il proprio diritto di visitare la merce.

     3. Nella comunicazione di arrivo, oltre alla descrizione delle merci, deve essere fornita alla dogana l'indicazione dell'identità e della provenienza del mezzo di trasporto. Le modalità da osservare per la comunicazione ed il preavviso, che possono essere effettuati anche con mezzi informatici e telematici, sono stabilite dall'ufficio doganale.

     4. Le imprese di spedizione internazionale, i magazzini generali, gli spedizionieri doganali ed i corrieri aerei internazionali debbono comunicare, oltre all'arrivo delle merci, la propria esposizione debitoria al momento dell'arrivo stesso, in modo da consentire alla dogana la verifica della congruità della garanzia prestata. Qualora questa divenga insufficiente, i predetti soggetti sono tenuti ad integrarla entro e non oltre le ventiquattro ore dall'arrivo delle merci.

     5. Qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio doganale, il titolare dell'autorizzazione deve astenersi da ogni manomissione o manipolazione del carico, compreso lo scarico dal mezzo di trasporto.

 

          Art. 10. Adempimenti all'arrivo delle merci.

     1. Subito dopo l'arrivo delle merci e qualora non risultino manomissioni dei sigilli od altre irregolarità, il titolare dell'autorizzazione, salvo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 9, prende in carico le merci mediante l'iscrizione del documento di scorta in appositi registri aziendali sottoposti a rigoroso rendiconto, distinti per destinazione doganale delle merci stesse, previamente vidimati dall'ufficio doganale ovvero stampati e preautenticati da tipografia autorizzata, subentrando con ciò al vettore od allo speditore negli obblighi da questi assunti verso la dogana.

     2. L'iscrizione di cui al primo comma deve essere completata con l'indicazione della data di arrivo delle merci, della destinazione doganale e degli elementi necessari all'identificazione delle merci stesse. Se il registro è tenuto dai soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 l'iscrizione deve contenere anche l'indicazione del proprietario delle merci o, comunque, del soggetto per conto del quale l'operazione viene effettuata.

     3. La presa in carico delle merci da parte del soggetto autorizzato produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione della dichiarazione doganale previsti dall'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

     4. Qualora nel corso delle successive operazioni di manipolazione del carico risultino manomissioni di sigilli od altre irregolarità, ovvero vi siano dubbi circa la conformità delle merci a quelle per le quali è stata concessa l'autorizzazione, ovvero, infine, risultino differenze rispetto ai documenti cauzionali o di trasporto iscritti nei registri aziendali, il medesimo soggetto è tenuto ad informare immediatamente l'ufficio doganale e ad astenersi, fino all'intervento di questo, da ogni ulteriore manipolazione del carico.

     5. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere a disposizione dell'ufficio doganale qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la destinazione doganale conferita alle merci.

     6. Ogni qualvolta l'ufficio doganale si avvale della facoltà di intervenire all'atto dell'arrivo delle merci, è redatto un verbale nel quale vengono descritte le operazioni di accertamento e di controllo eseguite e le relative risultanze; se sono stati prelevati campioni per l'analisi, il relativo risultato sarà allegato al verbale successivamente; in tali ipotesi l'incaricato dell'ufficio provvede anche ad apporre sul documento doganale di scorta le annotazioni di cui al comma 8.

     7. I verbali sono redatti in duplice esemplare, di cui uno è consegnato al soggetto autorizzato, l'altro è trattenuto dall'ufficio doganale per essere allegato alla matrice della dichiarazione doganale di esito di cui all'art. 11. La consegna del verbale attestante la regolarità delle operazioni comporta lo svincolo delle merci.

     8. Se le merci arrivate risultano vincolate a bolletta di cauzione o documento assimilato, il soggetto autorizzato è tenuto all'atto dell'arrivo delle merci ad apporre sul documento doganale che ha scortato la merce stessa fino al luogo di destinazione le attestazioni relative alla regolarità del trasporto e gli estremi di iscrizione nel registro di cui al comma 1. Tali annotazioni sono firmate da persona all'uopo designata dal soggetto autorizzato e la cui firma sia stata preventivamente depositata nell'ufficio doganale.

 

          Art. 11. Dichiarazioni doganali di esito.

     1. Per le merci prese in carico, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare all'ufficio doganale competente, entro tre giorni dalla fine del periodo determinato ai sensi del comma 2, le relative dichiarazioni doganali, singole o globali, corredate di tutti i documenti previsti per la destinazione doganale conferita alle merci, ivi compreso il documento doganale indicato nel comma 8 del precedente art. 10, e di una copia della parte del registro aziendale nella quale sono stati iscritti i documenti di scorta relativi alle dichiarazioni medesime. Il numero e la data di iscrizione dei documenti di scorta costituiscono, ai fini doganali, il precedente allibramento delle dichiarazioni.

