§ 36.1.35 - L. 18 agosto 2000, n. 248.
Nuove norme di tutela del diritto di autore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:36. Diritto d'autore
Capitolo:36.1 disciplina generale
Data:18/08/2000
Numero:248


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 2.      1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 3.      1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: (Omissis)
Art. 4.      1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 5.      1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 6.      1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 7.      1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 8.      1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti
Art. 9.      1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione "Ente italiano per il diritto d'autore" ovunque ricorra è sostituita dall'espressione: "Società italiana degli autori ed editori [...]
Art. 10.      1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente
Art. 11.      1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti
Art. 12.      1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 13.      1. L'articolo 171 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 14.      1. L'articolo 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 15.      1. Dopo l'articolo 171 quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente
Art. 16.  [1]
Art. 17.      1. Dopo l'articolo 171 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti
Art. 18.      1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti
Art. 19.      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato "Comitato"


§ 36.1.35 - L. 18 agosto 2000, n. 248.

Nuove norme di tutela del diritto di autore.

(G.U. 4 settembre 2000, n. 206).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

     2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi: (Omissis).

     3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "articolo 171 bis" sono inserite le seguenti: (Omissis).

     4. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma: (Omissis).

     5. Dopo l'articolo 181 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

(Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: (Omissis).

     2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

(Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

(Omissis).

     2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

(Omissis).

     3. Al comma 1 dell'articolo 17 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75," sono inserite le seguenti: (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione "Ente italiano per il diritto d'autore" ovunque ricorra è sostituita dall'espressione: "Società italiana degli autori ed editori (SIAE)".

 

     Art. 10.

     1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

(Omissis).

 

     Art. 11.

     1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

(Omissis).

     2. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente: (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:

(Omissis).

 

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI

 

     Art. 13.

     1. L'articolo 171 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. L'articolo 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 15.

     1. Dopo l'articolo 171 quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

(Omissis).

 

     Art. 16. [1]

     [1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

     2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.]

 

     Art. 17.

     1. Dopo l'articolo 171 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

(Omissis).

 

     Art. 18.

     1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

(Omissis).

 

     Art. 19.

     1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato "Comitato".

     2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

     3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

     4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

     5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

     6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

     7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.


[1] Articolo abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.