§ 36.1.1 - L. 19 aprile 1925, n. 475.
Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:36. Diritto d'autore
Capitolo:36.1 disciplina generale
Data:19/04/1925
Numero:475


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 36.1.1 - L. 19 aprile 1925, n. 475.

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche.

(G.U. 29 aprile 1925, n. 99).

 

     Art. 1.

     Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

     La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.

 

          Art. 2.

     Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, è punito a norma della prima parte dell'articolo stesso. E' punito a termine del capoverso del detto articolo se l'aspirante consegua l'intento.

     In ogni caso la pena è aumentata da un terzo alla metà se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l'abitualità, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui trattisi del conferimento di pubblici uffici, impieghi, titoli, dignità, qualità od insegne onorifiche, sia o non richiesto l'esame o il concorso.

 

          Art. 4.

     Chiunque con qualsiasi mezzo, offre di procurare od eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e, in genere, lavori agli scopi di cui agli articoli 1 e 3 è punito per il semplice fatto dell'offerta, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila [1].

     Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nella prima ipotesi, il tipografo, se non è concorso nell'illecito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila [2].

 

          Art. 5.

     Nei procedimenti relativi ai reati previsti dalla legge, qualora il fatto sia accertato, deve essere dichiarata nella sentenza la esistenza di esso, anche se, per qualsiasi motivo, non si debba procedere o non possa essere pronunciata condanna.

     La sentenza di condanna o quella che dichiara che il fatto sussiste, ordina la cancellazione del provvedimento che ne sia derivato. La cancellazione si effettua secondo le norme contenute nei capoversi secondo e seguenti dell'art. 576 del codice di procedura penale, in quanto siano applicabili.

     La sentenza di condanna è affissa in tutte le università del regno, quando trattasi di esami universitari.


[1] Comma così modificato dall’art. 65 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[2] Comma così sostituito dall’art. 65 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.