§ 37.1.105 – D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.
Norme correttive ed integrative del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nonchè modificazioni alle disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:05/08/1981
Numero:499


Sommario
Art. 1.      Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive [...]
Art. 2.      Alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 37.1.105 – D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499.

Norme correttive ed integrative del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nonchè modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica.

(G.U. 11 settembre 1981, n. 250).

 

     Art. 1.

     Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     Art. 179, lettera a), le parole: "la quantità, la qualità e l'origine della merce" sono sostituite dalle parole: (Omissis).

     L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Art. 186 - nel secondo comma le parole: "Il Ministero delle finanze" sono sostituite dalle parole: (Omissis).

     Nell'ultimo comma le parole: "per la loro successiva destinazione verso un Paese terzo" sono soppresse.

     Art. 187 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Art. 199 - nel primo comma le parole: "Le merci nazionali o nazionalizzate di qualsiasi specie e quelle estere di cui all'art. 185, che vengono spedite fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole: (Omissis).

     Art. 203 - è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Dopo l'art. 203 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     Art. 206 nel primo comma le parole: "L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla temporanea esportazione" sono sostituite dalle parole: (Omissis).

     Dopo l'art. 206 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

     Art. 207 - nel secondo comma le parole: "ove hanno subìto il trattamento o i trattamenti di cui al comma precedente" sono sostituite dalle parole: (Omissis).

     E' aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     Art. 208 - è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Art. 209 - è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     Art. 210 - nel secondo comma le parole: "Riconosciuta l'identità delle merci" sono sostituite dalle parole: (Omissis).

     Art. 212 - le parole: "la restituzione o l'abbuono è concesso" sono sostituite dalle parole: (Omissis).

     Art. 214 - nel secondo comma le parole: "per esecuzione di lavori commissionati" sono sostituite dalle parole: (Omissis).

     L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Art. 215 - nel secondo comma è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     Art. 216 - il terzo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Dopo il terzo comma è inserito il seguente:

     (Omissis).

     Dopo l'art. 217 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     Dopo l'art. 218 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     Art. 220 - è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Art. 221 - è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Art. 1 - la nota (2) al paragrafo 5 è soppressa.

     Art. 14, paragrafo 3) - il punto II è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.