     2. Il periodo di cui al comma 1 è stabilito dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e non può, comunque, eccedere i trentuno giorni.

     3. Con provvedimento adottato dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, vengono determinate forma e modalità delle dichiarazioni globali da presentare ai sensi del comma 1.

     4. Le indicazioni che figurano nelle dichiarazioni doganali di esito formano, con le indicazioni che risultano nel registro aziendale di presa in carico, un atto unico ed indivisibile che ha efficacia a decorrere dalla data di iscrizione delle merci nel predetto registro.

     5. Le imprese di spedizione internazionale, i magazzini generali, gli spedizionieri doganali ed i corrieri aerei internazionali debbono intestare le dichiarazioni emesse in procedura semplificata di accertamento ai soggetti per conto dei quali l'operazione doganale è compiuta, facendo figurare sulle stesse i propri estremi di identificazione, salvo quanto disposto dall'art. 224 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 e successive modificazioni; debbono inoltre porre a corredo del registro aziendale di presa in carico copia delle dichiarazioni, delle fatture e della documentazione di trasporto.

     6. Le dichiarazioni doganali di esito sono registrate dall'ufficio doganale entro il secondo giorno lavorativo successivo alla loro presentazione. Gli estremi di tale registrazione debbono essere riportati, a cura dei soggetti autorizzati, sul registro aziendale di presa in carico in corrispondenza dell'iscrizione delle relative merci. I soggetti stessi sono tenuti a sostituire, entro la fine del periodo successivo, la copia per la dogana del registro aziendale di cui al primo comma, con una copia definitiva, completa delle annotazioni di scarico.

     7. Per il pagamento dei diritti dovuti a fronte delle dichiarazioni doganali sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di pagamento periodico e differito.

     8. L'accertamento è eseguito, presso l'ufficio doganale, attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione, salvo il caso in cui lo stesso sia eseguito all'atto dell'intervento dell'ufficio presso i luoghi di arrivo delle merci; esso diventa definitivo alla data dell'annotazione sulla dichiarazione doganale del risultato del controllo.

 

Capo III

ESECUZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE

DI ACCERTAMENTO PER LE MERCI DA INVIARE ALL'ESTERO

 

          Art. 12. Definizione della procedura e destinazioni doganali.

     1. La procedura semplificata di accertamento di cui al presente capo consente ai soggetti autorizzati di spedire le merci destinate all'estero direttamente dai luoghi appositamente designati prescindendo dalla presentazione della dichiarazione doganale e delle merci all'ufficio doganale del luogo di partenza, previa prestazione della cauzione di cui all'art. 1, lettera d), nella misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime.

     2. La procedura di cui al comma 1 è applicabile alle seguenti destinazioni doganali:

     a) esportazione definitiva, compresa la riesportazione di merci temporaneamente importate;

     b) esportazione temporanea;

     c) transito.

     3. Le destinazioni per l'esportazione comprendono anche la spedizione verso altri Paesi comunitari.

     4. La procedura è applicabile, altresì, alle operazioni doganali relative alle predette destinazioni, aventi per oggetto l'estrazione dai depositi doganali di merci introdotte con analoga procedura, anche se le dichiarazioni doganali di estrazione sono intestate a coloro per conto dei quali si effettuano le operazioni doganali.

     5. Nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali, degli spedizionieri doganali e dei corrieri aerei internazionali la procedura semplificata non può essere autorizzata per la destinazione doganale dell'esportazione temporanea nè per la riesportazione di merci temporaneamente importate.

 

          Art. 13. Forma e contenuto del documento doganale di scorta delle spedizioni.

     1. I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti, nel numero prescritto di esemplari, mediante l'uso di stampati conformi al modello corrispondente al tipo di operazione doganale, previamente vidimati e numerati dall'ufficio doganale, ovvero preautenticati e numerati dagli stabilimenti tipografici produttori, se appositamente autorizzati. Il titolare della procedura è tenuto ad annotare in un apposito registro previdimato dalla dogana il carico e lo scarico, per quantità e per tipo, degli stampati suddetti, dei quali ha l'onere del rendiconto. Sui documenti doganali di cui al presente articolo deve comunque figurare, oltre allo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito dall'amministrazione a spese del titolare dell'autorizzazione, ovvero all'impronta del timbro stesso prestampata dalla tipografia autorizzata, la sottoscrizione del soggetto titolare della procedura semplificata.

 

          Art. 14. Comunicazione della spedizione e preavviso.

     1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare l'orario di partenza delle merci all'ufficio doganale, per consentire allo stesso l'eventuale intervento nell'operazione, anche senza preavviso.

     2. Sempre che il controllo della regolarità delle operazioni non risulti inficiato, l'ufficio doganale competente ad eseguire l'accertamento ed i controlli relativi alla procedura semplificata doganale può:

     a) permettere che la comunicazione di cui al comma 1 sia effettuata quando la partenza della merce sia imminente o sia sostituita dalla comunicazione, anche con cadenza settimanale, del programma giornaliero delle partenze;

     b) in talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci e dal ritmo accelerato delle partenze, dispensare il titolare dell'autorizzazione, su sua motivata richiesta, dall'obbligo di comunicare all'ufficio doganale ogni partenza delle merci, a condizione che egli fornisca qualsiasi informazione dallo stesso ufficio ritenuta necessaria per poter esercitare, all'occorrenza, il proprio diritto di visitare le merci.

     3. Le modalità da osservare per la comunicazione ed il preavviso, che possono essere effettuati anche con mezzi informatici e telematici, sono stabilite dall'ufficio doganale.

     4. Qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio doganale, il titolare dell'autorizzazione deve astenersi dal dare corso alla spedizione.

 

          Art. 15. Adempimenti all'atto della spedizione delle merci scortate da dichiarazione doganale.

     1. Prima dell'orario fissato per la partenza delle merci la dichiarazione doganale è iscritta in apposito registro sottoposto a rendiconto, fornito dall'ufficio doganale, ovvero, su autorizzazione dell'amministrazione, in un registro o modulo continuo predisposti dal soggetto autorizzato anche con sistemi informatici, purchè previamente vidimati dall'ufficio stesso o preautenticati da tipografia autorizzata.

     2. L'iscrizione della dichiarazione doganale nei registri di cui al comma 1 produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione della dichiarazione doganale previsti dall'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

     3. Il numero e la data di registrazione devono essere riportati sulla dichiarazione doganale che scorta le singole spedizioni.

     4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a suggellare i colli, i contenitori o i veicoli relativi alle merci da spedire, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera e) del presente regolamento. Le disposizioni per il suggellamento sono precisate nell'autorizzazione. I mezzi di suggellamento, quelli di identificazione ovvero l'esonero dal suggellamento vanno indicati sui documenti doganali che scortano le singole spedizioni.

     5. Il titolare dell'autorizzazione, inoltre, deve tenere a disposizione dell'ufficio doganale qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la destinazione doganale conferita alle merci.

     6. Ogni qualvolta l'ufficio doganale si avvale della facoltà di intervento all'atto della partenza delle merci, è redatto un verbale nel quale vengono descritti gli adempimenti eseguiti e le relative risultanze; se sono stati prelevati campioni per l'analisi, il relativo risultato sarà allegato al verbale successivamente. Il verbale è redatto in duplice esemplare, di cui uno è consegnato al soggetto autorizzato.

 

          Art. 16. Adempimenti all'atto della spedizione delle merci scortate da dichiarazione doganale semplificata.

     1. Le merci possono essere avviate all'estero scortate da un documento commerciale, amministrativo o di trasporto, valido come documento doganale emesso sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

     2. Con provvedimento adottato dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, vengono determinate forma e contenuto del documento di scorta delle spedizioni di cui al comma 1.

     3. Prima dell'orario fissato per la partenza delle merci il documento di scorta è iscritto in apposito registro aziendale o modulo continuo predisposto dal soggetto autorizzato anche con sistemi informatici, previamente vidimato dall'ufficio doganale ovvero stampato o preautenticato da tipografia autorizzata.

     4. L'iscrizione nel registro aziendale deve essere completata con l'indicazione della data di spedizione delle merci, della destinazione doganale, degli elementi necessari all'identificazione delle merci stesse, degli estremi del documento di scorta, nonchè, ove necessario, l'indicazione delle generalità del proprietario delle merci o, comunque, del soggetto per conto del quale l'operazione viene effettuata.

     5. Il numero e la data di registrazione devono essere riportati sul documento di scorta delle singole spedizioni, copia del quale deve essere allegata al registro.

     6. L'iscrizione del documento di scorta nel registro aziendale produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione della dichiarazione doganale previsti dall'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

     7. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4, 5 e 6, del presente regolamento.

 

          Art. 17. Dichiarazioni doganali di esito.

     1. Per le merci rispettivamente spedite con la procedura di cui agli articoli 15 e 16, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare, entro tre giorni dalla fine del periodo determinato ai sensi del comma 2, gli esemplari delle dichiarazioni doganali singole emesse di pertinenza dell'ufficio doganale, ovvero le dichiarazioni complementari, singole o globali, corredate di tutti i documenti richiesti per la destinazione doganale conferita alle merci. Le dichiarazioni complementari debbono essere corredate anche di copia della parte del registro aziendale nella quale sono stati iscritti i documenti di scorta cui si riferiscono.

     2. Il periodo di cui al comma 1 è stabilito dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e non può, comunque, eccedere i trentuno giorni.

     3. Con provvedimento adottato dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, vengono determinate forma e modalità delle dichiarazioni complementari, singole o globali, di cui al comma 1.

     4. Le indicazioni che figurano nelle dichiarazioni complementari formano, con le indicazioni che risultano sui relativi documenti di scorta delle spedizioni, un atto unico ed indivisibile che ha efficacia a decorrere dalla data di iscrizione dei suddetti documenti nel registro aziendale. Gli estremi di registrazione di tali dichiarazioni debbono essere riportati nel registro aziendale di cui all'art. 16 in corrispondenza delle spedizioni cui si riferiscono.

     5. Le imprese di spedizione internazionale, i magazzini generali, gli spedizionieri doganali ed i corrieri aerei internazionali debbono intestare le dichiarazioni emesse in procedura semplificata di accertamento ai soggetti per conto dei quali l'operazione doganale è compiuta, facendo figurare sulle stesse i propri estremi di identificazione; debbono inoltre porre a corredo del registro aziendale di cui all'art. 16 copia delle dichiarazioni complementari.

     6. Per il pagamento dei diritti dovuti a fronte delle dichiarazioni doganali si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 11, comma 7.

     7. L'accertamento è eseguito, presso l'ufficio doganale, attraverso l'esame delle dichiarazioni doganali, singole o complementari, e della relativa documentazione, salvo il caso in cui lo stesso sia eseguito all'atto dell'intervento dell'ufficio presso i luoghi di spedizione delle merci; esso diventa definitivo alla data della annotazione sulla dichiarazione doganale del risultato del controllo.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 18. Controlli e riscontri tecnici saltuari.

     1. Fatti salvi i controlli integrati di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, l'ufficio doganale procede saltuariamente, con cadenza almeno annuale, a controlli a campione delle scritture e delle contabilità aziendali del soggetto autorizzato e del soggetto per conto del quale l'operazione doganale è stata effettuata allo scopo di verificare la corrispondenza delle stesse e di ogni altro elemento, dato o notizia, acquisibile nel corso di ispezioni documentali, verificazioni o ricerche, con le dichiarazioni presentate; inoltre, esegue riscontri tecnici saltuari presso i magazzini o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione o dei soggetti per conto dei quali sono state compiute le operazioni doganali diretti a stabilire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento e di altri elementi, l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte o spedite.

     2. Se dai predetti controlli e riscontri tecnici emergono difformità rispetto alle dichiarazioni l'ufficio doganale procede alla revisione dell'accertamento ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 374 dell'8 novembre 1990, fatta salva comunque la possibilità di revoca dell'autorizzazione alle procedure semplificate, prevista nel terzo comma dell'art. 6.

     3. Per l'esercizio delle facoltà di cui ai precedenti commi 1 e 2, i funzionari delegati si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

          Art. 19. Servizio di riscontro.

     1. Le merci ammesse alle procedure semplificate di accertamento non sono soggette, nei luoghi di arrivo e di spedizione e alle porte dei depositi doganali, al riscontro sommario ed esterno di cui all'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

     2. Restano ferme le disposizioni concernenti le attestazioni di uscita dal territorio doganale da apporsi, all'atto dell'attraversamento della linea doganale o dell'imbarco su navi ed aeromobili, sui documenti doganali relativi alle merci spedite all'estero.

 

          Art. 20. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati i decreti del Ministro delle finanze 3 luglio 1973, 2 aprile 1977 e 26 giugno 1987, n. 324, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 187 del 23 luglio 1973, n. 102 del 15 aprile 1977 e n. 179 del 3 agosto 1987, nonchè le altre disposizioni non compatibili col presente regolamento.

     2. Restano valide le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento concesse sulla base dei decreti indicati nel comma 1 alla cui disciplina i soggetti autorizzati possono attenersi per un periodo non superiore a mesi sei a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro tale termine, i soggetti autorizzati sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento.

 

          Art. 21. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.